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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Piemonte 07/10/2002, n. 23
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Art. 2 - (Funzioni della Regione)1. La Regione in attuazione dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione e nell'esercizio della propria competenza legislativa, concorre con lo Stato al raggiungimento degli obiettivi nazionali di politica energetica e alla loro verifica ed esercita le attribuzioni non riservate allo Stato dalla legge nazionale emanata ai sensi del medesimo articolo 117 sui principi fondamentali. 2. In coerenza con la l.r. 44/2000, la Regione: a) esercita funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di energia, anche in armonia con i decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144); |
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Art. 3 - (Funzioni delle province)1. Le province: a) provvedono, attraverso l'adozione coordinata dei piani e dei programmi di loro competenza, all'attuazione del piano regionale energetico-ambientale osservando le linee di indirizzo e di coordinamento dallo stesso previste; b) provvedono, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 36, comma 2 e dall'articolo 53 della l |
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Art. 4 - (Funzioni dei comuni)1. I comuni: a) elaborano, nei casi in cui la popolazione sia superiore a cinquanta mila abitanti, nell'ambito dei piani regolatori generali di cui alla legge 17 ago |
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Art. 5 - (Piano regionale energetico-ambientale)1. Il piano regionale energetico-ambientale è lo strumento di programmazione con il quale la Regione, nel rispetto degli indirizzi e delle norme vigenti, individua obiettivi, parametri ed indicatori di qualità in termini di produzione, trasporto, distribuzione e consumo di energia raccordati con tutti gli altri obiettivi ambientali, in particolare mediante: a) l'individuazione dei presupposti per un corretto sviluppo del sistema energetico regionale; |
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Art. 6 - (Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale e del suo programma di attuazione) |
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Art. 7 - (Forum regionale per l'energia)1. Ai fini della predisposizione, dell'attuazione e dell'aggiornamento del piano regionale energetico-ambientale, la Regione, con deliberazione della Giunta regionale, istituisce un tavolo di concertazione denominato Forum regionale per l'energia, al quale partecipano gli enti locali, |
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Art. 8 - (Strumenti amministrativi e finanziari di politica energetica)1. La Regione individua, tra gli strumenti prioritari di attuazione del piano regionale energetico-ambientale, gli accordi tra enti locali, nonché tra enti pubblici e soggetti privati, con particolare riguardo agli accordi volontari e agli strumenti di negoziazione previsti dall'articolo 2, comma 203, della l. 662/1996 e dalle altre leggi vigenti. 2. La Regione sostiene, come strumenti operativi di promozione della qualità ambientale, i sistemi di gestione ambientale, con particolare attenzione alla registrazione comu |
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Art. 9 - (Disposizioni finanziarie)1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione nello stato di previsione della spesa di appositi capitoli con la seguente denominazione: a) "Spese per approfondimenti tecnico-scientifici e istituzione di borse di studio", da collocare nell'unità previsionale di base 22081 e da destinare ad approfondimenti f |
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Art. 10 - (Norma transitoria)1. Gli interventi di risparmio energetico utilmente inseriti nelle graduatorie relati |
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Art. 11 - (Parere dell'Unione Europea)1. La concessione degli aiuti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera g) e dall'ar |
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Art. 12 - (Abrogazione di norme) |
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