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Deliberaz. G.R. Piemonte 07/04/2014, n. 64-7417

Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.R. 28/12/2022, n. 27-6373
- Deliberaz. G.R. 09/12/2015, n. 18-2555
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Testo del provvedimento

Premesso che:

- la legge regionale 25.03.2013, n. 3 “Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia” e la legge regionale 12.8.2013, n. 17 “Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2013”, hanno aggiornato la legge regionale 5.12.1977, n. 56 ”Tutela ed uso del suolo” (di seguito LR 56/77), modificando le procedure per la formazione e approvazione degli strumenti urbanistici comunali sulla base dei principi di sussidiarietà, concertazione e copianificazione;

- le nuove procedure attribuiscono all’amministrazione comunale la competenza all’approvazione del proprio strumento urbanistico e delle relative varianti generali e strutturali, individuando nella conferenza di copianificazione e valutazione lo strumento ordinario per la formazione e l’approvazione degli strumenti urbanistici e integrando in tale fase l’espressione degli enti competenti in materia di governo del territorio, con particolare riferimento agli aspetti geologici, ambientali e paesaggistici, come disciplinato dagli artt. 15 e 15 bis della LR 56/77;

premesso, altresì, che:

- il Piano per l’Assetto Idrogeologico (di seguito denominato PAI), approvato con DPCM del 24.05.2001, ha avviato il processo di adeguamento degli strumenti urbanistici alle proprie disposizioni da condurre, da parte delle Amministrazioni locali, attraverso la verifica di compatibilità rispetto allo stato del dissesto, modificandone ed integrandone i contenuti;

- la Regione Piemonte, in considerazione di quanto sopra e della valenza che gli strumenti urbanistici comunali assumono anche in materia di difesa del suolo e di sicurezza, ha fornito indicazioni ed indirizzi specifici in tal senso, a partire dal 2001, con le DD.G.R. n. 31-3749 del 6.08.2001, n. 45-6656 del 15.07.2002, n. 1-8753 del 18.03.2003, n. 24-242 del 13.06.2005, n. 2-11830 del 28.07.2009, n. 31-1844 del 7.04.2011, oltre alle DD.G.R. n. 48-5335 del 18.02.2002 e n. 63-5679 del 25.03.2002 con le quali sono stati esonerati dalla verifica di compatibilità di adeguamento al PAI quei Comuni i cui Piani regolatori sono stati ritenuti adeguati alle condizioni di dissesto al momento dell’entrata in vigore del PAI stesso;

valutato che:

- al fine di rendere omogeneo l’adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI, a partire dal 2001, è stata elaborata una legenda regionale, adottata con la deliberazione n. 45-6656 del 15.07.2002, per il rilievo del dissesto al fine di omogeneizzare le metodologie di rilevamento e di rappresentazione grafica dei dissesti contenuti nei PRG, in sintonia con le indicazioni già fornite nella Circolare PGR 7/LAP dell’8.05.1996 LR 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche e integrazioni - Specifiche tecniche per l’elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici” e nella successiva Nota Tecnica Esplicativa del 1999, quale standard regionale per l’elaborazione degli allegati geologici ai PRG, oltre alla predisposizione di una tabella di conversione per la traduzione del quadro del dissesto regionale dalla scala propria degli strumenti urbanistici a quella di bacino;

- gli studi condotti alla scala del piano regolatore, coerenti con gli indirizzi emanati con Circolare PGR 7/LAP/96, con relativa Nota tecnica esplicativa e con la Circolare 14/LAP/PET dell’8.10.1998 “Determinazione delle distanze di fabbricati e manufatti dai corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 96, lett. f), del T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523”, nonché con gli indirizzi assunti nella legenda regionale di cui sopra, hanno costituito lo standard regionale di riferimento e sono esaustivi della verifica di compatibilità di cui all’art. 18, comma 3, del PAI;

considerato che:

- le suddette verifiche di compatibilità sono finalizzate sia all’adeguamento dei piani regolatori vigenti alle condizioni di dissesto indicate dal PAI, sia all’aggiornamento dello stesso PAI, in sintonia con i suoi contenuti e criteri ispiratori;

- le prescrizioni dell’art. 9 del PAI, in assenza di strumenti urbanistici redatti e approvati in conformità alle disposizioni dell’art. 18, commi 3 e 4, dispongono gli usi consentiti e le limitazioni alle attività di trasformazione e uso del suolo;

- gli approfondimenti alla scala del PRG, prescritti dal richiamato art. 18, consentono invece di integrare il quadro conoscitivo dei dissesti e di definire le norme di tutela e uso del suolo e ne rappresentano la corretta applicazione a livello locale, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 9 e 18 comma 4 delle NdA del PAI;

- a seguito dell’adeguamento del PRG al PAI, si applicano le disposizioni normative e cartografiche riportate dallo strumento urbanistico in quanto prevalenti;

- per le opere di mitigazione del rischio, che si rendono necessarie a seguito dell’adeguamento del PRG al PAI, può essere prevista l’erogazione di finanziamenti pubblici (a valere sui fondi di cui al D.lgs. 152/2006, alla LR 54/75 e ai fondi CIPE) e, in tal caso, occorre che le richieste di finanziamento avanzate dall’Amministrazione comunale alla Regione Piemonte siano coerenti con il quadro del dissesto e la classificazione delle aree di pericolosità individuate nei PRG adeguati al PAI;

precisato che:

- il processo di adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI, avviato dalle Amministrazioni locali, avveniva previo parere regionale, come stabilito dalla D.G.R. n. 31-3749 del 06.08.2001, espresso secondo le disposizioni contenute negli atti sopra richiamati, anche tenendo conto delle valutazioni della ex Direz

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Allegato A - Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica

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