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L. R. Lombardia 08/07/2016, n. 16

Disciplina regionale dei servizi abitativi.
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 - (Sistema regionale dei servizi abitativi)

1. La presente legge disciplina i soggetti, i servizi e gli strumenti del sistema regionale dei servizi abitativi al fine di soddisfare il fabbisogno abitativo primario e di ridurre il disagio abitativo dei nuclei familiari, nonché di particolari categorie sociali in condizioni di svantaggio.

2. Il sistema regionale dei servizi abitativi è un sistema unitario di offerta abitativa costituito dall’insieme degli alloggi sociali diretti a soddisfare le finalità di cui al comma 1. Esso assolve a una funzione di interesse generale e di salvaguardia della coesione sociale ed è ispirato da principi di sostenibilità, trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

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Art. 2 - (Funzioni della Regione)

1. Sono di competenza della Regione le funzioni che richiedono un esercizio unitario a livello regionale e in particolare:

a) la disciplina del sistema regionale dei servizi abitativi, con particolare riferimento alla determinazione dei criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi sociali, nonché per la fissazione dei relativi canoni di locazione;

b) la disciplina del sistema regionale di accreditamento degli operatori pubblici e privati, la verifica dei requisiti per l’accesso e la permanenza nel sistema;

c) il coordinamento, l’indirizzo e la vigilanza delle ALER non

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Art. 3 - (Funzioni dei comuni)

1. Sono di competenza dei comuni:

a) la ricognizione dei fabbisogni abitativi a livello territoriale e l’individuazione, in collaborazione con l’ALER territorialmente competente e con gli operatori accreditati, delle tipologie di intervento idonee a soddisfare i bisogni rilevati, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale;

b) la programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale, coordinata con le politiche urbanistiche e di ri

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Art. 4 - (Sistema regionale di accreditamento)

1. I servizi abitativi pubblici e sociali sono erogati, oltre che dai comuni e dalle ALER, anche da operatori accreditati, quali soggetti del terzo settore, cooperative ed altri operatori anche a partecipazione pubblica purché l’incarico di servizio ad operatori accreditati non comporti alcun aggravio di oneri per l’utenza rispetto all’erogazione degli stessi servizi da parte dell’ente proprietario.

2. Il sistema regionale di accreditamento ha lo scopo di offrire servizi abitativi pubblici e sociali che rispondano a standard di qualità, efficienza ed efficacia gestionale, nonché a criteri di sostenibilità economico-finanziaria. Per l’affidamento della gestione dei servizi abitativi pubblici, la selezione degli operatori, tra quelli accreditati, avviene mediante procedure di evidenza pubblica.

3. Al fine di incrementare l’offerta di servizi abitativi pubblici e sociali, l’apporto di unità abitative di proprietà da parte degli operatori accreditati, costituisce titolo preferenziale nelle procedure di evidenza pubblica per l’affidamento della gestione dei servizi abitativi pubblici e sociali.

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Art. 5 - (Osservatorio regionale sulla condizione abitativa)

1. Per supportare le scelte programmatorie regionali, la Giunta regionale si avvale dell’Osservatorio regionale sulla condizione abitativa, quale struttura regionale per la rilevazione dei fabbisogni e la conoscenza della situazione abitativa sul territorio regionale, oltre che per la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi attuati. L’Osservatorio regionale opera in stretta connessione con l’Osservatorio nazionale e con gli altri osservatori regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le attività

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Art. 6 - (Programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale)

1. Lo strumento di programmazione in ambito locale dell’offerta abitativa pubblica e sociale è il piano triennale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali. L’ambito territoriale di riferimento del piano coincide con l’ambito territoriale dei piani di zona di cui all’articolo 18 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale).

2. Per l’approvazione del piano triennale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative all’approvazione dei piani di zona di cui all’articolo 18 della l.r. 3/2008. A tal fine, i comuni, l'ALER territorialmente competente e gli operatori accreditati, c

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Art. 6-bis - (Disposizioni in tema di restituzione di contributi regionali concessi per la realizzazione di alloggi sociali)

N49

1. L'operatore privato che, a causa di sopravvenute comprovate difficoltà economiche, rischi di trovarsi nell'impedimento di continuare a garantire l'erogazione del servizio abitativo pubblico o sociale può presentare a Regione Lombardia istanza motivata di restituzione dei contributi regionali percepiti per la realizzazione di alloggi sociali, come definiti dal

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TITOLO II - AZIENDE LOMBARDE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
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Art. 7 - (Aziende lombarde per l’edilizia residenziale)

1. Le Aziende lombarde per l’edilizia residenziale (ALER) sono le seguenti:

1) ALER Milano;

2) ALER Pavia-Lodi;

3) ALER Brescia-Cremona-Mantova;

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Art. 8 - (Attività delle ALER)

1. Le ALER hanno il compito di soddisfare il fabbisogno riguardante i servizi abitativi pubblici nel quadro della programmazione regionale e sovracomunale anche mediante la realizzazione di attività imprenditoriali, purché prevalentemente finalizzate a tale funzione sociale. In particolare le ALER:

a) attuano gli interventi di edilizia pubblica di recupero e di nuova costruzione, anche mediante l’acquisizione di immobili da destinare ai servizi abitativi pubblici, utilizzando risorse rese disponibili anche da altri soggetti pubblici;

b) esercitano le funzioni amministrative concernenti le procedure per l’assegnazione dei servizi abitativi pubblici sulle unità abitative di loro proprietà;

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Art. 9 - (Statuto delle ALER)

1. Il presidente dell’ALER adotta la proposta di statuto sulla base di uno schema predisposto dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale e la invia alla Giunta regionale per l’appro

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Art. 10 - (Organi delle ALER)

1. Sono organi delle ALER:

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Art. 11 - (Presidente)

1. Il presidente è il legale rappresentante e l’amministratore unico dell’ALER. La nomina del presidente spetta alla Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione); l’incarico ha termine al compimento del sesto mese successivo alla scadenza della legislatura regionale. N53

2. L’indennità di carica del presidente è determinata dalla Giunta regionale, tenendo conto della complessità organizzativa, della dimensione economica e del patrimonio d

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Art. 12 - (Direttore generale)

1. Il direttore generale è nominato dal presidente, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, lettera f), tra gli iscritti in apposito elenco regionale, istituito e tenuto dalla Giunta regionale. Possono essere iscritti in tale elenco i dirigenti pubblici e privati, che non abbiano compiuto sessantacinque anni di età, muniti di diploma di laurea che abbiano ricoperto incarichi di direzione o di responsabilità tecnica, amministrativa, gestionale di durata almeno quinquennale. Il compimento del sessantacinquesimo anno di età comporta la cancellazione dall’elenco. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di selezione e sono specificati i criteri da utilizzare per valutare l’adeguatezza della esperienza dirigenziale. N37

2. In ragione della dimensione economica e patrimoniale e della complessità organizzativa, lo statuto dell’ALER di Milano può prevedere che il direttore generale sia coadiuvato nell’esercizio delle sue funzioni da un direttore amministrativo e da un direttore soc

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Art. 13 - (Consiglio territoriale)

N61

1. Il consiglio territoriale è composto dai sindaci dei comuni capofila o dai presidenti delle assemblee dei sindaci dei piani di zona degli ambiti territoriali di cui all’articolo 6 sui quali si svolge l’attività di ciascuna ALER. Nella prima seduta di insediamen

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Art. 14 - (Collegio dei sindaci)

1. Il collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio regionale. I membri del collegio sono nominati tra esperti in materia di amministrazione e contabilità iscritti all’albo dei revisori dei conti. Il presidente è nominato dal Consiglio regionale con il medesimo provvedimento.

2. Il Consiglio regionale procede alle designazioni di cui al comma 1 ai sensi dell’articolo 129, comma 4, del R

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Art. 15 - (Osservatorio per la legalità e la trasparenza)

1. È istituito presso ogni ALER l’Osservatorio per la legalità e la trasparenza, con particolare riguardo ai temi inerenti alle occupazioni abusive, la morosità, colpevole o incolpevole, e le tematiche connesse alle assegnazioni degl

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Art. 16 - (Fonti di finanziamento)

1. Le ALER provvedono al raggiungimento dei propri scopi mediante:

a) i finanziamenti dello Stato, della Regione e degli enti locali destinati ai servizi abitativi pubblici;

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Art. 16-bis - (Misure di compensazione per la gestione delle unità abitative destinate a servizio abitativo pubblico)

N50

1. In applicazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, la Giunta regionale, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, può erogare alle ALER che abbiano manifestato criticità finanziarie tali da poter incidere sullo standard del servizio offerto all'utenza, specifici contributi finalizzati a compensar

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Art. 17 - (Bilancio e programmi di attività delle ALER)

1. Il regolamento di amministrazione e contabilità disciplina il bilancio conformandosi ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

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Art. 18 - (Controllo sugli atti delle ALER)

1. Il presidente trasmette alla Giunta regionale il bilancio di previsione e di esercizio

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Art. 19 - (Stato giuridico e trattamento economico del personale)

1. Al personale delle ALER si applicano gli istituti attinenti allo stato giuridico, econo

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Art. 20 - (Diritti dell’utente)

1. Le ALER determinano i criteri e promuovono gli strumenti operativi che garantiscono la rappresentanza degli interessi e dei diritti dell’utenza.

2. La Regione e le ALER, al fine di garantire un corretto e trasparente rapporto tra le parti, promuovono e favoriscono la partecipazione delle rappresenta

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TITOLO III - SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI
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Capo I - Disciplina dei servizi abitativi pubblici
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Art. 21 - (Ambito di applicazione)

1. I servizi abitativi pubblici si rivolgono ai nuclei familiari che si trovano in uno stato di disagio economico, familiare ed abitativo, accertato ai sensi del regolamento di cui all’articolo 23, che non consente loro di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato, ovvero ai servizi abitativi sociali di cui al titolo IV.

2. Ai fini della presente legge, il nucleo avente diritto ai servizi abitativi pubblici è costituito da una sola persona, anche genitore separato o divorziato, ovvero dalle persone di seguito elencate:

a) coniugi non legalmente separati, soggett

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Art. 22 - (Beneficiari dei servizi abitativi pubblici)

1. I beneficiari dei servizi abitativi pubblici devono avere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 40, comma 6, del decr

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Art. 23 - (Accesso e permanenza nei servizi abitativi pubblici)

1. Le funzioni amministrative concernenti le procedure di selezione per l’accesso ai servizi abitativi pubblici spettano ai comuni, che possono avvalersi per le attività istruttorie della collaborazione dell’ALER territorialmente competente previa stipula di apposita convenzione.

2. Al fine di soddisfare il fabbisogno abitativo primario e di rendere accessibile il patrimonio abitativo disponibile e non utilizzato, i comuni possono integrare l’offerta dei servizi abitativi pubblici con unità abitative conferite da soggetti pubblici e privati, compresi gli operatori accreditati, da reperire attraverso procedure ad evidenza pubblica e da disciplinare mediante apposite convenzioni di durata non inferiore ad otto anni rinnovabili in forma espressa. Alle unità abitative temporaneamente destinate a servizi abitativi pubblici si applicano le disposizioni della presente legge e dei regolamenti attuativi. Per la loro gestione, i comuni possono avvalersi di operatori accreditati ovvero dell’ALER territorialmente competente.

3. Ai fini della presente legge, si considerano in condizioni di indigenza i nuclei familiari che dichiarano una situazione economica pari o inferiore all’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) corrispondente ad una soglia di povertà assoluta e di grave deprivazione materiale determinata con regolamento regionale da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, avendo come parametro economico di riferimento l’assegno sociale erogato dall’INPS. Al fine di garantire la sostenibilità economica e di favorire l’integrazione sociale nei servizi abitativi pubblici, le assegnazioni riguardanti i nuclei familiari in condizioni di indigenza sono disposte nella misura del 20 per cento delle unità abitative annualmente disponibili. I comuni possono superare la suddetta soglia con riguardo al patrimonio di proprietà comunale, garantendo la copertura delle relative spese di alloggio. In caso di assegnazione dell’unità abitativa, i nuclei familiari in condizioni di indigenza sono inseriti in programmi volti al recupero dell’autonomia economica e sociale, definiti dai servizi sociali comunali. In caso di mancata adesione o partecipazione, da parte dei nuclei familiari, ai programmi definiti con i servizi sociali comunali o qualora siano venute meno le condizioni di fragilità sociale, l’assegnazione del contributo regionale di solidarietà e di ogni ulteriore forma di sostegno pubblico relativo al servizio abitativo pubblico assegnato cessano. N23

4. Per accedere ai servizi abitativi pubblici i nuclei familiari, a seguito dell’avviso pubblico di cui all’articolo 6, comma 3, presentano la domanda di assegnazione attraverso la piattaforma informatica regionale, nella quale sono pubblicate le unità abitative effettivamente disponibili suddivise per ente proprietario indicando la preferenza, indicativa e non vincolante, per la zona o per la frazione del comune, laddove disponibile. I comuni, le ALER e gli enti gestori, supportano, attraverso un apposito servizio, i soggetti richiedenti nella presentazione delle domande di accesso ai servizi abitativi pubblici, anche convenzionandosi con soggetti terzi. Sulla base delle domande presentate, la piattaforma informatica effettua gli abbinamenti, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative disponibili al momento dell’assegnazione, e forma graduatorie distinte per ente proprietario e riferite a ciascun territorio comunale. Qualora le unità abitative presenti nella zona o frazione indicata dal richiedente non siano più disponibili, è assegnata una unità abitativa, in altra zona o frazione, adeguata al nucleo familiare richiedente. Nel caso in cui non siano presenti unità abitative adeguate al nucleo familiare del richiedente, la domanda è comunque presa in considerazione esclusivamente qualora vi siano unità abitative adeguate tra quelle eventualmente resesi disponibili successivamente all’apertura dell’avviso e fino all’approvazione della successiva graduatoria.

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Art. 24 - (Canone di locazione dei servizi abitativi pubblici)

1. Il canone di locazione dei servizi abitativi pubblici è destinato a compensare i costi di gestione, compresi gli oneri fiscali, e a garantire la manutenzione ordinaria per la buona conservazione del patrimonio immobiliare. Eventuali eccedenze, al netto della fiscalità e degli oneri finanziari, sono destinate al miglioramento e allo sviluppo del patrimonio abitativo destinato ai servizi abitativi pubb

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Art. 25 - (Sostenibilità dei servizi abitativi pubblici)

1. I servizi abitativi pubblici assolvono ad una funzione di interesse generale e di salvaguardia della coesione sociale alla cui sostenibilità concorrono in modo responsabile ed integrato Regione, comuni e ALER. Comuni e ALER concorrono anche con le modalità definite nel regolamento regionale di cui ai commi 2 e 3. N56

2. La Regione concorre, insieme ai comuni e alle

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Art. 26 - (Sistemi dei controlli sui servizi abitativi pubblici)

1. Gli enti gestori di servizi abitativi pubblici adottano, con cadenza annuale, piani di controllo finalizzati a:

a) prevenire e contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive;

b) verificare la situazione reddituale e la permanenza dei requisiti di assegnazione degli assegnatari, da effettuarsi in collaborazione con il comune, avvalendosi di protocolli di intesa con gli enti competenti e tramite accessi ai sistemi informativi degli enti;

c) verificare la morosità dei nuclei familiari assegnatari di servizi abitativi pubblici.

2. I comuni e la Regione vigilano sull’efficacia con la quale gli enti gestori attuano i piani di controllo di cui al comma 1.

3. Al fine di prevenire e contrastare azioni illegali come l’occupazione abusiva di alloggi, la cessione a terzi dell’alloggio assegnato, atti vandalici o intimidatori, i comuni, di concerto con gli enti gestori, possono promuovere l’adozione di strumenti per la formazione di un contesto sociale e abitativo sicuro, tra cui i patti locali di sicurezza urbana, il custode sociale, il portierato sociale, l’apertura di spazi nei quartieri partecipati dai cittadini residenti, quali presidi attivi degli abitanti, la

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Art. 27 - (Autogestione)

1. Gli enti proprietari promuovono l’autogestione da parte degli assegnatari dei servizi accessori e degli spazi comuni, fornendo alle gestioni autonome l’assistenza tecnica, amministrativa, legale, necessaria per la loro costituzione e per il corretto funzionamento.

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Art. 27-bis - (Decadenza dal vincolo di destinazione a servizio abitativo pubblico di unità abitative comprese in fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili)

N48

1. L'ente proprietario di alloggi destinati a servizio abitativo pubblico, compresi in un fabbricato realizzato da almeno trent'anni e dichiarato espressamente, con apposito atto dell'autorità competente, interamente inagibile o inabitabile per un periodo continuativo di almeno cinque anni, può presentare a Regione

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Capo II - Alienazione e valorizzazione del patrimonio abitativo pubblico
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Art. 28 - (Finalità e disposizioni comuni)

1. Il presente capo disciplina l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio abitativo pubblico mediante programmi di razionalizzazione e sviluppo di competenza regionale. Con deliberazione della Giunta regionale sono emanate le modalità attuative del presente capo.

2. Gli enti proprietari possono procedere alla alienazione e valorizzazione di unità abitative esclusivamente per esigenze di razionalizzazione, economicità e diversificazione della gestione del patrimonio, nella misura massima del 15 per cento delle unità abitative di cui risultano proprietari alla data di entrata in vigore della presente legge. Nell’ambito della percentuale di cui al primo periodo, le unità abitative alienabili, incluse quelle conferite ai fondi immobiliari di cui all’articolo 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla

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Art. 29 - (Alloggi assegnati)

1. Il programma di cui all’articolo 28, comma 4, può ricomprendere la vendita di alloggi assegnati qualora si tratti di unità abitative collocate in condominio in cui la proprietà pubblica è minoritaria in relazione al valore delle quote millesimali o di interi edifici la cui vendita risponde ad esigenze di razionalizzazione ed economicità, in considerazione dello stato di degrado o della particolare caratterizzazione tipologica o strutturale.

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Art. 30 - (Alloggi liberi)

1. È consentita la vendita degli alloggi e relative pertinenze, liberi da inquilini, di proprietà delle ALER o dei comuni, in presenza di una delle seguenti ipotesi:

a) all

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Art. 31 - (Modalità di valorizzazione alternative all’alienazione)

1. È consentita la valorizzazione degli alloggi e delle unità non residenziali attraverso modalità alternative all’alienazione, ferme restando le disposizioni previste all’articolo 28.

2. Il programma di cui all’articolo 28, comma 4, può prevedere:

a) la locazione a canone agevolato, di norma non inferiore al 40 per cento del canone di

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TITOLO IV - SERVIZI ABITATIVI SOCIALI
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Art. 32 - (Ambito di applicazione)

1. Ai fini della presente legge il servizio abitativo sociale consiste nell’offerta e nella gestione di alloggi sociali a prezzi contenuti destinati a nuclei familiari con una capacità economica che non consente loro né di sostenere un canone di locazione o un mutuo sul mercato abitativo privato, né di accedere ad un servizio abita

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Art. 33 - (Servizi abitativi a canone agevolato)

1. Fanno parte del sistema regionale dei servizi abitativi gli alloggi sociali cui si applica un canone che copre gli oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché i costi di gestione.

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Art. 34 - (Servizi abitativi temporanei)

1. Per servizi abitativi temporanei si intende ogni attività finalizzata alla realizzazione o alla messa a disposizione, in qualsiasi forma, di u

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Art. 35 - (Servizi residenziali universitari)

1. La Regione sostiene la realizzazione di residenze universitarie e servizi di supporto all’attività formativa per gli studenti fuori sede iscritti a corsi di laurea universitaria, di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di dottorato e master universitari, di specializzazione post lauream comunque denominati. In tali residenze potranno essere accolti anche borsisti, assegnisti, docenti ed altri esperti coinvolti nell’attività didattica e di ricerca anche a seguito di esperienze di mob

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Art. 36 - (Fondi immobiliari)

1. Per favorire l’incremento dell’offerta di servizi abitativi, la Regione partecipa alla costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per l’acquisizione, la realizzazione e la gestione integrata di immobili per

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Art. 36 bis - (Disposizioni in tema di restituzione dei contributi regionali per la realizzazione dei servizi abitativi sociali)

N21

1. I soggetti pubblici o privati che hanno acquistato immobili gravati da vincoli e alienati a seguito di procedure concorsuali possono presentare alla Regione Lombardia istanza di rimozione dei suddetti vincoli, derivanti dai contributi regionali concessi per l’incremento dei servizi abitativi riferibili a quelli sociali di cui alla presente legge, subordinata alla restituzione di parte dei suddetti contributi. In caso di accoglimento dell’istanza, alla Regione Lombardia è restituito un importo corrispondente alla s

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TITOLO V - AZIONI PER L’ACCESSO ED IL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE
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Art. 37 - (Aiuti ai nuclei familiari in difficoltà nel pagamento dei mutui)

1. La Regione promuove intese con gli istituti bancari per sostenere i cittadini in grave

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Art. 38 - (Aiuti ai nuclei familiari per l’acquisto dell’abitazione principale)

1. La Regione promuove misure di agevolazione finanziaria per favorire l’acquisto della prima casa da destinare ad abitazione pr

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Art. 39 - (Iniziative per il mantenimento dell’abitazione in locazione)

1. La Regione promuove e coordina, nei limiti delle risorse disponibili, azioni per contrastare l’emergenza abitativa nel mercato privato delle locazioni e nella gestione dei servizi abitativi sociali. In particolare, sostiene sperimentazioni ed iniziative che coinvolgono comuni, operatori accreditati ed altre istituzioni e soggetti territoriali anche in chiave di integrazione delle politiche di assistenza, favorendo la partecipazione delle associazioni dei proprietari e degli inquilini. Tale attivit�

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Art. 40 - (Aiuti ai nuclei familiari in condizione di morosità incolpevole)

1. Al fine di contrastare e gestire il fenomeno della morosità incolpevole e del rischio

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Art. 41 - (Fondo per l’accesso ed il mantenimento dell’abitazione)

1. Per le finalità di cui al presente titolo, è istituito un fondo per il sostegno all’accesso e al mantenimento delle abitazioni in locazione, nonché per la prevenzione e il contrasto alla morosità incolpevole. Il fondo concorre a realizzare gli obiettivi di cui all’

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TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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Art. 42 - (Disposizioni in materia urbanistica)

1. Per gli interventi finalizzati alla realizzazione di unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici e sociali, il contributo sul costo di costruzione non è dovu

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Art. 43 - (Disposizioni transitorie e finali)

1. Fino all’entrata in vigore dei regolamenti regionali di cui agli articoli 4, comma 4, 23, 25, commi 2 e 3, la gestione dei servizi abitativi pubblici e sociali resta disciplinata dagli articoli da 28 a 44 bis della l.r. 27/2009 e dagli allegati B e C alla medesima legge, nonché dalle disposizioni del regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 (Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m), l.r. 1/2000)).

2. Fino all’entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 24, comma 3, per la determinazione dei canoni di locazione continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, capi II e IV, nonché gli allegati ivi richiamati, della l.r. 27/2009.

3. La disposizione di cui all’articolo 27, comma 10, della l.r. 27/2009, continua ad applicarsi fino all’adozione, da parte delle ALER, dell’atto di rideterminazione della dotazione organica ivi previsto.

4. Le disposizioni relative al consiglio territoriale di cui all’articolo 13 si applicano a decorrere dalla data della sua costituzione.

5. La disciplina degli articoli 34, comma 8, 40, 42, 43, 44 e 44 bis della l.r. 27/2009 continua ad applicarsi agli interventi già reali

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Art. 44 - (Abrogazioni)

1. La legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) è abrogata, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 5 dell’articolo 43 della presente legge.

2. La legge regionale 13 giugno 2013, n. 2 (Disposizioni urgenti per il funzionamento delle Aziende regionali per l’edilizia residenziale pubblica (ALER)) è abrogata.

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Art. 45 - (Norma finanziaria)

1. Per lo sviluppo e la realizzazione della piattaforma informatica di cui all’articolo 6, comma 4, della presente legge è autorizzata la spesa in conto capitale rispettivamente di euro 150.000,00 nel 2016 e di euro 450.000,00 nel 2017.

2. Alla spesa di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione, rispettivamente, di euro 110.000,00 nel 2016 e di euro 450.000,00 nel 2017 della disponibilità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - Titolo II «Spese in conto capitale» e corrispondente aumento della missione 8 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», programma 02 «Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico-popolare» - Titolo II «Spese in conto capitale». Alla quota di euro 40.000,00 per l’anno 2016 si provvede con le risorse già stanziate per spese informatiche alla missione 8 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», programma 02 «Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico-popolare» - Titolo II «Spese in conto capitale».

3. Per le misure di sostegno dei servizi abitativi pubblici di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 25 della presente legge è autorizzata la spesa di natura corrente, rispettivamente di euro 10.000.000,00 nel 2016, euro 20.000.000,00 nel 2017 ed euro 25.000.000,00 nel 2018.

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Art. 46 - (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della presente legge e valuta i risultati progressivamente ottenuti per soddisfare il fabbisogno primario e ridurre il disagio abitativo della popolazione lombarda.

2. Entro il 31 luglio di ciascun anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un rapporto contenente:

a) le dimensioni, le caratteristiche e la distribuzione territoriale della domanda e dell’offerta di servizi abitativi;

b) lo stato di attuazione degli indirizzi strategici definiti dal Consiglio regionale, gli interventi realizzati, le risorse stanziate e utilizzate, i soggetti coinvolti, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche;

c) le performance gestionali e di servizio delle Aziende Lombarde per l’Edilizia Residenziale (ALER), in base alle evidenze del controllo di gestione e delle relazioni sull’attuazione degli obiettivi stabiliti dalla Giunta regionale. N20

3. Con cadenza triennale, il rapporto di cui al comma 1 è integrato da una sezione contenente l’analisi dei risultati conseguiti riguardo a:

a) l’andamento del sistema regionale di accreditamento;

b) i servi

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