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L. R. Lombardia 25/03/2016, n. 7

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all’articolo 3 della l.r. 32/2015.
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Art. 1 - (Modifiche agli articoli 2 e 5 e all’allegato A della l.r. 19/2015 e all’articolo 3 e all’allegato A della l.r. 32/2015)

1. Alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 R (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 ‘Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni’) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:

“5. Rest

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Art. 2 - (Modifiche ai Titoli II, III, IV, VIII, VIII bis, VIII ter, VIII quater, IX, X e XI della l.r. 31/2008)

1. Al Titolo II della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 R (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) - m) Omissis

n) al comma 4 dell’articolo 24, le parole “le province e” sono soppresse ed è aggiunto il seguente periodo: “La stessa facoltà è attribuita alla Regione relativamente alle aree di cui al comma 1 bis.”;

o) al secondo periodo del comma 5 dell’articolo 24, le parole “sono conferite alle province” sono sostituite dalle seguenti: “sono esercitate dalla Regione”.

2. Al Titolo III della l.r. 31/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell’articolo 34 è sostituita dalla seguente: “Competenze”;

b) l’alinea del comma 1 dell’articolo 34 è sostituito dal seguente: “La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio svolgono le funzioni amministrative concernenti:”;

c) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 34, le parole “, comprese le attività di vigilanza e controllo,” sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “fatte salve le funzioni di vigilanza e controllo esercitate dalle province”;

d) dopo il comma 1 dell’articolo 34 è inserito il seguente:

“1 bis. Le funzioni di vigilanza e controllo spettanti alle province in materia di caccia e pesca sono esercitate, a esclusione della provincia di Sondrio, in raccordo con le competenti strutture regionali e sono svolte dal personale dei contingenti determinati da Regione Lombardia con le modalità e le qualifiche previste dalle norme nazionali e regionali di riferimento.”;

e) l’alinea del comma 2 dell’articolo 34 è sostituito dal seguente: “Fatte salve le disposizioni di cui al Titolo IV, la provincia di Sondrio e le comunità montane, per i relativi territori, e la Regione per il restante territorio svolgono le funzioni amministrative concernenti:”;

f) dopo il comma 2 dell’articolo 34 è inserito il seguente:

“2 bis. La Regione esercita le funzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 assicurando, anche tramite i propri uffici territoriali, la diffusione sul territorio dei servizi erogati.”;

g) al comma 1 dell’articolo 39, le parole “le province e” sono soppresse;

h) al comma 2 dell’articolo 39, le parole “alle province e” sono soppresse.

3. Al Titolo IV della l.r. 31/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 41, le parole “le province” sono sostituite dalle seguenti: “la provincia di Sondrio”;

b) al comma 2 dell’articolo 41, le parole “Le province” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio”;

c) al comma 3 dell’articolo 41, le parole “Le province” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione, la provincia di Sondrio,”;

d) al primo periodo del comma 2 dell’articolo 43, le parole “dalle province, dalle comunità montane o unioni di comuni e dagli enti gestori di parchi e riserve regionali, per il territorio di rispettiva competenza,” sono

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Art. 3 - Omissis


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Art. 4 - (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 acquistano efficacia alla data di effettivo avvio dell’esercizio delle funzioni provinciali da parte della Regione, determinato dai provvedimenti di cui all’articolo 9, comma 1, della l.r. 19/2015

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Art. 5 - Omissis


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Art. 6 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Boll

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