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Regolam. R. Liguria 25/07/2017, n. 2

Determinazione nei P.U.C. delle dotazioni territoriali e funzionali degli insediamenti e parametri per la fissazione dei limiti di densità edilizia, di altezza degli edifici, di distanza tra costruzioni e dalle strade, in attuazione dell’art. 34, commi 3, 4 e 6 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 e s.m. e i. (Legge urbanistica regionale).
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Dir. Gen. R. 02/07/2018, n. 176
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[Premessa]

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


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Articolo 1 - (Oggetto e campo di applicazione)

1. Il presente Regolamento, in attuazione di quanto disposto all’art. 34, commi 3, 4 e 6 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge Urbanistica Regionale) e successive modifiche e integrazioni:

a) definisce i criteri ed i parametri per la determinazione nel P.U.C. delle dotazioni territoriali e funzionali per spazi pubblici o vincolati all’uso pubblico di interesse generale e locale, destinati ad attività e servizi collettivi, ad infrastrutture ed attrezzature, al verde ed ai parcheggi, necessarie per assicurare le condizioni per la qualità urbanistica degli insediamenti e la loro sostenibilità ambientale, sulla base della preventiva classificazione dei Comuni aventi caratteristiche montane, di retro costa ed urbani interni e costieri, della articolazione in distinte tipologie di riferimento degli Ambiti di Conservazione, di Riqualificazione e di Completamento, dei Distretti di trasformazione e dei restanti Territori Prativi, Boschivi e Na

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Articolo 2 - (Definizioni)

1. Per quanto non già definito in altre normative con valore vincolante, ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- Abitanti equivalenti: corrisponde al carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5), pari a 60 grammi al giorno. Il “Piano Regionale di Tutela delle Acque&rd

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Articolo 3 - (Classificazione dei Comuni montani e definizione delle dotazioni territoriali minime)

1. Al fine del dimensionamento delle dotazioni territoriali di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), in rapporto alle differenti specificità del territorio ligure, nonché di quanto previsto all’art. 34 comma 4 della l.r. n. 36/97 e successive modifiche e integrazioni, i Comuni sono suddivisi nelle classi di seguito indicate:

a) Comuni montani: quelli di seguito indicati che sono collocati nell’entroterra ligure, connotati da strutture insediative semplici, privi di significative concentrazioni urbane e di particolari esigenze di trasformazione e pertanto che presentano contenuti fabbisogni di dotazioni territoriali per servizi di urbanizzazione, talché la dotazione minima per Unità di Carico Urbanistico (U.C.U.), come definita all’art. 33 della l.r. 36/1997 e s.m. e i., in sede di formazione o di revisione del P.U.C. è riducibile fino a 9 mq/U.C.U.:

Airole, Apricale, Aquila Di Arroscia, Armo, Arnasco, Aurigo, Badalucco, Baiardo, Balestrino, Bardineto, Bargagli, Beverino, Borghetto d’Arroscia, Borghetto di Vara, Borgomaro, Bormida, Borzonasca, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Calice Ligure, Calizzano, Caravonica, Carpasio, Carro, Carrodano, Casanova Lerrone, Castel Vittorio, Castelbianco, Castellaro, Castelvecchio di Rocca Barbena, Castiglione Chiavarese, Ceriana, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Cicagna, Cisano sul Neva, Coreglia Ligure, Cosio di Arroscia, Crocefieschi, Davagna, Dego, Dolceacqua, Erli, Fascia, Favale di Malvaro, Fontanigorda, Giustenice, Giusvalla, Gorreto, Isolabona, Lorsica, Lucinasco, Lumarzo, Magliolo, Maissana, Mallare, Massimino, Mendatica, Mezzanego, Mioglia, Moconesi, Molini di Triora, Montalto Ligure, Montebruno, Montegrosso Pian Latte, Montoggio, Murialdo, Nasino, Ne, Neirone, Olivetta San Michele, Onzo, Orco Feglino, Orero, Ortovero, Osiglia, Pallare, Perinaldo, Piana Crixia, Pietrabruna, Pieve di Teco, Pigna, Pignone, Plodio, Pompeiana, Po

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Articolo 4 - (Tipologie di riferimento per il dimensionamento nei P.U.C. delle dotazioni territoriali)

1. I Comuni, per la determinazione nel P.U.C. delle dotazioni territoriali e funzionali per spazi pubblici o vincolati all’uso pubblico, assumono a riferimento l’articolazione delle tipologie degli Ambiti e dei Distretti di seguito riportata, riferita alle Zone Te

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Articolo 5 - (Aggiornamento delle dotazioni territoriali e funzionali degli insediamenti)

1. In applicazione dell’art. 34, comma 4, lett. e), della

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Articolo 6 - (Modalità per la determinazione del fabbisogno di dotazioni territoriali obbligatorie sulla base del carico urbanistico complessivo e della loro ripartizione in Ambiti, Distretti e Territori del P.U.C.)

1. Per l’individuazione nel P.U.C. del Sistema delle infrastrutture e dei servizi pubblici di cui all’art. 32, comma 1 e seguenti, della l.r. 36/1997 e successive modifiche e integrazioni, tenuto conto di quanto disposto ai successivi articoli 33 (Carico urbanistico) e 34 (Dotazioni territoriali e funzionali degli insediamenti), come in parte aggiornato dal precedente art. 5, nonché in applicazione di quanto stabilito al precedente articolo 3, sono da seguirsi le seguenti modalità:

- Fase 1 Determinazione del Carico urbanistico complessivo previsto dal progetto di P.U.C.

Questa operazione è effettuata sulla base di accurate ed approfondite analisi dell’assetto urbanistico esistente e delle previsioni di ambiti ed eventuali distretti di trasformazione contenuti nella Struttura del P.U.C. in funzione delle relative destinazioni d’uso urbanisticamente rilevanti, ai sensi dell’art. 13 della l.r. 16/2008 e s.m. e i.;

Si applicano le disposizioni di cui al sopra richiamato art. 33, comma 2, della l.r. 36/1997 e successive modifiche e integrazioni, da cui si ricava il numero complessivo delle unità di carico urbanistico, espresso in numero di abitanti/addetti/utenti, quale sommatoria delle diverse capacità insediative:

1) residenziale, comprensiva delle residenze presenti nelle attività artigianali, industriali, turistiche, ed agricole, espressa dalla somma del numero di vani delle abitazioni primarie e secondarie esistenti in funzione del relativo coefficiente di occupazione stimato in sede di analisi del Piano (inferiore a 1 in presenza di condizioni diffuse di sottoutilizzo o per caratteristiche tipologiche; superiore a 1 in presenza di diffuse condizioni di sovraffollamento specie nei comuni costieri ancorché con carattere di stagionalità), della superficie agibile degli esercizi di vicinato negli edifici, stimata dal Piano, a prevalente uso residenziale e della superficie agibile delle nuove costruzioni previste dal P.U.C. e degli incrementi di superficie agibile, comprensivi delle eventuali premialità, ammessi per gli interventi di sostituzione edilizia, assumendo a riferimento, salva diversa dimostrazione in funzione delle tipologie edilizie previste dal Piano, il parametro di un abitante ogni 25 metri quadrati di S.A.;

2) turistico-ricettiva, espressa in numero di posti letto delle strutture presenti e previste dal P.U.C. calcolati in base alla vigente legislazione di settore;

3) produttiva artigianale, industriale, turistica e commerciale (per medie strutture di vendita, con esclusione degli esercizi di vicinato), espressa in numero di addetti in entrata nel Comune comprensivi di quelli risultanti dalle attività esistenti e di quelli stimati dal Piano per ogni 100 mq d

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Articolo 7 - (Dotazioni territoriali obbligatorie per gli insediamenti a prevalenza residenziale negli Ambiti di Conservazione, Riqualificazione, Completamento e nei Distretti di Trasformazione)

1. Il dimensionamento delle dotazioni territoriali e funzionali obbligatorie riportate nel precedente art. 3, comma 2, è da effettuare, per quanto concerne gli insediamenti a prevalenza residenziale e con riferimento agli Ambiti di Conservazione di Riqualificazione di Completamento, nonché ai Distretti di Trasformazione, sulla base dei criteri, aventi valore di indirizzo, contenuti nelle Tabelle D1, D2, D3, D4 del presente Regolamento.

2. Al fine di corrispondere allo specifico fabbisogno delle dotazioni territoriali ob

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Articolo 8 - (Dotazioni territoriali obbligatorie negli insediamenti non residenziali di cui all’art. 13, comma 1, lett. b), c), d), e), f), g) della l.r. 16/2008 e s.m. e i., da osservare negli Ambiti di Conservazione, di Riqualificazione, di Completamento e nei Distretti di Trasformazione)

1. Il dimensionamento delle dotazioni territoriali e funzionali obbligatorie riportate nel precedente art. 3, è da effettuare, per quanto concerne gli insediamenti diversi da quelli a prevalenza residenziale e con riferimento agli Ambiti di Conservazione, di Riqualificazione, di Completamento, nonché ai Distretti di Trasformazione, sulla base delle indicazioni aventi valore prescrittivo di seguito indicate definite sulla base delle categorie funzionali stabilite nell’art. 13, comma 1, della l.r. 16/2008 e successive modifiche e integrazioni:

INSEDIAMENTI TURISTICO-RICETTIVI (art. 13, comma 1, lett. b), della l.r. 16/2008 e successive modifiche e integrazioni).

La realizzazione di nuovi insediamenti turistico-ricettivi, anche mediante interventi di sostituzione edilizia, deve assicurare il reperimento e la sistemazione di spazi pubblici o da vincolare all’uso pubblico convenzionato tra quelli previste all’art. 6, Tab. C1, del Regolamento, nella tipologia delle aree per fruizione ludico ricreativa e sportiva nonché, ove compatibile con i caratteri dell’insediamento, per la realizzazione di tratti di piste ciclabili, nella misura non inferiore alla dotazione minima stabilita per la destinazione d’uso residenziale nelle Tabelle D1, D2, D3 e D4 dell’art. 7, in funzione del numero dei posti letto/capacità ricettiva e della classificazione del Comune, oltre al reperimento dei parcheggi a servizio della struttura ricettiva, obbligatori ai sensi della vigente normativa in materia.

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E DIREZIONALI (art. 13, comma 1, lett. c), della

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Articolo 9 - (Promozione della riqualificazione del patrimonio edilizio e urbanistico esistente)

1. Il P.U.C., in attuazione dell’art. 29 quinquies, lett. a), della l.r. n. 36/97 successive modifiche e integrazioni, può prevedere misure di premialità per incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente ed il rinnovo urbano da attuare mediante interventi di sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica e di ampliamento di edifici concretanti nuova costruzione negli ambiti del territorio comunale appositamente individuati sulla base di specifiche analisi, che presentino una o più delle seguenti situazioni:

a) inadeguatezza e condizioni di degrado del patrimonio edilizio esistente dovute alla incompatibilità funzionale, tipologica, alle criticità strutturali ed ine

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Articolo 10 - (Limiti di densità edilizia e di altezza degli edifici)

1. Il P.U.C. al fine di conseguire uno sviluppo sostenibile con priorità della riqualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente determina i limiti di densità edilizia e di altezza degli edifici in relazione alle tipologie di Ambiti, Distretti e Territori di cui all’art. 4 del presente Regolamento:

a) per gli Ambiti di conservazione di tessuti storici inclusi in tessuti urbani, gli Ambiti di conservazione di tessuti storici isolati e distinti, gli Ambiti di conservazione di tessuti urbani e complessi edilizi di pregio, gli Ambiti di conservazione del territorio demaniale costiero e gli Ambiti di conservazione di territori insediati di valore paesaggistico e panoramico: 1) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia purché non comportanti sopraelevazioni che determinino la creazione di un nuovo piano della costruzione oppure ampliamenti in senso orizzontale della volumetria dell’edificio preesistente nonché negli interventi di sostituzione edilizia, la densità fondiaria non può superare quella preesistente computata senza tener conto delle sovrastrutture d’epoca recente prive di valore storicoartistico; 2) per gli interventi nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia non ricompresi nel punto 1) ove ammessi dal P.U.C., la densità fondiaria non può superare il 50% della densità fondiaria media dell’Ambito e, in nessun caso, 1,42 mq/mq; Nei casi di interventi di cui al punto 1) non è consentito superare l’altezza degli edifici preesistenti, computata senza tener conto di sovrastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture; nei casi di interventi di cui al punto 2), ove ammessi dal P.U.C., l’altezza massima di ogni edificio non può superare l’altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico.

b) per gli Ambiti di conservazione di tessuti edificati con caratteri omogenei e per Ambiti di conservazione del territorio demaniale costiero, ove in questi ultimi non siano presenti specifici valori storici e paesaggistici è demandata alla normativa del P.U.C. l’individuazione

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Articolo 11 - (Limiti di distanza tra costruzioni)

1. l P.U.C., in relazione alle diverse tipologie di Ambiti, Distretti e Territori di cui all’art. 4 del presente Regolamento, prevede i limiti di distanza tra le costruzioni in conformità alle disposizioni del codice civile e dell’art. 9 del D.M. 1444/1968,, nonché nel rispetto dei vincoli di interesse culturale e paesaggistico.

A tale fine si specifica che:

a) negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, purché non comportanti sopraelevazioni o ampliamenti in senso orizzontale della volumetria dell’edificio preesistente, nonché negli interventi di demolizione in cui sia prevista la ricostruzione senza modifica di volumetria e di sagoma nel sedime originario dell’edificio oggetto di demolizione, da realizzare in qualunque tipo di Ambito, Distretto e Territori, la distanza non può essere inferiore a quella intercorrente tra i volumi ed

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Articolo 12 - (Limiti di distanza delle costruzioni dalle strade)

1. Il P.U.C. nel rispetto della normativa statale in materia di distanza dalle strade di cui al decreto ministeriale 1 aprile 1968 n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori dei centri abitati di cui all’art. 19 della legge 6 agosto 1967,

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Articolo 13 - (Entrata in vigore del Regolamento)

1. Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria a norma dell’articolo 50 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazio

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