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L. R. Lazio 06/08/1999, n. 12

Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica.
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Capo I - Disposizioni generali
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Art. 1 - (Oggetto)

1. La presente legge disciplina i rapporti tra Regione e comuni e le rispettive funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica, in attuazione della

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Art. 2 - (Principi)

1. La Regione e gli enti preposti alla costruzione ed alla gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica esercitano le proprie funzioni nel rispetto dei principi di carattere generale ed unitario determinati dallo Stato nonché dei seguenti principi:

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Art. 3 - (Funzioni e compiti della Regione)

1. Sono riservati alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

a) l'indirizzo ed il coordinamento delle funzioni e dei compiti amministrativi attribuiti ai comuni;

b) la determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, l'adozione dei piani triennali di intervento edilizio ed il concorso all'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse a livello nazionale; N1

c) la ripartizione degli interventi per ambiti territoriali e la determinazione della quota dei fondi da ripartire per gli interventi di nuova edilizia e di recupero del patrimonio edilizio esistente nonché la determinazione dell

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Art. 4 - (Funzioni e compiti dei comuni)

1. Sono attribuiti ai comuni le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione ai sensi dell'articolo 3 ed in particolare quelli concernenti:

a) l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai benefici dell'edilizia residenziale pubblica nonché dei requisiti oggettivi degli interventi destinati all'edilizia stessa;

b) l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, ivi compresi l'elaborazione e l'emanazione dei bandi di concorso, la istituzione delle commissioni per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi, la decadenza dall'assegnazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13

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Art. 5 - (Funzioni e compiti degli IACP)

1. Gli IACP, nell'ambito della propria competenza territoriale e fatto salvo quanto previsto dell'articolo 4, comma 2 provvedono, per gli alloggi di cui sono gestori, a:

a) l'esecuzione del piano triennale di intervento edilizio di cui all'articolo 7, comma 2;

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Art. 6 - (Rapporti fra comuni e IACP)

1. I comuni, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, possono avvalersi, medi

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Art. 7 - (Procedure per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale)

1. Il Consiglio regionale, con proprie deliberazioni, su proposta della Giunta regionale:

a) approva le linee di intervento e gli obiettivi programmatici nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, nel rispetto dei livelli minimi del servizio abitativo definiti dallo Stato e secondo le modalità previste dalla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 e successive modificazioni, anche in mancanza del programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale di cui al Titolo I, Capo I della citata legge;

b) determina i limiti di reddito per l'accesso ai benefici di edilizia residenziale pubblica e per la decadenza dall'assegnazione degli alloggi di cui all'articolo 3 comma 1, lettera p).

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, in conformità alle linee di intervento e agli obiettivi programmatici di cui al comma 1, lettera a), adotta il piano triennale di intervento edilizio, di seguito denominato piano, tenendo conto dei dati sul fabbisogno abitativo trasmessi dai comuni; il piano, che deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR), prevede in particola

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Art. 7-bis - (Procedura e termine degli interventi finanziati di edilizia residenziale)

N12

N11

1. N38 Gli interventi finanziati devono pervenire all'inizio dei lavori entro tredici mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) della deliberazione di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 7.

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Art. 7-ter

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Art. 7-quater - (Comitato regionale per la vigilanza sulle cooperative edilizie di abitazione)

N16

1. È istituito il Comitato regionale per la vigilanza sulle cooperative edilizie di abitazione, di seguito denominato comitato, quale organismo di supporto alla struttura regionale competente per l’esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie di abitazione che fruiscono di contributi pubblici. Il comitato esercita le funzioni amministrative di vigilanza previste al titolo VII, capo II, del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica) e agli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655 (Norme concernenti la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari) e suc

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Art. 8 - (Comitato regionale per l'edilizia residenziale pubblica)

1. È istituito il comitato regionale per l'edilizia residenziale pubblica, di seguito denominato comitato, quale organismo consultivo in materia di edilizia residenziale pubblica. In particolare il comitato esamina preventivamente:

a) le linee di intervento e gl

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Art. 9 - (Composizione e funzionamento del comitato)

1. Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica ed è composto da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, che lo presiede;

b) il dirigente di vertice della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica;

c) i presidenti degli IACP o loro dele

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Art. 9-bis - (Osservatorio regionale sulla condizione abitativa nel Lazio)

N20

1. Nell'ambito della Direzione regionale Piani e programmi di edilizia residenziale è costituito, ai sensi della v

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Capo II - Edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa
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Art. 10 - (Alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa)

1. Sono definiti alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa:

a) gli alloggi acquisiti, realizzati o recuperati, a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato e della Regione, dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali, dagli IACP e dai loro consorzi;

b) gli alloggi facenti parte del patrimonio degli enti locali, di enti pubblici non economici, ivi compresi quelli provenienti dagli enti ed associazioni disciolti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ;

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Art. 11 - (Requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa)

1. I requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea o di altro stato non aderente all'Unione europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale ed eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo; N64

b) residenza anagrafica od attività lavorativa esclusiva o principale nel comune od in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti produttivi compresi nel suddetto ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali ultimi è ammessa la partecipazione per un solo comune;

c) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore al limite definito nel regolamento di cui all'articolo 17, comma 1; non comporta decadenza la titolarità del diritto di proprietà di immobili connessi e

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Art. 12 - (Subentro nell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa e ampliamento del nucleo familiare)

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, in caso di decesso o negli altri casi in cui l'assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all'articolo 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l'ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5.

2. In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, di scioglimento dell'unione civile, all'assegnatario subentra nell'assegnazione l'altro coniuge o l'altra parte dell'unione civile sempre che il diritto di abitare nella casa coniugale sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo.

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Art. 12-bis - (Convivenza solidale)

N53

1. Al fine di porre rimedio al sottoutilizzo delle unità abitative in assegnazione, gli enti gestori dell’edilizia residenziale pubblica promuovono forme di convivenza solidale, con una o più persone in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla presente legge, dirette a fronteggiare:

a) comprovate situazioni di fragilità socio-economica o di non autosufficienza;

b) necessità di assistenza materiale e morale di persone affette da handicap psicofisici o da disturbi psichiatrici

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Art. 13 - (Decadenza dall'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa)

1. L'assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa decade automaticamente dall'assegnazione ed il contratto di locazione è risolto di diritto al momento dell'accertamento da parte dell'ente gestore di una delle seguenti condizioni:

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Art. 14 - (Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione)

1. È istituito presso la Regione un fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di seguito denominato fondo, destinato ad integrare il canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili di proprietà sia pubblica che privata a favore dei conduttori in possesso di requisiti minimi individuati tenendo conto di quanto definito nel provvedimento previsto dall'articolo 11 della

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Art. 15 - (Rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa occupati senza titolo e sanzioni)

1. Il competente organo dell'ente gestore persegue con querela, ai sensi dell'articolo 633 del codice penale, chi occupi senza titolo un alloggio gestito dall'ente medesimo.

2. L'assegnatario in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa il quale, al di fuori dei casi pr

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Capo III - Edilizia residenziale agevolata
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Art. 16 - (Requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale agevolata)

1. I requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale agevolata sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea o di altro stato non aderente all'Unione europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale ed eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo; N64

b) residenza anagrafica od attività lavorativa esclusiva o principale nel comune od in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale ove è localizzato l'alloggio per il quale viene richiesto il contributo. In caso di non corrispondenza tra la residenza anagrafica e la residenza effettiva ai sensi dell’

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Art. 16-bis - (Gestione degli immobili di edilizia residenziale agevolata in locazione da parte di un fondo immobiliare)

N32

1. Gli immobili residenziali realizzati con finanziamento agevolato pubblico, con vincolo di locazione a termine o permanente, possono essere gestiti mediante il conferimento, da parte dei soggetti be

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Art. 16-ter - (Osservatorio regionale sui piani di zona)

N49

1. Al fine di consentire il migliore esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 3, è istituito, presso l’assessorato competente in materia di edilizia agevolata, l’Osservatorio regionale sui piani di zona, di seguito denominato Osservatorio, quale organismo permanente di supporto dell’assessorato nonché di consultazione e monitoraggio dei piani di zona in corso di realizzazione o attuati nel territorio regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, l’Osservatorio:

a) monitora i piani di zona in corso di realizzazione o attuati nel territorio regionale, anche con riferimento al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;

b) trasmette annualmente al Presidente della Regione e al Consiglio regionale una relazione sull’attività;

c) raccoglie i dati disponibili e la documentazion

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Capo IV - Disposizioni finali e transitorie
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Art. 17 - (Regolamenti)

1. Il Consiglio regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai fini dell'omogeneo esercizio delle funzioni amministrative relative all'assegnazione ed alla gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa ed in particolare per:

a) l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa nonché dei requisiti oggettivi degli interventi;

b) l'elaborazione dei bandi di concorso per l'assegnazione degli alloggi, nei quali sono definite le condizioni di priorità per l'attribuzione dei punteggi, nonché la modulistica per le relative domande;

c) la riserva di alloggi per situ

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Art. 17-bis - (Criteri per la determinazione degli oneri accessori dovuti ai comuni e agli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica)

N34

1. Nelle more dell’effettivo avvio dell’autogestione, da parte dell’utenza, dei servizi accessori, degli spazi comuni e delle manutenzioni ordinarie degli alloggi, secondo quanto disciplinato dal regolamento regionale ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera i), i comuni e gli enti gestori recuperano dagli utilizzatori degli alloggi tutte le somme relative agli oneri accessori, ivi comprese le quote delle spese generali, con le modalità di cui al presente articolo, sulla bas

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Art. 18 - (Canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, entro tre mesi dalla data di esecutività dell'atto di indirizzo e coordinamento previsto dall'articolo 4, comma 4 della l. 431/1998 , i criteri per la fissazione del canone di locazione ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera c), sono determinati dalla Giunta r

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Art. 19 - (Piani di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa)

1. Le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 , in materia di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, sono integrate secondo quanto indicato dai commi successivi al fine di determinare la scadenza temporale dei piani di cessione previsti dalla citata legge.

2.I p

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Art. 20 - Art. 21 - Omissis

 

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Art. 22 - (Decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti)

1. Entro quattro mesi dalla definizione delle procedure di cui all'

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Art. 23 - (Disposizione finanziaria)

1. Ai fini dell'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti ai comuni è iscritto, per memoria, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per

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Art. 24 - (Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 26 giugno 1987, n. 33 e successive modificazioni. Le disposizioni della L.R. n. 33/1987, come da ultimo modificata dalla presente legge, continuano ad avere efficacia, per quanto non disciplinato dalla presente legge, fino alla data di esecutività del regolamento previsto dall'articolo 17, comma 1;

c) Omissis;

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Testo coordinato con modifiche fino alla L.R. 12/2012.

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