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Delib.G.R. Lazio 10/12/1996, n. 9678

Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale finanziati con i fondi di edilizia agevolata.
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[Premessa]


La Giunta regionale


Su Proposta dell'assessore all'urbanistica e casa;

Vista la L. 5 agosto 1978, n. 457, che all'articolo 4, lettera 9), attribuisce alle regioni compiti di definizione, nell'ambito dei limiti stabiliti dal comitato per l'edilizia residenziale (CER), i costi massimi ammissibili per l'edilizia residenziale pubblica;

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Premessa

Di recepire le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 5 agosto 1994,

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A) Nuove costruzioni.

Il costo totale dell'intervento di nuova edificazione (C.T.N.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi:

1. costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.) che rappresenta il costo, riconosciuto all'operatore, per interventi di nuova edificazione - Tale costo è determinato:

provincia di Roma e Frosinone, L. 1.010.000 x mq. di superficie complessiva;

provincia di Latina, L. 888.000 x mq. di superficie complessiva;

provincia di Rieti e Viterbo, L. 938.000 x mq. di superficie complessiva;

2. differenziale di costo connesso alla qualità aggiunta con riferimento:

a) alla do

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B) Recupero del patrimonio edilizio.
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B.1) Recupero primario.

Per recupero primario s'intende il recupero della funzionalità e della sicurezza anche sismica dell'edificio.

Tale recupero riguarda le parti comuni e comprende il consolidamento statico delle strutture portanti comprese le fondazioni, il risanamento delle murature, delle scale, delle coperture e delle parti comuni degli impianti, compresi gli allacci.

Il costo totale del recupero primario (C.T.P.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi:

1. il costo base di realizzazione tecnica (C.B.P.) che rappresenta il costo, riconosciuto all'operatore per interventi di recupero primario. Tale costo non potrà eccedere per le singole province:

L. 630.000 x mq. di superficie complessiva per Roma e Frosinone;

L. 545.000 x mq. di superficie complessiva per Latina;

L. 586.000 x mq. di superficie complessiva per Rieti e Viterbo;

2. differenziale di costo connesso alla qualità aggiuntiva dell'intervento che rappresenta le maggiorazioni di costo da riconoscersi, fino al massimo del 15 per cento del costo base di realizzazione tecnica con riferimento:

a) alla dotazione dell'intervento di polizze assicurative postume decennali o di maggiore durata a garanzia dei rischi di costruzione negli anni successivi alla ultimazione dello stesso, fino ad un massimo del 4% del C.B.P.;

b) all'ado

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B.2) Recupero secondario.

Per recupero secondario si intende il recupero dell'agibilità dei singoli alloggi.

Tale recupero riguarda un insieme sistematico di opere che comprendono la riorganizzazione funzionale, l'inserimento di elementi accessori, la dotazione o l'adeguamento degli impianti, nonché il ripristino delle parti interessate dal recupero primario.

Il costo totale del recupero primario (C.T.S.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi:

1. il costo base di realizzazione tecnica (C.B.S.) che rappresenta il costo, riconosciuto all'operatore, per interventi di recupero secondario. Tale costo non potrà eccedere per le singole province:

L. 350.000 x mq. di superficie complessiva per Roma e Frosinone;

L. 305.000 x mq. di superficie complessiva per Latina;

L. 325.000 x mq. di superficie complessiva per Rieti e Viterbo;

2. differenziale di costo connesso alla qualità aggiunta dell'intervento che rappresenta le maggiorazioni di costo da riconoscersi,

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B.3) Recupero edifici da acquisire.

Nel caso in cui è necessario procedere all'acquisizione dell'edificio da recuperare, il costo totale (C.T.R.), costituito dalla somma dei costi degli interventi di recupero, da valutarsi secondo i criteri del rec

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B.4) Manutenzione straordinaria.

Il costo totale di manutenzione straordinaria (C.B.M.), e costituito dalla somma dei seguenti addendi:

1) il costo base di realizzazione tecnica (C.T.M.) che non potrà eccedere per le singole province:

L. 390.000 x mq. di superficie complessiva per Roma e Frosinone;

L. 340.000 x mq. di superficie complessiva per Latina;

L. 363.000 x mq. di superficie complessiva per Rieti e Viterbo.

2) costi per condizioni tecniche aggiuntive, che rappresentano i maggiori costi di realizzazione tecnica riscontrabili nei seguenti casi:

a) quando l'altezza virtuale, calcolata ai sensi dell'art. 43, lettera a) della L. 5 agosto 1978, n. 457, è superiore o

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C) Determinazione superfici.

Ai fini della determinazione delle superfici e del calcolo della superficie complessiva da utilizzarsi per la verifica della congruità dei costi degli interventi di edilizia residenziale a totale o parziale contributo dello Stato valgono le definizioni già contenute nel D.M. dei LL.PP. 5 agosto 1994:

a) superficie utile abitabile (Su) - si intende la superficie del pavimento degli alloggi misurati al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre;

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D) Differenziale di costo connesso alla qualità aggiuntiva.

Definizioni e modalità per l'applicazione dei parametri tecnici ed economici e delle specifich

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E) Quadri tecnico-economici (D.T.E.).

Ai fini dell'applicazione dei limiti massimi di costo previsti dalla presente deliberazione, i progetti debbono essere corredati dei dati metrici e parametrici di cui ai punti precedenti secondo modelli che saranno predisposti dalla Regione sulla base di quelli stabiliti

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Allegato A
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Differenziale di costo connesso alla qualità aggiuntiva

I costi per la qualità aggiuntiva dell'intervento riguardano:

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A) Polizza postuma decennale.

La polizza postuma decennale copre i danni, dovuti a cause intrinseche, che l'opera può subire negli anni successivi alla sua ultimazione.

Tra i danni coperti dall'assicurazione, oltre a quelli per "gravi difetti", di parti dell'opera destinati a lunga durata, possono essere previsti, come condizioni speciali, anche alcuni di quelli non destinati, per propria natura, a lunga durata, tuttavia in questa fase iniziale si prevede applicazione solo per le parti dell'opera destinate a lunga durata.

Poiché la stipula della polizza presuppone lo svolgimento di "controllo te

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B) Piano di qualità.

L'obiettivo del piano di qualità è quello di elevare la qualità media dell'intervento attraverso l'adozione di un piano di qualità specifico predisposto al fine di:

1. Porre in essere sui progetti esecutivi edilizi, progetti esecutivi delle strutture, progetti esecutivi degli impianti, soluzioni progettuali tali da prevenire errori e difetti.

2. Incrementare la durabilità dell'opera mediante la prevenzione di errori e difetti attraverso:

a) la redazione di un programma generale dei lavori;

b) la descrizione delle modalità di scelta, di approvvigionamento e controllo della qualità dei materiali impiegati.

3. Valorizzare l'intervento mediante elementi di qualificazione del fabbricato per i quali è stata individuata una griglia in cui sono contenuti i lavori migliorativi rispetto a quelli standard riportati nella tabella 1 che fa parte integrante della presente deliberazione;

4. Valorizzare l'intervento mediante la realizzazione di una esperienza di programma di sperimentazione edilizia di cui all'art. 2 lett. F legge n. 457/78 e legge n. 94/82.

Le maggiorazioni da attribuire a ciascuna delle specifiche di cui sopra sono:

punto 1, max 4% sul C.B.N.;

punto 2, max 3% sul C.B.N.;

punto 3, max 9% sul C.B.N.;

punto 4, max 3% sul C.B.N.

La certificazione di qualità rilasciata da organismo certificatore, anche indipendente, accreditato dal SINCER (Sistema Italiano di Accreditamento Organismi di Certificazione) è equivalente all'adozione di piano di qualità ed è riconosciuto il relativo differenziale di costo fino ad un massimo del 12% sul C.B.N.

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C) Programma di manutenzione.

La redazione di un programma di manutenzione dell'opera e delle sue parti è finalizzata a garantire la razionale manutenibilità in modo da prevenire cadute di prestazione e da prefigurare oneri e responsabilità relative.

L'accettazione del programma di manutenzione in sede di progetto e di contratto dovrà essere operata in base ad una verifica di conformità dello stesso rispetto a dei "criteri guida".

Il rispetto delle condizioni poste a base dello stesso verrà controllato in sede di fine lavori.

Le procedure di programmazione della manutenzione prevedono la successione di quattro fasi fondamentali:

sistemazione dei dati relativi alle caratteristiche delle soluzioni tecnologiche (materiali, componenti, sistemi costruttivi, ecc.) e dei sistemi costruttivi adottati in fase di esecuzione delle opere;

definizione degli standard qualitativi e delle soglie minime di accettabilità del livello funzionale delle varie parti dell'edificio;

classificazione delle tipologie degli interventi manutentivi in relazione alle tecnologie da impiegare, ai tempi di esecuzione e alle risorse necessarie;

determinazione dei cicli di rinnovo, ovvero delle scadenze temporali secondo le quali si articolano gli interventi di manutenzione e dei profili di manutenzione che prefigurano l'andamento delle attività e dei costi di manutenzione previsti nel corso del ciclo di vita dell'edificio.

La sistematizzazione di questi dati è finalizzata all'organizzazione di un sistema informativo di gestione che consenta di valutare preventivamente tutti i fattori incidenti sull'andamento del piano di manutenzione.

Tutto ciò costituisce il quadro delle informazioni necessarie ad organizzare un piano di interventi articolato secondo scadenze e modalità di esecuzione atte a consentire una conservazione dell'opera e delle sue parti al necessario livello qualitativo.

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D) Comfort acustico.

Isolamento acustico delle facciate.

Per poter fruire di differenziale di costo aggiuntivo per prestazioni di comfort acustico, il livello di isolamento acustico espresso in termini di indice di valutazione Dnw richiesto alle facciate, relativamente ad interventi ubicati in classi di destinazione d'uso nel territorio secondo il D.P.C.M. 1/3/91:

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Isolamento acustico a rumori di impatto.

Per poter fruire del differenziale di costo aggiuntivo per prestazioni di comfort acustico, il livello di rumore da calpestio, espresso in termini di indice di valutazione del livello LnT di pressione sonora di calpestio normalizzato deve essere minore uguale a 60 dB.

La verifica su progetto va fatta applicando la formula:

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Isolamento acustico ai rumori aerei tra i locali.

Per poter fruire del differenziale di costo aggiuntivo per prestazioni di comfort acustico, derivante dalla riduzione di trasmissioni di rumori aerei tra locali diversi, il livello di isolamento acustico delle pareti poste fra due ambienti Dnw, in termini di indice di valutazione dell'isolamento acustico normalizzato in opera, dovrà essere pari a:

Dnw(dB) = 45 dB per pareti poste tra alloggi diversi e tra alloggi e spazi comuni dell'organismo abitativo;

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E) Comfort igrometrico.

Il benessere igrometrico globale dipende da:

temperatura dell'aria interna;

temperatura media radiante;

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Rinnovo aria ambiente.

Per poter fruire del differenziale di costo aggiuntivo per incremento delle prestazioni di rinnovo aria ambiente, è necessario che negli alloggi sia prevista la presenza di dispositivi di ventilazione meccanica.

La portata complessiva degli estrattori per metri cubi dell'alloggio campione, scelto con la logica del massimo rischio, deve essere maggiore o uguale a 0,5.

Dovrà essere precisata e certificata la portata totale di estrazione minima (Qsm) e massima (QsM) degli estrattori in metri cubi, l'ora e la loro localizzazione.

Dovrà essere specificata la presenza di prese d'aria, la loro dislocazione e la loro dimensione in cmq.

La verifica si effettuerà applicando la formula:


n = Qv/v> = 0,5

Con:



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