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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Campania 22/12/2004, n. 16
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- L.R. 21/01/2010, n. 2
- L.R. 28/12/2009, n. 19
- Errata corrige in B.U. 07/07/2008, n. 27
- L.R. 30/01/2008, n. 1
- L.R. 19/01/2007, n. 1
- L.R. 11/08/2005, n. 15
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TITOLO I - FINALITÀ E PRINCIPI DELLA PIANIFICAZIONE |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Oggetto della legge1. La regione Campania disciplina con la presente legge la tutela, gli assetti, le trasformazioni e le utilizzazioni del territorio al fine di garantirne lo sviluppo, nel rispetto del principio di sostenibilità, mediante |
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Art. 2 - Obiettivi della pianificazione territoriale e urbanistica1. La pianificazione territoriale e urbanistica persegue i seguenti obiettivi: a) promozione dell'uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed extraurbano mediante il mini |
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Art. 3 - Articolazione dei processi di pianificazione1. La pianificazione territoriale e urbanistica è definita dal complesso degli atti adottati dalle competenti amministrazioni in conformità alla legislazione nazionale e regionale, disciplinanti l'uso, la tutela e i processi di trasformazione del territorio. 2. La pianificazione territori |
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Art. 4 - Cooperazione istituzionale nei processi di pianificazione1. Tutti i soggetti istituzionali titolari di funzioni di pianificazione territoriale e urbanistica informano la propria attività a |
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Art. 5 - Partecipazione e pubblicità nei processi di pianificazione1. Alle fasi preordinate all'adozione e all'approvazione degli strumenti di pianificazione sono assicurate idonee forme di pubblicit |
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Art. 6 - Strumenti di cooperazione e pubblicità della pianificazione1. Per garantire lo sviluppo coordinato e omogeneo dei processi di pianificazione territoriale e urbanistica la regione adotta entro |
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Art. 7 - Competenze1. L'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e delle relative variazioni spetta, nell'ambito di rispettiva competenza, alla regione, alle province e |
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Art. 8 - Sussidiarietà1. Sono demandate ai Comuni tutte le funzioni relative al governo del territorio non espressamente attribuite dall'ordinamento e dal |
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Art. 9 - Efficacia dei piani1. Le prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale direttamente incidenti sul regime giuridico dei beni da questi dis |
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Art. 10 - Salvaguardia1. Tra l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, o delle relative varianti, e la data della rispettiva entrata in vigore sono sospese: |
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Art. 11 - Flessibilità della pianificazione sovraordinata1. Le province ed i comuni possono, nei casi e con le modalità previsti dalla presente legge, proporre modificazioni agli strumenti |
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Art. 12 - Accordi di programma1. Per la definizione e l'esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, anche di iniziativa privata, di interventi o di programmi di intervento, nonché per l'attuazione dei piani urbanistici comunali - Puc - e degli atti di programmazione degli interventi di cui all'articolo 25, se è necessaria un'azione integrata tra regione, provincia, comune, amministrazioni dello Stato e altri enti pubblici, si procede alla stipula dell'accordo di programma con le modalità e i tempi previsti dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 43-bis. N42 2. N43 |
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Art. 12-bis - Opere e lavori pubblici di interesse strategico regionale1. Per opere e lavori pubblici di interesse strategico regionale si intendono le opere ed i lavori pubblici che si realizzano nel territorio della Regione Campania, la cui programmazione, approvazione ed affidamento spetta alla Regione, che siano: a) finanziati, anche solo parzialmente, con fondi europei e/o fondi strutturali; b) volti a superare procedure di infrazione e/o procedure esecutive di condanne da parte della Corte di giustizia dell'Unione Europea per violazione della no |
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TITOLO II - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA |
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CAPO I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE |
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Art. 13 - Piano territoriale regionale1. Al fine di garantire la coerenza degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale, la regione approva il piano territoriale regionale - Ptr -, nel rispetto della legislazione statale e della normativa comunitaria vigenti nonché della convenzione europea del paesaggio e dell'accordo Stato-Regioni, in armonia con gli obiettivi fissati dalla programmazione statale e in coerenza con i contenuti della programmazione socio-economica regionale. 2. Attraverso il Ptr la regione, nel rispetto degli obiettivi generali di promozione dello sviluppo sostenibile e di tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio ed in coordinamento con gli indirizzi di salvaguardia già definiti dalle amministrazioni stata |
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Art. 14 - Piani settoriali regionali1. I piani settoriali regionali - Psr, regolanti specifici interessi e attività coinvolgenti l'uso del territorio, integrano il Ptr |
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Art. 16 - Varianti al piano territoriale regionale1. N57 |
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Art. 17 - Sistema informativo territoriale1. È istituito presso l'area generale di coordinamento governo del territorio della giunta regionale il sistema informativo territoriale - Sit - che, nell'osservanza delle responsabilità e delle competenze rimesse alle singole strutture regionali, ha i seguenti compiti: a) acquisire e fornire gli elementi conoscitivi indispensabili per le scelte di programmazione territoriale generale e settoriale; |
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CAPO II - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE |
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Art. 18 - Piano territoriale di coordinamento provinciale1. Le province provvedono alla pianificazione del territorio di rispettiva competenza nell'osservanza della normativa statale e regionale, in coerenza con le previsioni contenute negli atti di pianificazione territoriale regionale e nel perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2. 2. La pianificazione territoriale provinciale: a) individua gli elementi costitutivi del territorio provinciale, con particolare riferimento alle caratteristiche naturali, culturali, paesaggistico-ambientali, geologiche, rurali, antropiche e storiche dello stesso; b) fissa i carichi insediativi ammissibili nel territorio, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile della provincia in coerenza con le previsioni del Ptr; c) definisce le misure da adottare per la prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali; d) detta disposizioni volte ad assicurare la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali e cultu |
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Art. 18-bis - Piano Territoriale Metropolitano1. Le funzioni di pianificazione genera |
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Art. 19 - Piani settoriali provinciali1. I piani settoriali provinciali, regolanti specifici interessi e attività coinvolgenti l'uso del territorio, integrano il Ptcp e |
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Art. 20 - Procedimento di formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale |
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Art. 21 - Varianti al piano territoriale di coordinamento provinciale1. N62 |
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CAPO III - PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE |
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Art. 22 - Strumenti urbanistici comunali1. Il comune esercita la pianificazione del territorio di sua competenza nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari |
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Art. 23 - Piano urbanistico comunale1. Il piano urbanistico comunale - Puc - è lo strumento urbanistico generale del Comune e disciplina la tutela ambientale, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie dell'intero territorio comunale, anche mediante disposizioni a contenuto conformativo del diritto di proprietà. 2. Il Puc, in coerenza con le disposizioni del Ptr e del Ptcp: a) individua gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli indirizzi per l'attuazione degli stessi; b) definisce gli elementi del territorio urbano ed extraurbano raccordando la previsione di interventi di trasformazione con le esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistico-ambientali, agro-silvo-pastorali e storico-culturali disponibili, nonché i criteri per la valutazione degli effetti ambientali degli interventi stessi; c) determina i fabbisogni insediativi e le priorità relative alle opere di urbanizzazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, lettera b); d) stabilisce la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, individuando le aree non suscettibili di trasformazione; e) indica le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili nelle singole zone, garantendo la tutela e la valorizzazione dei centri storici nonché lo sviluppo sostenibile del territorio comunale; f) promuove l'architettura contemporanea e la qualità dell'edilizia pubblica e privata, prevalentemente attraverso il ricorso a concorsi di progettazione; g) disciplina i sistemi di mobilità di beni e persone; h) tutela e valorizza il paesaggio agrario attraverso la classificazione dei terreni agricoli, anche vietando l'utilizzazione ai fini edilizi delle aree agricole particolarmente produttive fatti salvi gli interventi realizzati dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli; i) assicura la piena compatibilità delle previsioni in esso contenute rispetto all'assetto geologico e geomorfologico del territorio comunale, così come risultante da apposite indagini di settore preliminari alla redazione del piano. |
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Art. 24 - Procedimento di formazione del Piano urbanistico comunale |
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Art. 25 - Atti di programmazione degli interventi1. Con delibera di consiglio comunale è adottata, in conformità alle previsioni del Puc e senza modificarne i contenuti, la disciplina degli interventi di tutela, valorizzazione, trasformazione e riqualificazione del territorio comunale da realizzare nell'arco temporale di tre anni. 2. Gli atti di programmazione di cui al comma 1, in relazione agli interventi di riqualificazione e di nuova edificazione, prevedono: |
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Art. 26 - Piani urbanistici attuativi1. I piani urbanistici attuativi - Pua - sono strumenti con i quali il comune provvede a dare attuazione alle previsioni del Puc o a dare esecuzione agli interventi di urbanizzazione e riqualificazione individuati dagli atti di programmazione di cui all'articolo 25. 2. I Pua, in relazione al contenuto, hanno valore e portata dei seguenti strumenti: a) i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, articoli 13 e 28; b) i piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167; |
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Art. 27 - Procedimento di formazione dei piani urbanistici attuativi1. I Pua sono redatti, in ordine prioritario: a) dal comune; b) dalle società di trasformazione urbana di cui all'articolo 36; c) dai proprietari, con oneri a loro carico, nei casi previsti dalla normativa vigente, o nei casi in cui, essendo prevista la reda |
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Art. 28 - Regolamento urbanistico edilizio comunale1. Il Ruec individua le modalità esecutive e le tipologie delle trasformazioni, nonché l'attività concreta di costruzione, modifi |
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Art. 29 - Procedimento di formazione del regolamento urbanistico edilizio comunale |
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CAPO IV - ELABORATI DA ALLEGARE AGLI STRUMENTI URBANISTICI E DEFINIZIONE DEGLI STANDARD |
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Art. 30 - Elaborati da allegare agli strumenti urbanistici1. Gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa previsti dalla pres |
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Art. 31 - Standard urbanistici1. Gli atti di pianificazione urbanistica sono adottati nel rispetto degli standard urbanistici fissati dalla normativa nazionale vigente. 2. L’amministrazione comunale può individuare, all’interno del proprio st |
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CAPO V - SISTEMI DI ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
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Art. 32 - Perequazione urbanistica1. La perequazione urbanistica persegue lo scopo di distribuire equamente, tra i proprietari di immobili interessati dalla trasformazione oggetto della piani |
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Art. 33 - Comparti edificatori1. Le trasformazioni previste dal Puc, dai Pua o dagli atti di programmazione degli interventi possono essere realizzate mediante comparti edificatori, così come individuati dagli stessi Puc, dai Pua e dagli atti di programmazione degli interventi. 2. Il comparto è costituito da uno o più ambiti territoriali, edificati o non, ed è individuato dal Puc, dai Pua o dagli atti di programmazione degli interventi, che indicano le trasformazioni urbanistiche ed edilizie, i tipi di intervento, le funzioni urbane ammissibili, la volumetria complessiva realizzabile e le quote edificatorie attribuite ai proprietari degli |
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Art. 33-bis - Piani programmatici per il Piano nazionale di ripresa e resilienza1. I comuni destinatari di risorse finanziarie del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o di programmi strategici regionali anche comunitari possono redigere singolarmente o in forma associata piani programmatici di cui al |
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Art. 34 - Attuazione del comparto edificatorio |
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Art. 35 - Espropriazione degli immobili per l'attuazione della pianificazione urbanistica1. Gli immobili espropriati per l'attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica sono acquisiti dai soggetti esproprianti |
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Art. 36 -Società di trasformazione urbana e territoriale1. È consentita la costituzione, da parte dei comuni, anche con la partecipazione delle province e della regione, di società per l |
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Art. 37 - Contenuto delle convenzioni |
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CAPO VI - VINCOLI URBANISTICI |
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Art. 38 - Disciplina dei vincoli urbanistici1. Le previsioni del Puc, nella parte in cui incidono su beni determinati e assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che comportano l'inedificabilità, perdono efficacia se, entro cinque anni dalla data di approvazione del Puc, non è stato emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilit� |
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CAPO VII - POTERI SOSTITUTIVI REGIONALI E SUPPORTI PER L'ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE |
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Art. 39 - Poteri sostitutivi1. Se un comune omette di compiere qualunque atto di propria competenza ai sensi della presente legge, la provincia, previa comunicazione alla regione e contestuale diffida all'ente inadempiente a provvedere entro il ter |
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Art. 40 - Supporti tecnici e finanziari alle province e ai comuni1. La direzione generale per il Governo del territorio della Giunta regionale, ai Comuni che ne fanno richiesta, fornisce per la redazione del PUC supporto tecnico e amministrativo anche mettendo a disp |
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CAPO VIII - NORME IN MATERIA EDILIZIA E DI VIGILANZA SULL'ABUSIVISMO |
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Art. 41 - Norme regolanti l'attività edilizia1. I comuni, anche in forma associata, si dotano di strutture, denominate sportelli unici |
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Art. 42 - Vigilanza sugli abusi edilizi1. In attuazione del principio di sussidiarietà la regione assiste il comune nella funzione di vigilanza sull'attività urbanistico-edili |
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Art. 43 - Accertamenti di conformità delle opere edilizie abusive |
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Art. 43-bis - Regolamento di attuazione1. Nel rispetto dei principi contenuti nella vige |
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TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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CAPO I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE |
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Art. 44 - Regime transitorio degli strumenti di pianificazione1. N79 2. I Comuni approvano il Preliminare di Piano di cui al Regolamento 4 agosto 2011, n. 5 entro il termine perentorio del 31 marzo 2021. Gli stessi adottano il Piano urbanistico comunale (PUC) entro il termine perentorio del 30 giugno 2024 N29 e lo approvano entro il termine perentorio del 31 dicembre 2024 N32. La Regione, per |
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Art. 45 - Regime transitorio della strumentazione in itinere1. Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, adottati e non ancora approvati alla data di entrata in vigore della presen |
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Art. 46 - Norme in materia di inquinamento acustico1. I piani di zonizzazione acustica di cui alla legge |
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Art. 47 - Valutazione ambientale dei piani1. I piani territoriali di settore ed i piani urbanistici sono accompagnati dalla valutazione ambientale di cui alla direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001, da effettuarsi durante la fase di redazione dei piani. |
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Art. 48 - Funzioni subdelegate1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54, è così sostituito |
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CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 49 - Disposizioni finali, abrogazioni e modificazioni1. Per quanto non previsto dalla presente legge, resta in vigore la disciplina contenuta nella vigente normativa statale e regionale. 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni: - legge regionale 15 dicembre 1977, n. 64; - legge regionale 1 settembre 1981, n. 65: articolo 6, commi 1 e 3; al comma 4 le parole "ai precedenti comma 1 e 2" sono soppresse e sostituite dalle parole "al precedente comma"; - legge regionale 23 febbraio 1982, n. 10: all'allegato - "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla regione Campania ai comuni con legge regionale 1 settembre 1981, n. 65 - Tutela dei beni ambientali" - le p |
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Art. 50 - Dichiarazione di urgenza1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Campania.
LEGENDA PTR: PIANO TERRITORIALE REGIONALE PTCP: PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE PUC: PIANO URBANISTICO COMUN |
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