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L. R. Campania 26/05/2016, n. 14

Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare.
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TITOLO I - PRINCIPI E FINALITÀ
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Art. 1 - (Principi fondativi)

1. La Regione Campania riconosce che una corretta gestione dei rifiuti concorre in modo rilevante a tutelare l’ambiente ed a garantire le giuste relazioni dei cittadini e delle generazioni future con le risorse naturali de

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Art. 2 - (Economia circolare)

1. La Regione Campania riconosce la validità dei principi dell'economia circolare, per cu

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Art. 3 - (Misure per l’economia circolare)

1. La Regione Campania persegue attraverso azioni concrete la realizzazione di un modello di ec

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Art. 4 - (Sistema regionale di informazione e di educazione alla sostenibilità ambientale)

1. La Regione incentiva le attività di informazione e di educazione aventi ad oggetto le misure di economia circolare dirette alla riduzione dei rifiuti, al riuso, al riciclo e al recupero della materia prima in essi contenuta, anche attraverso l’istituzione del Sistema regionale di informazione e di educazione alla sostenibilità ambientale della Regione Campania (SIESARC), quale organizzazione reticolare che coinvolge una pluralità di soggetti pubblici e privati del territorio regionale con l'obiettivo di promuovere il coordinamento, la qualificazione e la continuità delle attività di educazione alla sostenibilità socio-ambientale.

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Art. 5 - (Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni di riassetto della gestione dei rifiuti solidi urba

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Art. 6 - (Obiettivi e azioni)

1. Per le finalità di cui all’articolo 5, la pianificazione regionale, comprensiva della programmazione impiantistica ed infrastrutturale, assume i seguenti obiettivi minimi da raggiungere “nei termini previsti dalle normative vigenti” N2:

a) la raccolta differenziata al 65 per cento;

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Art. 7 - (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) Ciclo industriale dei rifiuti solidi urbani: l’insieme dei segmenti del servizio, costituiti dallo spazzamento, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti;

b) Gestione integrata dei rifiuti solidi urbani: la gestione dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti mediante l�

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TITOLO II - ASSETTO DELLE COMPETENZE
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Art. 8 - (Oggetto)

1. In attuazione delle norme di cui alla Parte quarta del decreto legislativo 152/2006 e nel perseguimento degli obiettivi di tutela della salute, salvaguardia dei diritti degli utenti, protezione dell

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Art. 9 - (Competenze della Regione)

1. La Regione esercita le competenze previste dall’articolo 196 del decreto legislativo 152/2006 e, in particolare:

a) predispone, adotta ed aggiorna il PRGR, cosi come definito all’articolo 11;

b) promuove interventi per ridurre i quantitativi di rifiuti, incentivando le attività di prevenzione, recupero di materia prima e riutilizzo, anche in riferimento ai principi dell’economia circolare;

c) esercita il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni in caso di inadempienza nello svolgimento delle funzioni amministrative agli stessi conferite dalla presente legge;

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Art. 10 - (Competenze dei Comuni)

1. Le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani spettano ai Comuni che le esercitano in forma associata nel rispetto delle norme di cui al Titolo III.

2. I Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, redatti in conformità alle linee guida regionali, nel

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TITOLO III - PIANIFICAZIONE REGIONALE
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Art. 11 - (Piano regionale dei Rifiuti)

1. Il Piano regionale dei rifiuti di cui all’articolo 199 del decreto legislativo 152/2006 si compone di:

a) Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani (PRGRU);

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Art. 12 - (Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti)

1. Il PRGRU, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui al decreto legislativo 152/2006 stabilisce i requisiti, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attività di programmazione relative alla gestione dei rifiuti, incentiva il recupero, il riciclaggio e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti.

2. Il PRGRU è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente.

3. Il PRGRU prevede:

a) le misure volte alla riduzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti;

b) le condizioni e i criteri tecnici generali in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, devono essere localizzati gli impianti per la gestione dei rifiuti, inclusi i criteri per l’individuazione delle aree non idonee;

c) l’identificazione degli ATO e dei criteri utili all’eventuale individuazione dei SAD;

d) la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ATO, sulla base delle migliori tecnologie disponibili nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero della materia prima da parte del sistema industriale, adottando, in ogni caso, l’opzione impiantistica che garantisca il minore impatto ambientale e il più elevato livello di tutela della salute pubblica;

e) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti

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Art. 12-bis - (Piano annuale dei controlli)

N13

1. La Giunta regionale, in collaborazione con l'ARPAC, approva entro il 30 novembre 2018 ed entro la medesima data per le annualità successive, il Piano annuale dei controlli per gli insediamenti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

2. Nel d

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Art. 13 - (Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi)

1. Il PRGRS:

a) promuove le iniziative preordinate a limitare la produzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti speciali;

b) stima la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti in relazione ai settori produttivi e ai principali poli di produzione;

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Art. 14 - (Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate)

1. Il PRB è lo strumento di programmazione e pianificazione attraverso cui la Regione, coerentemente con le normative nazionali, provvede ad individuare, anche su segnalazione proveniente dai Comuni, i siti da bonificare presenti sul proprio territorio, a definire un ordine di priorità degli interventi sulla base di una valutazione comparata del rischio ed a stimare gli oneri finanziari necessari per le attività di bonifica.

2. Il Piano delle bonifiche costituisce, ai sensi dell’articolo 199, comma 6 del decreto legislativo 152/2006, parte integrante del Piano regionale dei rifiuti.

3. Il PRB comprende, inoltre:

a) le linee guida sull'iter procedurale da attuare a seguito di eventi potenzialmente in grado di contaminare un sito o di riscontro di contaminazioni storiche con rischio di aggravamento della contaminazione;

b) le linee guida per le procedure tecniche degli interventi, nelle quali sono fornite indicazioni di carattere generale sulle modalità per l’esecuzione degli interventi previsti dal Titolo V della Parte quarta del d

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Art. 15 - (Procedure per l'adozione e l’approvazione del piano regionale e relative varianti)

1. Per l’approvazione del Piano regionale dei rifiuti e per le sue modifiche sostanziali si applica la procedura di valutazione ambientale strategica.

2. La Giunta regionale adotta la proposta di Piano Regionale di cui all'articolo 11.

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TITOLO IV - AZIONI REGIONALI
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Art. 16 - (Azioni per la riduzione della produzione dei rifiuti e il loro recupero)

1. La Regione persegue gli obiettivi della prevenzione, riduzione della produzione dei rifiuti e recupero degli stessi mediante:

a) campagne informative, formative ed educative rivolte all'intera popolazione e alle scuole, promuovendo l'adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti;

b) direttive per la promozione presso gli uffici e gli enti strumentali dell'uso esclusivo di carta e cartoni riciclati nonché per la raccolta differenziata della carta, del cartone, delle cartucce di inchiostro, dei toner, del materiale d'ufficio e degli altri beni mobili dismessi, individuati e disciplinati come beni durevoli ai sensi della normativa vigente;

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Art. 17 - (Misure a sostegno delle azioni di prevenzione e riuso)

1. La Regione, nell’ambito delle politiche della promozione degli acquisti verdi, promuo

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Art. 18 - (Misure a sostegno delle azioni di prevenzione, raccolta differenziata e riuso)

1. In relazione alle azioni disciplinate dal comma 1 dell’articolo 16

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Art. 19 - (Incentivi per lo sviluppo del recupero di materia prima)

1. La Regione promuove, anche attraverso la concessione di contributi alle imprese, nei limiti di intensità di aiuto previsti dalla Unione europea:

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Art. 20 - (Sezione regionale del catasto dei rifiuti)

1. L’ARPAC cura la Sezione regionale del catasto dei rifiuti (SRCR) di cui all’articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, in collaborazione con l’Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti.

2. Nell’espletamento dei compiti di cui a

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Art. 21 - (Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti)

1. È istituito l’Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti (ORGR), presso la competente Struttura regionale di riferimento.

2. La composizione e le modalità di funzionamento dell'ORGR, cui comunque partecipano per le funzioni inerenti la carica istituzionale rivestita, l'Assessore regionale all'Ambiente ed il Presidente della commissione consiliare competente per materia, sono determinate dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'Osservatorio:

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Art. 21-bis - (Osservatorio ambientale regionale del termovalorizzatore di Acerra)

N35

1. È istituito l’Osservatorio ambientale regionale del termovalorizzatore di Acerra presso la competente struttura regionale

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Art. 21-ter - (Implementazione delle azioni di monitoraggio dei livelli di inquinamento atmosferico per i Comuni sede di impianti di trattamento rifiuti)

N36

1. Presso l'Unità di Coordinamento Ambientale (UCA), costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 67 del 25 maggio 202

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Art. 22 - (Tracciabilità dei rifiuti)

1. La Regione Campania garantisce la tracciabilità dei rifiuti in attuazione della normat

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TITOLO V - GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI
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Art. 23 - (Articolazione in ambiti territoriali ottimali regionali - ATO)

1. Per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni, il territorio regionale è ripartito nei seguenti Ambiti territoriali ottimali (ATO):

a) Ambito territoriale ottimale Napoli 1;

b) Ambito territoriale ottimale Napoli 2;

c) Ambito territoriale ottimale Napoli 3;

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Art. 24 - (Sub Ambiti Distrettuali - SAD)

1. Al fine di consentire in base alle diversità territoriali, una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, ciascun ATO può essere articolato in aree omogenee, denominate Sub Ambiti Distrettuali (SAD), con riferimento ai criteri di ottimizzazione del ciclo o di suoi segmenti funzionali, in conformità a criteri e parametri indicati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell’articolo 200 commi 1 e 7 del decreto legislativo 152/2006.

2. L’articolazione dell’ATO in Sub Ambiti Distrettuali è deliberata dall’Ente d’Ambito, sentiti i Comuni

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Art. 25 - (Ente d’Ambito)

1. È fatto obbligo ai Comuni della Campania di aderire all'Ente d'Ambito territoriale (EdA) in cui ricade il rispettivo territorio per l'esercizio in forma associata delle funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti, in conformità a quanto disciplinato dalla presente legge.

2. La delibera consiliare di presa d’atto dello Statuto tipo è comunicata alla Regione Campania con nota a firma del Sindaco entro il termine di 20 giorni dalla pubblicazione dello Statuto tipo sul Burc. Decorso tale termine, il Presidente della Regione esercita i poteri sostitutivi mediante nomina di Commissario ad acta e addebita le relative spese a carico dell'ente inadempiente.

3. Il soggetto di governo di ciascun ATO è l’EdA. Con la presente legge sono istituiti i seguenti Enti d’Ambito:

a) EdA NA 1;

b) EdA NA 2;

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Art. 26 - (Competenze dell’Ente d’Ambito)

1. Per ciascun ATO, l’Ente dAmbito:

a) predispone, adotta, approva ed aggiorna il Piano d'Ambito entro 60 giorni dalla sua costituzione in coerenza con gli indirizzi emanati dalla Regione e con le previsioni del PRGRU;

b) ripartisce, se necessario al perseguimento di economie di scala

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Art. 26-bis - (Rafforzamento della governance della gestione del ciclo integrato dei rifiuti)

N37

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, gli EdA individuano le forme di gestione dei servizi e le dotazioni essenziali per la loro gestione, ai sensi del comma 1 dell’articolo 21 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), con riferimento al bacino dell’ATO o di ciascun SAD, articolati anche per singoli segmenti del ciclo dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 202 del decreto legislativo 152/2006 e dell’articolo 14 del decreto legislativo 201/2022.

2. Entro i successivi centocinquanta giorni, gli EdA deliberano l’affidamento dei servizi in conformità alle forme di gestione individuate e provvedono alla stipula dei contratti di servizio nel rispetto dei termini previsti dalle norme vigenti ove trattasi di gestione in house.

3. Se i Comuni costituiti in SAD, ai sensi del comma 2 dell’articolo 24, si avvalgono della facoltà di cui al comma 6-bis del medesimo articolo, sottoscrivendo all’unanimità la convenzione ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), gli adempimenti di cui a

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Art. 27 - (Organi dell’Ente d’Ambito)

1. Sono organi dell’Ente d’Ambito:

a) il Presidente;

b) il Consiglio d’Ambito;

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Art. 28 - (Consiglio d’Ambito e Presidente)

1. Il Consiglio d’Ambito si compone di un numero di membri in misura proporzionale ad uno per ogni 50.000 abitanti residenti e comunque, non inferiore a 12 e non superiore a 30 e dura in carica cinque anni. Lo Statuto dell’EdA disciplina le modalità di elezione e di composizione del Consiglio d’Ambito in modo da garantire

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Art. 29 - (Competenze del Consiglio d’Ambito)

1. Il Consiglio d’Ambito:

a) adotta, sentita l’Assemblea dei Sindaci, il Piano d' ambito, in conformità alle direttive programmatorie del Piano regionale di cui all’articolo 199 del decreto legislativo 152/2006;

b) approva le forme di gestione del servizio nell’ATO o nei SAD nei quali lo stesso si articola, compreso il subentro nella gestione degli impianti e servizi già es

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Art. 30 - (Compensi e durata degli incarichi)

1. Lo Statuto dell'EdA definisce e disciplina i compensi agli organi dell'Ente per l'esercizio delle funzioni svolte, in conformità alle previsioni della vigente normativa statale.N23

2. L’incar

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Art. 31 - (Direttore generale)

1. L’individuazione del direttore generale avviene mediante interpello rivolto ai dipendenti dei Comuni ricompresi nell’ATO. In mancanza di professionalità adeguate all’incarico, si procede a mezzo avviso pubblico. "L'EdA, in alternativa a tali procedure, può procedere all'individuazione del Direttore Generale, attingendo, ove predisposto, dall'elenco di idonei all'incarico, selezi

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Art. 32 - (Funzioni del direttore generale)

1. Il direttore generale assume la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell’EdA.

2. Il direttore generale dispone sull’organizzazione interna e sul funzionamento dell’EdA, dirige la struttura operativa, ed in particolare:

a) adotta il programma annuale delle attività del Consiglio d’Ambito, identificando le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

b) predispone gli schemi di bilancio preventivi e consuntivi dell’Ente, da sottoporre all’approvazione del

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Art. 33 - (Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori, nominato dal Presidente dell’EdA, è composto da tre membri selezionati in base a

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Art. 34 - (Piano d’ambito territoriale)

1. Il Piano d'ambito territoriale costituisce, in attuazione del PRGRU, lo strumento per il governo delle attività di gestione necessarie per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

1 bis. Per l’approvazione del Piano d’ambito territoriale e per le sue modifiche sostanziali, nel rispetto degli articoli 11, comma 4, e 12, comma 6, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), si applica la procedura di valutazione ambientale strategica, limitatamente ai soli effetti significativi sull'ambiente introdotti dal piano, rispetto a quanto già previsto dal PRGRU quale piano sovraordinato. N30

2. Il Piano d’Ambito, di durata decennale salvo diversa determinazione dell’ EdA, prevede:

a) le modalità organizzative e gestionali del servizio integrato;

b) i programmi d’investimento per gli adeguamenti ed ammodernamenti tecnologici dell’impiantistica esistente o di nuova realizzazione;

c) l’eventuale articolazione dell’ATO in SAD, anche con riferimento a singoli segmenti fu

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Art. 35 - (Rifiuti da corpi idrici superficiali e abbandono sul demanio regionale)

N16

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Art. 36 - (Carta dei diritti e dei doveri dell’utente)

1. Le prestazioni e gli standard contenuti nel contratto di servizio sono recepiti nella Carta dei diritti e dei dove

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Art. 37 - (Incentivazioni e contributi)

1. Gli Enti d’Ambito in ragione delle diverse realtà territoriali, organizzano il servizio di raccolta in modo da

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Art. 38 - (Contributo ai Comuni sede di impianti di recupero e di smaltimento)

1. Ai Comuni, sede di impianti per il trattamento dei rifiuti urbani, ovvero viciniori, è

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Art. 39 - (Poteri sostitutivi della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di vigilanza in ordine all’attuazione della presente legge e del PRGRU. La Regione esercita altresì poteri sostitutivi in caso di ingiustificata inerzia e grave inadempimento degli Enti d’Ambito e degli Enti locali, con specifico riferimento alle competenze ad essi attribuiti, con riferimento ai seguenti atti:

a) mancata adesione dei Comuni all’Ente d’Ambito, ai sensi dell’articolo 25, comma 2;

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TITOLO VI - NORME TRANSITORIE, CLAUSOLE SOCIALI E PROGRAMMA STRAORDINARIO
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Art. 40 - (Regime transitorio dei contratti di servizio)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito indire nuove procedure di affidamento dei servizi a condizione che siano conformi a quanto disposto dalla presente legge e che prevedano la cessazione espressa ed automatica dell’affidamento a seguito dell’individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell’Ente di Ambito.

2. In attesa della scadenza dei rapporti in corso, l’Ente d’ambito procede all’affidamento dei servizi secondo le procedure previste in materia dalle leggi nazionali e comunitarie e prevede che l

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Art. 41 (Gestione post-operativa delle discariche e dei siti di stoccaggio)

N27

1.

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Art. 42 - (Clausole sociali)

1. Al fine di garantire i livelli occupazionali in essere, negli atti di affidamento dei servizi di:

a) spazzamento, raccolta e trasporto a livello di ATO ovvero di SAD;

b) gestione delle dotazioni impiantistiche, esistenti o di nuova realizzazio

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Art. 43 - (Continuità occupazionale per subentri fra gestori)

1. Nei rapporti di subentro fra soggetti gestori si applicano le norme di tutela occupazionale previste dall'articolo 202 del decreto legislativo 152/2006.

2. Il personale di cui al comma 1 è soggetto, fermo restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio

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Art. 44 - (Ricollocazione lavorativa del personale già dipendente dei Consorzi di bacino)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 202 del decreto legislativo 152/2006 in conformità a quanto disciplinato degli atti di affidamento, è fatto obbligo al soggetto affidatario di utilizzare, le unità' di personale dei Consorzi di Bacino della Regione Campania costituiti ai sensi della legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10 (Norme e procedure per lo smaltimento dei rifiuti in Campania) e delle società̀ da essi partecipate, anche in via indiretta, già dipendenti alla data del 31 dicembre 2008, ancorché interessate da collocazione in mobilità, sospensione o cassa integrazione ovvero da licenziamenti per fatti non imputabili ai lavoratori e per i quali pende contenzioso in sede giurisdizionale, con priorità per il personale assunto alla data del 31 dicembre 2001. Fino al completo re

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Art. 45 - (Programma straordinario e soggetti attuatori)

1. In fase transitoria, in attesa della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti a livello regionale e degli ATO ai sensi della presente legge, anche per ottemperare alle sentenze di condanna della Corte di giustizia europea del 4 marzo 2010 (causa C297/2008) e del 16 luglio 2015 (causa C653/13) la Regione promuove l'attuazione di un programma straordinario, articolato in cinque obiettivi operativi riguardanti:

a) il potenziamento dei servizi e delle attività, anche mediante l'organizzazione di azioni di vigilanza locale, per l'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;N19

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Art. 46 - (Convenzioni attuative per la raccolta differenziata)

1. L'elaborazione ed attuazione del progetto operativo di cui all’articolo 45, comma 1, lettera a) possono essere definite e disciplinate mediante:

a) una Convenzione quadro fra la Regione Campania, l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) ed il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), con cui sono definiti gli indirizzi programmatici del progetto operativo a livello regionale e le linee d'indirizzo per l'elaborazione dei progetti operativi a livello locale di cui alla lettera b);

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Art. 47 - (Convenzioni attuative per interventi in ambito provinciale)

1. L'elaborazione ed attuazione dei progetti operativi di cui all’articolo 45, comma 1,

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Art. 48 - (Atti regionali d’indirizzo attuativo)

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera della Giunta regionale sono approvati:

a) lo schema di Convenzione quadro di cui all'artic

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Art. 49 - (Utilizzo del personale per l’attuazione del programma)

1. I soggetti attuatori del programma straordinario di cui all'articolo 45 utilizzano, su base provinciale, per la copertura del relativo fabbisogno occupazionale, le unità di personale dei Consorzi di Bacino della Regione Campania costituiti ai sensi della legge regionale 10/1993 e delle società da essi partecipate, anche in via indiretta, già dipendenti alla data del 31 dicembre 2008, con priorità per il personale assunto alla data del 31 dicembre 2001, come inclusi negli elenchi ricognitivi predisposti dai Commissari liquidatori.

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Art. 50 - (Norma finanziaria)

1. Agli oneri di spesa derivanti dalla attuazione della presente legge, quantificati in eu

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Art. 51 - (Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate la

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Art. 52 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà

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