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L. R. Calabria 19/04/2012, n. 13

Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare.

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 02/08/2013, n. 39
- L.R. 12/02/2016, n. 3
- L.R. 26/04/2018, n. 9

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Art. 1 - (Finalità)

1. La Regione Calabria esercita le proprie competenze legislative ed amministrative in materia di tutela e sicurezza del lavoro, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione statale, degli indirizzi dell’Unione Europea e dello Statuto regionale.

2. La Regione Calabria riconosce il diritto al lavoro di ogni donna e uomo, ed è orientata a perseguire le seguenti finalità:

a) promuovere la piena occupazione, la qualità,

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Art. 2 - (Funzioni della Regione)

1. La Regione Calabria individua, nell’ambito delle proprie competenze, indirizzi generali, modalità, misure e strumenti per favorire l’emersione del lavoro irregolare e svolge azioni di monitora

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Art. 3 - (Commissione regionale della Calabria per l’emersione del lavoro non regolare)

1. La Commissione regionale della Calabria per l’emersione del lavoro non regolare esercita le sue funzioni anche attraverso sedi e servizi dislocati sul territorio regionale. Si può avvalere della collaborazione dei dipartimenti e di enti in house della Regione, previa stipula di protocolli di collaborazione.

2. Presso la Commissione, su richiesta del Presidente della stessa e per specifiche professionalità, può essere assegnato personale della Regione o di altri enti strumentali e strutture in house della stessa, previo n

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Art. 4 - (Funzioni della Commissione regionale della Calabria per l’emersione del lavoro non regolare)

1. La Commissione regionale per l’emersione del lavoro non regolare determina le condizioni per avviare processi di emersione e la scomparsa delle forme di lavoro irregolare e redige annualmente l’atto di indirizzo, di programmazione e di previsione finanziaria, approvato con delibera della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente da esprimersi nel termine di trenta giorni decorsi i quali si intende favorevolmente acquisito.

2. La Commissione:

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Art. 5 - (Centrale di Allarme Emersione)

1. Presso la sede operativa della Commissione regionale della Calabria per l’em

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Art. 6 - (Cabina di concertazione per il coordinamento delle politiche ispettive e di controllo)

1. La Regione Calabria, per rendere più efficiente l’introduzione del nuovo modello di federalismo fiscale regionale, al fine di rafforzare l’attività ispettiva sul territorio regionale favorisce il coordinamento e l’integrazione tra le funzioni ispettive svolte dagli organismi istituzionali, statali e comunali e promuove lo scambio di informazioni e forme di sperimentazione di modelli int

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Art. 7 - (Regolamento di attuazione)

1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta

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Art. 8 - (Parametri di regolarità e congruità del lavoro)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione Calabria, avvalendosi della Commissione regionale per l’emersione, tenendo anche conto di quanto previsto Dlgs 163/06, individua, di concerto con le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, i parametri di regolarità e di congruità del lavoro, articolati per settore e per categorie di imprese. Nella concertazione è possibile definire l

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Art. 9 - (Disposizioni dirette al contrasto del lavoro non regolare)

1. Nelle procedure di indizione delle gare e di affidamento dei contratti, di cui all’articolo 4 comma 4 della legge regionale n. 26 del 2007, la S.U.A. effettua le verifiche di regolarità amministrativa richiedendo all’impresa aggiudicataria la documentazione inerente la regolarità dei rapporti di lavoro instaurati e da instaurare e la dichiarazione unica on-line del modello UNILAV ai sensi del decreto ministeriale 30 ottobre 2007 (Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai d

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Art. 10 - (Criteri di premialità connessi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle procedure di aggiudicazione di lavori o opere pubbliche di interesse regionale)

N1

1. In attesa di un intervento normativo organico in tema di tutela e sicurezza del lavoro in ambito regionale, nelle procedure di aggiudicazione dei lavori od opere elencate nell’allegato XI al d.lgs. 81/2008 le stazioni appaltanti adottano di preferenza il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, autorizzando la presentazione di varianti connesse con il miglioramento delle condizioni a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in relazione a quanto previsto dall’articolo 30 del d.lgs. 81/2008.

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Art. 10 bis - (Responsabilità sociale delle imprese)

N3

1. La Regione, allo scopo di promuovere la responsabilità sociale delle imprese quale strumento per migliorare la qualità del lavoro, definisce, con apposita deliberazione di Giunta regionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per la valutazione della responsabilità sociale delle imprese operanti nel territorio regionale, previa consultazione con le associazioni delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori e degli utenti dei servizi maggiormente rappresentative sul territorio regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti.

2. Nella de

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Art. 10 ter - (Disposizioni specifiche per il settore agricolo)

N3

1. Per age

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Art. 10 quater - (Campagne di informazione)

N3

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Art. 10 quinquies - (Osservatorio regionale della Calabria sull'economia sommersa)

N3

1. La Regione Calabria istituisce, presso il dipartimento regionale competente in materia di lavoro, l'Osservatorio regionale della Calabria sull'economia sommersa (ORCES), con la funzione di effettuare studi e analisi delle principali problematiche dell'economia sommersa e dei loro riflessi sul mercato del lavoro al fine di supportare la programmazione della Regione Calabria in materia di politiche per l'emersione del lavoro non regolare, sviluppo del sistema delle

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Art. 11 - (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, determinati per l’esercizio in corso in euro 300.000,00, si provvede con le risorse disponibili all’UPB 4.3.02.05 dello stato di previsione della spesa, capitolo 2233114 che ammontano ad euro 196.000,00 inerente “Spese relative alle attività della Commi

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Art. 12 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficia

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