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L. R. Basilicata 16/11/2018, n. 35

Norme di attuazione della parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati - Norme in materia ambientale e della legge 27 marzo 1992, n. 257 - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
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TITOLO I - Disposizioni generali e competenze
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Capo I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Campo di applicazione

1. La presente legge, in attuazione della normativa e della legislazione statale di settore, reca disposizioni di riordino normativo in materia di gestione dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e difesa dai pericoli derivanti dalla presenza di amianto.

2. La presente legge disciplina:

a) le competenze dei soggetti che esercitano poteri e funzioni in materia di gestione integrata dei rifiuti, di bonifica dei siti inquinat

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Art. 2 - Principi

1. Il complesso delle attività che attengono alla gestione del Servizio Integrato dei Rifiuti, la realizzazione delle opere funzionali a tale servizio e gli interventi di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché quelli connessi alla tutela dei pericoli derivanti dall'amianto costituiscono attività di pubblico interesse.

2. La gestione dei rifiuti, in coerenza con la normativa nazionale in materia ambientale, è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di preven

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Art. 3 - Obiettivi e finalità

1. In attuazione dei principi di cui all'art. 2 la presente legge persegue i seguenti obiettivi:

a) la riduzione alla fonte della quantità di rifiuti prodotti nonché la riduzione massima della quantità di rifiuti urbani non inviati al riciclaggio;

b) il recupero dai rifiuti di materiali riutilizzabili ed il loro riutilizzo;

c) proteggere l'ambiente e la salute prevedendo e riducendo gli impatti negativi della protezione e della gestione dei rifiuti, secondo gli indirizzi della Carta di Ottawa per la promozione della salute del 21 novembre 1986 e rafforzando la prevenzione primaria delle malattie ascrivibili ai rischi indotti da inadeguate modalità di gestione dei rifiuti;

d) raggiungimento dell'obiettivo di autosufficienza per l'impiantistica di trattamento

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Art. 4 - Definizioni

1. Ferme restando le definizioni di cui agli artt. 183 e 240 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e tutte le definizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257 e relativi decreti attuativi, al D.P.R. 8 agosto 1994 ed al Titolo IX, capo III del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sono inoltre definite come:

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Capo II - Competenze
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Art. 5 - Competenze della Regione

1. In applicazione dell'art. 196 del Decreto, la Regione esercita le seguenti competenze:

a) la predisposizione, l'approvazione e l'aggiornamento del P.R.G.R.;

b) la definizione di criteri per l'individuazione:

1) da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dell'articolo 195, comma 1 lettera p) del decreto;

2) dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a) del Decreto, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;

c) l'adozione di direttive, strategie, indirizzi, linee guida e norme di settore per la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti e per l'esercizio delle funzioni attribuite ad EGRIB ed altri enti locali;

d) la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

e) la d

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Art. 6 - Competenze di EGRIB

1. L'EGRIB (Ente di Governo per i Rifiuti e le risorse Idriche della Basilicata) esercita le funzioni di Ente di Governo d'Ambito, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1-bis della legge n. 148/2011, dell'art. 1, comma 2, lett. c) della legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1 e dell'art. 202 del Decreto, così come modificato dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, ovvero le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti costituite nel loro complesso dalle seguenti attività:

a) specificazione della domanda di servizio, in

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Art. 7 - Competenze delle Province

1. Sono di competenza delle Province le seguenti funzioni:

a) l'individuazione, sentiti l'EGRIB ed i Comuni, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti sulla base dei criteri di cui all'art. 14;

b) la partecipazione all

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Art. 8 - Competenze dei Comuni

1. I Comuni esercitano le competenze che gli sono attribuite all'art. 198 del Decreto.

2. I Comuni disciplinano le tariffe all'utenza, ai sensi dell'

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Art. 9 - Competenze di ARPAB

1. Ai fini della presente Legge, fatte salve le competenze che sono attribuite all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente dal Decreto e dalla legge regionale 20 gennaio 2020 (Riordino della disciplina dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (ARPAB), sono nelle competenze dell'ARPAB:

a) la partecipazione all'Osservatorio Regionale Rifiuti (O.R.R.);

b) la partecipazione all'implementazione del SIT ORSO al fine della validazione dei dati di raccolta differenziata, ai sensi dell'art. 205 del Decreto.

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Art. 10 - Competenze delle Aziende Sanitarie

1. Sono di competenza delle Aziende Sanitarie le valutazioni in ordine al rischio sanitario in tutte le fasi del procedimento, dalla comunicazione dell

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TITOLO 2 - Norme in materia di rifiuti
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Capo I - Strumenti di pianificazione, monitoraggio e gestione
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Art. 11 - Piano regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.)

1. La pianificazione regionale costituisce il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli di pianificazione e di programmazione degli interventi, anche con riferimento alla programmazione impiantistica e alla gestione dei flussi di rifiuti, fissa le misure e le azioni volte al conseguimento delle finalità della presente legge.

2. Il P.R.G.R. persegue l'obiettivo della riduzione della quantità di rifiuti prodotti e dell'effettivo recupero di materia ed energia e promuove la gestione sostenibile dei rifiuti e l'innovazione tecnologica.

3. Il P.R.G.R. è elabora

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Art. 12 - Procedure per l'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti

1. Il P.R.G.R. è sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Decreto.

2. La Giunta regionale adotta il

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Art. 13 - Piano d'Ambito

1. In attuazione dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 1/2016, l'EGRIB, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, redige il piano d'Ambito, a norma di quanto previsto dall'art. 203, comma 3 del Decreto.

2. Il Piano d'Ambito recepisce ed attua le indicazioni del P.R.G.R. e si conforma alle prescrizioni delle Province nel merito della localizzazion

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Art. 14 - Criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti

1. La Regione, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p) del Decreto, definisce i criteri per la individuazione, da parte delle Province, delle aree e dei siti non idonei alla localizzazione delle diverse tipologie di impianto di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nonché la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento, tenendo conto dei vigenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica.

2. La definizione dei criteri di cui al comma 1 tiene conto delle seguenti esigenze:

a) tutela dell'ambiente, della salute, del paesaggio e del patrimonio storico-culturale, art

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Art. 15 - Strumenti di monitoraggio - Osservatorio regionale sui rifiuti solidi urbani

1. È istituito presso il competente Dipartimento della Regione Basilicata l'Osservatorio Regionale sui Rifiuti (O.R.R.). L'Osservatorio è costituito da funzionari del competente Dipartimento Regionale e delle Provincie, oltre che dall'EGRIB e dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente della Basilicata.

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Art. 16 - Strumenti di gestione - Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (ORSO)

1. La Regione adotta la piattaforma ORSO come proprio strumento per la gestione delle informazioni inerenti la gestione del servizio integrato dei rifi

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Art. 17 - Principi per l'autorizzazione alla realizzazione di impianti dedicati allo smaltimento o al trattamento o al recupero dei rifiuti nel territorio regionale

1. Fermo restando i principi di cui al precedente articolo 2, sono ammesse iniziative pubbliche e private nel campo dello smaltimento, trattamento e recupero rifiuti urbani e speciali.

2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere autorizzate previa verifica del rispetto delle procedure previste dal decreto e dei seguenti principi in attuazione dell'art. 16 della direttiva 2008/98/CE e dell'art. 182-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i:

a) autosufficienza;

b) prossimità, in ambito regionale, per le attività di smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti speciali e dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata, presso l'impianto idoneo più vicino al luogo di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti degli stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;

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Capo II - Sistema di gestione integrata dei rifiuti
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Art. 18 - Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

1. L'organizzazione sul territorio del sevizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e la pianificazione dei relativi flussi di conferimento verso g

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Art. 19 - Ambito Territoriale Ottimale ed aree di raccolta

1. Ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani il territorio della Regione è così organizzato:

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Art. 20 - Schema tipo di contratto di servizio

1. I rapporti tra EGRIB ed i gestori del servizio integrato sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, conformi ad uno

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Art. 21 - Impianti esistenti

1. Nelle more dell'organizzazione e degli effettivi affidamenti dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, al fine di perseguire gli obiettivi del P.R.G.R., della presente legge e per

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Art. 22 - Azioni specifiche di prevenzione

1. In attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, delle Linee Guida della Commissione Europea sulla p

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TITOLO 3 - Bonifica dei siti inquinati
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Capo I - Piano di bonifica ed anagrafe
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Art. 23 - Contenuto del Piano regionale di bonifica dei siti contaminati

1. Il Piano regionale di bonifica dei siti contaminati, che costituisce parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti, può essere approvato quale stralcio funzionale dello stesso e contiene la pianificazione degli interventi per la messa in sicurezza, la bonifica

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Art. 24 - Anagrafe dei siti da bonificare

1. Con la presente legge è istituita l'Anagrafe di cui all'art. 251 del Decreto.

2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge sono definite, con direttiva della Giunta regionale, le procedure, i termini e le modalità per l'inserimento e l'aggiornamento dei dati nel sistema informativo di gestione dell'Anagrafe.

3. L'Anagrafe dei siti da bonificare contiene:

a) l'elenco dei siti per i quali è stata approvata l'analisi di rischio sito sp

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Art. 25 - Linee guida in materia di bonifica

1. Le attività di indagine e gli interventi di cui alla presente legge sono svolte nel rispetto delle linee guida emanate dall'ISPRA e di quelle di cu

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Art. 26 - Indagini e monitoraggi sulle matrici suolo/sottosuolo e acque sotterranee

1. L'istanza relativa a tutti i provvedimenti autorizzativi di competenza regionale, indipendentemente dalle comunicazioni di cui agli articoli 242, 244 e 245 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ivi compresi i procedimenti di valutazione di compatibilità ambientale per i progetti di cui all'allegato III ed allegato IV, parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006, o dei loro successivi rinnovi o riesami, interferenti con le matrici suolo/sottosuolo ed acque sotte

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Art. 27 - Aree caratterizzate da inquinamento diffuso

1. La Regione, secondo le modalità organizzative stabilite dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento, redige ed approva il Piano degli interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso, ai sensi dell'art. 239, comma 3 del Decreto, con riferimento alle matrici suolo/s

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Capo II - Procedure amministrative
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Art. 28 - Procedure amministrative ordinarie

1. Tutte le comunicazioni, i piani, i progetti, le relazioni ed i rapporti previsti dal Titolo V, parte IV del Decreto, oltre ai soggetti di cui all'art. 304, comma 2 del Decreto, sono inviate a cura del responsabile o dell'interessato, anche all'ARPAB e all'A.S.L. territorialmente competente, oltre che a tutte le Amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare permessi, autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri, intese o concerti in relazione ai vincoli gravanti sul sito. Gli stessi sono inviati al proprietario e al conduttore del sito, se diversi dal responsabile.

2. Le disposizioni di cui all'art. 242 e seguenti del Decreto si applicano anche nel caso di accertamento di superamenti di CSC di sostanze non presenti nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 alla parte IV, Titolo V del Decreto per le quali l'Istituto Superiore di Sanità ha proposto dei valori di CSC.

3. Nel caso di accertamento di concentrazioni anomali di sostanze pericolose per la salute pubblica e per l'ambiente, non rientranti nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 alla parte IV, Titolo V del Decreto, né in quelle di cui al precedente comma 2, nelle matrici suolo/sottosuolo ed acque sotterranee il Responsabile o il Soggetto interessato esegue la procedura di analisi di rischio sanitario.

4. L'indagine preliminare sui parametri oggetto della contaminazione deve essere conclusa entro 60 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 242, comma 1 del Decreto.

5. Nel caso in cui l'indagine preliminare accerti che le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), di cui all'articolo 240, comma 1, lettera b), del Decreto, non sono state superate, il Responsabile, entro lo stesso termine di cui al comma 4, provvede al ripristino della zona contaminata e trasmette a tutti i Soggetti di cui al comma 1 la relazione descrittiva delle indagini eseguite e dei risultati ottenuti sottoscritta da professionista c

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Art. 28-bis - Efficienza delle procedure amministrative in materia di caratterizzazione e bonifica dei siti

N54

1. L'ufficio regionale competente per i procedimenti di caratterizzazione e bonifica dei siti, scaduto infruttuosamente il termine di legge per il rilascio dei pareri tecnici obbligat

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Art. 28-ter - Procedure amministrative straordinarie in materia di caratterizzazione e bonifica dei siti: accordi di programma quadro)

N54

1. Ad esclusione dei siti di cui all'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel caso di contestuale bonifica di una pluralità di siti che interessano uno o più comuni da parte del medesimo soggetto interessato o obbligato, entro diciotto mesi da

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Art. 29 - Siti con inquinamento pregresso

1. Nel caso di eventi inquinanti avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore del

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Art. 30 - Fondo naturale ed inquinamento diffuso

1. Quando i superamenti delle CSC comunicati ai sensi degli artt. 242, 244 o 245 del Decreto riguardano composti che il Soggetto che ha effettuato la comunicazione dichiara e dimostra avere origine naturale o essere riconducibili a situazioni di inquinamento diffuso, l'ARPA

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Art. 31 - Acque sotterranee

1. Nel caso in cui l'intervento di bonifica prevede l'emungimento delle acque sotterranee, in sede di approvazione del progetto dovranno essere effettu

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Art. 32 - Comunicazioni delle Pubbliche Amministrazioni

1. La comunicazione di cui all'articolo 244 del Decreto è inviata a tutti i soggetti di cui all'art. 28, comma 1 previo accertamento dei superamenti d

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Art. 33 - Attività su aree con accertato superamento delle CSC

N55

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Capo III - Poteri sostitutivi e controlli
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Art. 34 - Esecuzione d'ufficio

1. Scaduti i termini fissati dall'art. 242 del Decreto o dai provvedimenti autorizzativi emanati dall'Autorità procedente senza che il responsabile o il proprietario o altri soggetti interessati abbiano adempiuto ad ognuna delle fasi di comunicazione dell'evento, di adozione delle misure di prevenzione, di esecuzione dell'indagine preliminare, di presentazione del Piano di caratterizzazione e dell'analisi di rischio, di esecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, operativa o permanente, di monitoraggio e di bonifica e ripristino ambientale, il Comune, entro i successivi 60 giorni, con ordinanza motivata, diffida il resp

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Art. 35 - Controlli

1. I controlli sulla corretta esecuzione dell'indagine preliminare e degli interventi di messa in sicurezza di emergenza, operativa e permanente, di caratterizzazione,

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Art. 36 - Certificazioni

1. La Provincia rilascia la certificazione di cui all'articolo 242, comma 13, relativamente al caso di cui al comma 11 dello stesso articolo, nonché la certificazione di cui all'articolo 248, comma 2, del Decreto, per i casi ordinari, secondo le procedure e con le modalità di cui al presente Titolo.

2. La certificazione di avvenuta bonif

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Art. 37 - Istanza di certificazione

1. Al termine degli interventi previsti dal progetto approvato e da eventuali varianti dello stesso debitamente approvate, il soggetto responsabile degli interventi deve presentare istanza alla Provincia per il rilascio della certificazione, producendo una relazione tecnica di fine lavori, a firma d

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Art. 38 - Atto di certificazione

1. La Provincia, tenuto conto della documentazione trasmessa dal responsabile dell'intervento, degli accertamenti effettuati e della relazione tecnica di ARPAB, emana, entro trenta giorni dal ricevimento di quest'ultima, l'atto di certificazione.

2. L'atto di certificazione deve contenere, quale sua parte integrante:

a) nel caso di interventi di bonifica, l'attestazione che:

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Art. 39 - Certificazione su siti dove si realizzano opere edilizie

1. L'efficacia dei titoli edilizi rilasciati su un'area soggetta ad intervento di bonifica, messa in sicurezza permanente e messa in sicurezza operativ

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Art. 40 - Certificazione in presenza di trattamento della falda

1. La certificazione può essere rilasciata anche in presenza di processi di depurazione a lungo termine della falda acquifera, qualora l'area sovrasta

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Art. 41 - Costi di certificazione

1. I costi del procedimento di certificazione sono a carico del responsabile dell'inquinamento o di altro soggetto obbligato all'intervento e sono quan

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TITOLO 4 - Norme per la protezione dell'ambiente dai pericoli derivanti dalla presenza di amianto e concessione di finanziamenti regionali a sostegno degli interventi di rimozione, trattamento di materiali e manufatti contenenti amianto
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Capo I - Disposizioni generali
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Art. 42 - Piano regionale di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto

1. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, aggiorna, ai sensi dell'art. 10 della legge 27 marzo 1992, n

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Art. 43 - Contenuti del PRA

1. Il PRA è articolato nei seguenti punti:

a) aggiornamento del quadro conoscitivo mediante:

1) aggiorna

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Art. 44 - Coordinamento della salvaguardia in materia di rischi asbesto-correlati

1. È istituito il Gruppo di Indirizzo e Coordinamento Regionale (GICR), costituito da:

a) il Dirigente Generale del Dipartimento in materia ambientale o suo delegato;

b) il Dirigente Generale del Dipartimento competente in materia sanitaria o suo delegato;

c) il Dirigente Generale del Dip

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Capo II - Amianto in giacitura naturale
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Art. 45 - Commissione regionale per la Tutela dall'Amianto in giacitura naturale

1. È istituita la Commissione Regionale per la Tutela dall'Amianto in giacitura naturale. La Commissione esprime parere nei procedimenti elencati al comma successivo qualora ricadenti nel territorio regionale interessato dalla presenza di amianto in giacitura naturale e nelle aree comunque interessate dalla presenza di minerali d'amianto per effetto della loro evoluzione per processi naturali o antropici.

2. La Commissione esprime pareri e prescrizioni obbligatori per la mitigazione dei rischi asbesto correlati nei territori interessati nelle seguenti fattispecie:

a) realizzazione di strade d'interesse comunale, ivi comprese quelle interpoderali, provinciale, regionale e nazionale;

b) manutenzione di strade, ivi comprese le opere di presidio, d'interesse comunale, ivi comprese quelle interpoderali ed extraurbane, provinciale, regionale e nazionale, limitatamente agli interventi interferenti con la base della sede stradale ed i versanti laterali;

c) attività estrattive ed interventi di recupero delle aree sottoposte a pregresse attività estrattive dismesse;

d) manutenzione e gestione del reticolo idrografico;

e) realizzazione, manutenzione, ripristino di reti di servizio interferenti con il soprassuolo, suol

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Art. 46 - Officiosità corsi d'acqua

1. Nelle attività di manutenzione degli alvei fluviali e di ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, in presenza di sedimenti di rocce contenenti amianto, delimitate ai sensi del successivo comma 2, è consentita la movimentazione dei sedimenti nello stesso sit

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Art. 47 - Attività costruttive, produttive ed agricole

1. Nelle aree di affioramento di rocce contenenti amianto, di cui al comma 7, sono vietate attività che comportano escavazione e movimentazione del suolo.

2. Nelle suddette aree sono consentiti solo interventi di conservazione degli insediamenti abitativi, produttivi, agricoli ed infrastrutturali.

3. Sono a

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Art. 48 - Terre e rocce da scavo

1. In tutte le attività costruttive, agricole o produttive è vietato l'utilizzo, sia diretto sia per la preparazione di materiali derivati, di materiali inerti di rocce co

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Art. 49 - Pianificazione territoriale

1. Nei Comuni nei cui territori sono presenti affioramenti di rocce contenenti amianto, gli Strumenti Urbanistici di cui alla

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Capo III - Bonifica di strutture ed edifici di proprietà pubblica
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Art. 50 - Soggetti beneficiari

1. La Regione Basilicata concede specifici finanziamenti a favore delle Provincie e dei Comuni, nonché degli Enti, Agenzie e Consorzi regionali che in

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Art. 51 - Interventi finanziabili

1. Sono finanziabili interventi di rimozione e smaltimento, con esclusione degli interventi di incapsulamento o confinamento, dei seguenti materiali e manufatti, sia compatti che friabili, presenti su edifici o strutture di proprietà dei Soggetti beneficiari:

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Art. 52 - Entità del finanziamento

1. Il finanziamento concedibile per singolo intervento di bonifica da amianto è riferito all'intera spesa necessaria ad eseguirlo sulla base dei costi

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Art. 53 - Modalità di concessione ed erogazione del finanziamento

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina:

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Art. 54 - Competenze dei Servizi di igiene e sanità pubblica dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie di Basilicata

1. Il Servizio di igiene e sanità pubblica del Dipartimento di prevenzione delle AA.SS.LL., a cui deve essere inviata la documentazione relativa all'intervento

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Art. 55 - Approvazione della graduatoria delle priorità di accesso al finanziamento

1. La graduatoria delle priorità di accesso al finanziamento degli interventi di bonifica da amianto è adottata dalla Giunta regionale e pubblicata s

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Capo IV - Bonifica di edifici e strutture private
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Art. 56 - Soggetti beneficiari

1. Al di fuori dei casi previsti dalla legge regionale n. 42/2015, la

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Art. 57 - Interventi finanziabili

1. Sono finanziabili interventi di rimozione, trattamento e smaltimento, con esclusione degli interventi di incapsulamento o confinamento, dei seguenti materiali e manufatti, sia compatti che friabili, presenti su edifici o strutture di proprietà dei Soggetti beneficiari:

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Art. 58 - Entità del contributo

1. Il contributo concedibile per singolo intervento di bonifica da amianto, fino ad un massimo di cinquantamila euro, è pari al 50 per cento del costo

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Art. 59 - Modalità di concessione ed erogazione del contributo

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina:

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Art. 60 - Priorità degli interventi

1. Ai fini dell'ammissione a finanziamento la Regione predispone apposita graduatoria sulla base delle priorità desunte dalla valutazione del rischio

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Capo V - Disposizioni attuative
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Art. 61 - Gestione degli interventi

1. Parte della quota degli stanziamenti di cui all'art. 67, non superiore al 5% del totale, può essere utilizzata come trasferimenti ai Comuni per rim

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TITOLO 5 - Disposizioni transitorie, finanziarie e finali
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Art. 62 - Norme transitorie

1. Al fine di garantire la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, gli enti locali ed i gestori continuano ad esercitare le loro funzioni ai sensi degli artt. 198 e 204 del Decreto senza soluzione di continuità, sino ad organizzazione del Servizio Integrato da parte di EGRIB.

2. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate sotto il coordinamento di EGRIB che stipula con i soggetti pubblici e privati titolari delle piattaforme di trattamento e/o smaltimento e dei servizi le convenzioni e gli accordi necessari allo svolgimento del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani all'interno dell'ATO ed effettua i controlli e le verifiche sulle tariffe applicate.

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Art. 63 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

1. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall'art. 3, comma 24 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", si applica ai rifiuti di cui alla parte quarta del Decreto compresi i fanghi palabili:

a) conferiti in discarica;

b) smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia;

c) abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.

2. Il tributo di cui al comma 1 è dovuto dai seguenti soggetti passivi con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento del rifiuto:

a) dal gestore di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti;

b) dal gestore di impianti di incenerimento, comunque denominati, senza recupero di energia;

c) da chiunque eserciti attività di discarica abusiva e da chiunque abbandoni, scarichi ed effettui deposito incontrollato di rifiuti.

3. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste

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Art. 64 - Garanzie finanziarie per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero

1. In sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o di recupero dei rifiuti, ovvero di rinnovo o proroga dalla stessa, l'Autorità Competente determina l'importo della garanzia finanziaria che il richiedente è tenuto a fornire.

2. La garanzia finanzi

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TITOLO 6 - Abrogazioni, pubblicazioni
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Art. 65 - Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

b) la legge regionale 2 febbraio 2001, n. 6 e s.m.i., fatto salvo il

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Art. 66 - Sanzioni

N16

1. Per l'inosservanza delle norme di cui alla presente legge, ferme restando le sanzioni previste dal comma 1, dell'articolo 257 e dal comma 2, dell'articolo 304 del decreto legislativo n. 152 del 2006, si applicano le sanzioni amministrative di cui ai successivi commi.

2. Per il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 4, 5, 7 e 15-bis dell'articolo 28, della presente legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 1.000 euro per ogni giorno di ritard

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Art. 67 - Norma finanziaria

1. Per le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 3, commi 1 e 3, si provvede con i finanziamenti PO FESR 2014-2020, Azioni 6A.6.1.1, 6A.6.1.2 e 6A.6.1.3 (cap. U26072), e con i finanziamenti Patto per lo Sviluppo della Basilicata FSC 2014-2020 - Settore prioritario "4" (Ambiente), linea di intervento 9 "Rifiuti" (cap. U27150).

2. Per le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 16 si provvede con i finan

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Art. 68 - Norma finale

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge, si richiamano le disposizioni del Decreto, della

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Art. 69 - Dichiarazione d'urgenza e pubblicazione

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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Allegato A - Criteri per l'individuazione delle aree e dei siti non idonei alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. (Art. 14)

 

Premessa

La gestione dei rifiuti è disciplinata dal D.Lgs. 152/2006; l'art. 177 afferma che essa costituisce attività di pubblico interesse e l'art. 178 che tale attività viene disciplinata dalla parte quarta del decreto al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

Nel decreto viene dichiarato, inoltre, che i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente; senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; senza causare inconvenienti da rumori o odori; senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse (compresi quelli tutelati).

Il processo di scelta delle aree su cui realizzare impianti per lo stoccaggio, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti è, pertanto, un tema delicato e di difficile completa definizione.

Esso deve essere conforme alle disposizioni degli artt. 195, 196, 197 e 199 del D.Lgs. 152/06, che ripartiscono le competenze nell'individuazione delle aree non idonee.

L'articolo 195 definisce in particolare le competenze dello Stato, che deve indicare i "criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti".

Gli articoli 196 e 199 definiscono le competenze delle Regioni, che "nei Piani regionali di gestione dei rifiuti devono prevedere, tra l'altro, i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti".

Infine, l'articolo 197 attribuisce alle Province "l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento [...], nonché sentiti l'ente di governo dell'ambito ed i Comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti".

In attuazione di dette disposizioni sono state individuazione le aree e i siti non idonei, tenendo conto, per le diverse tipologie di impianto, dei differenti potenziali impatti sul territorio conciliando gestione dei rifiuti e politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio, del territorio rurale e urbano.

Sono state considerate le seguenti macro-tipologie di impianti rispetto alle quali specificare i criteri di inidoneità alla localizzazione:

• centri di supporto alla raccolta dei rifiuti urbani (isole ecologiche, stazioni di conferimento RD, stazioni di trasferimento) • impianti di stoccaggio;

• impianti di riciclo e recupero di materia;

• impianti di trattamento biologico (es. compostaggio);

• impianti di trattamento chimico-fisici;

• impianti di trattamento termico per rifiuti urbani o assimilati, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;

• deposito su suolo o nel suolo (discarica per rifiuti inerti; discarica per rifiuti non pericolosi; discarica per rifiuti pericolosi).

Sono state individuati aree e siti riconducibili alle seguenti 5 macro aree tematiche:

1. aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e archeologico;

2. aree sottoposte a tutela naturalistico-ambientale;

3. aree sottoposte a tutela ambientale - matrici suolo e acqua;

4. aree in dissesto idraulico ed idrogeologico;

5. aree agricole;

6. aree urbane, periurbane ed infrastrutture

È stato valutato il grado di non idoneità delle aree e siti utilizzando la dizione "fattore escludente" e "fattore penalizzante".

Il termine fattore escludente indica la subitanea non idoneità delle aree alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, il termine fattore penalizzante rende necessario ulteriori approfondimenti per valutare la realizzabilità degli interventi in relazione a specifici usi del suolo e alle caratteristiche morfologiche dell'area.

 

1. Aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e archeologico

Sono compresi in questa macro area i beni e gli ambiti territoriali sottoposti a tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico e archeologico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e paesaggio).

 

1.1. Siti inseriti nel patrimonio mondiale dell'UNESCO

È compreso in questa tipologia il territorio della Basilicata che risulta iscritto nell'elenco dei siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO denominato IT 670 "I Sassi ed il parco delle chiese rupestri di Matera", istituito dal 1993. È previsto un buffer di 4000 metri dal perimetro del sito.

Il criterio di esclusione è valido per tutte le tipologie di impianto ad eccezione dei centri di supporto alla raccolta dei RU per i quali il criterio è penalizzante.

 

1.2. Beni monumentali

Sono compresi in questa tipologia i beni monumentali individuati e normati dagli artt. 10, 12, 13 e 45 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.ii.

Per i beni monumentali esterni al perimetro dei centri urbani (Ambito Urbano da RU o da Zonizzazione Prg/PdF) si prevede, un buffer di 3000 metri dal perimetro del manufatto vincolato e, o qualora esistente, dalla relativa area di tutela indiretta.

Il criterio è escludente per gli impianti di deposito su suolo e termovalorizzazione. Il criterio è penalizzante per tutte le altre tipologie di impianti. N4

 

1.3. Beni paesaggistici

Sono comprese in questa tipologia:

1.3.1. le aree vincolate ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.Lgs. n. 42/2004con decreti ministeriali e/o regionali e quelle in iter di istituzione.

Si è considerato un buffer di 1000 metri dal perimetro del vincolo.

Il criterio è escludente per gli impianti di deposito su suolo e termovalorizzazione.

Il criterio è penalizzante per gli impian

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Allegato B - Art. 67 - Dettaglio copertura finanziaria

Parte di provvedimento in formato grafico

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