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L. R. Basilicata 19/01/2010, n. 1

Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale. D. Leg.vo n. 152 del 3 aprile 2006. L.R. n. 9/2007.
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Art. 1 - Procedure per l’approvazione del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale

1. Il Piano di Indirizzo Energetico Ambientale (P.I.E.A.R.) è approvato dal Consiglio Regionale contestualmente alla presente legge e ne costituisce parte integrante.

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Art. 2 - Effetti del P.I.E.A.R.

1. Le disposizioni del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale (P.I.E.A.R.) sono vincolan

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Art. 3 - Autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli impianti di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili

1. Nei casi previsti dal P.I.E.A.R. la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili devono essere autorizzate dall’Amministrazione competente a seguito del procedimento unico di cui all’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modificazioni.

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Art. 4 - Norma transitoria

1. Dal computo dell’incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili previsto nel Piano di Indirizzo Energetico Ambientale (P.I.E.A.R.) sono esclusi i progetti sottoposti alla fase di valutazione ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L.R. 47/98, per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili per i quali, alla data di entrata in vigore della

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Art. 4-bis - Norme di salvaguardia

N7

1. Le aree e i siti non idonei alla localizzazione di impianti eolici, di cui all'Appendice A del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale (P.I.E.A.R.), sono aggiornati e integrati con quelli individuati, sulla base dei criteri di cui all'Allegato 3 alle linee Guida Nazionali di cui al

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Art. 5 - Norma valutativa

1. Al fine di valutare i costi e i benefici connessi al raggiungimento degli obiettivi indicati dal P.I.E.A.R. nonché la coerenza tra le misure incentivanti e normative promosse a livello regionale, la Giunta Regionale entro il 31 dicembre di ogni anno presenta al Consiglio Regionale una relazione contenente, per l’anno di riferimento, i seguenti dati:

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Art. 6 - Consulenza e supporto alla Giunta Regionale

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Art. 7

1. Al fine di garantire le più opportune forme di coordinamento tra i procedimenti finalizzati al rilascio dell’autorizzazione unica, di cui all’articolo 12, comma 3, del D.Lgs. 387/2003 e le procedure per la valutazione dell’impatto ambientale, la Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 47 è così modificata:

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Art. 8

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Art. 9 - Abrogazioni

1. Le disposizioni legislative vigenti in materia, fatto salvo quanto previsto

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Art. 10 - Entrata in vigore della legge

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno succes

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ALLEGATO - PIANO DI INDIRIZZO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE
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Parte Prima - Coordinate generali del contesto energetico regionale

Parte di provvedimento in formato grafico

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Parte seconda - Scenari evolutivi dello sviluppo energetico regionale

Parte di provvedimento in formato grafico

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Parte terza - Obiettivi e strumenti della politica energetica regionale

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 1 - Monitoraggio del piano. schede degli indicatori del primo livello: indicatori per obiettivo

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 2 - Monitoraggio del piano. schede degli indicatori del secondo livello: indicatori trasversali

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 3 - Monitoraggio del piano. schede descrittiva degli indicatori

Parte di provvedimento in formato grafico

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Appendice A - Principi generali per la progettazione, la realizzazione, l’esercizio e la dismissione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

1. Impianti eolici

1.1. Definizioni

L'energia eolica è il prodotto della conversione dell'energia cinetica del vento in energia elettrica tramite una centrale eolica costituita da aerogeneratori di varia tipologia e potenza.

L'obiettivo del Piano di sostenere e favorire lo sviluppo e la diffusione degli impianti eolici sul territorio lucano è condizionato dall'adozione di specifici criteri di ubicazione, costruzione e gestione di tali impianti nell'ottica dì promuovere realizzazioni dì qualità che conseguano la migliore integrazione possibile nel territorio, minimizzando gli impatti sull'ambiente circostante.

N23 Nel perseguire tale finalità è stato tenuto in particolare considerazione il principio di precauzione, così come raccomandato ed indicato anche da trattati e altri documenti ufficiali della comunità Europea.

Nell'ottica di favorire lo sviluppo di un eolico di qualità che rappresenti, anche, un esempio di integrazione tra attività antropica, ambiente e paesaggio sono stati individuati i requisiti minimi che un impianto deve rispettare al fine di poter essere realizzato. Alcuni di questi requisiti variano a seconda delle zone in cui è suddiviso il territorio, divenendo sempre più stringenti con l'aumento del valore naturalistico e paesaggistico dell'area prescelta. Inoltre, sono state individuate procedure autorizzative semplificate per gli impianti di microgenerazione, al fine di promuovere lo sviluppo della generazione distribuita e dell'autoproduzione.

 

1.2. Procedure per la costruzione e l’esercizio degli impianti eolici

1.2.1. Gli impianti di grande generazione

Si definiscono impianti di grande generazione gli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW.

Gli impianti di grande generazione devono possedere requisiti minimi di carattere territoriale, anemologico, tecnico e di sicurezza, propedeutici all'avvio dell'iter autorizzativo.

A tal fine il territorio lucano è stato suddiviso nelle seguenti due macro aree:

1. aree e siti non idonei;

2. aree e siti idonei, suddivisi in:

- aree di valore naturalistico, paesaggistico e ambientale;

- aree permesse.

 

1.2.1.1. Aree e siti non idonei

In queste aree non è consentita la realizzazione di impianti eolici di macrogenerazione.

Sono aree che per effetto dell'eccezionale valore ambientale, paesaggistico, archeologico e storico, o per effetto della pericolosità idrogeologica, si ritiene necessario preservare.

Ricadono in questa categoria:

1. Le Riserve Naturali regionali e statali;

2. Le aree SIC e quelle pSIC;

3. Le aree ZPS e quelle pZPS;

4. Le Oasi WWF;

5. I siti archeologici, storico-monumentali ed architettonici con fascia di rispetto di 1000 m;

6. Le aree comprese nei Piani Paesistici di Area vasta soggette a vincolo di conservazione A1 e A2, escluso quelle interessate dall'elettrodotto dell'impianto quali opere considerate secondarie;

7. Superfici boscate governate a fustaia;

8. Aree boscate ed a pascolo percorse da incendio da meno di 10 anni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione;

9. Le fasce costiere per una profondità di almeno 1.000 m;

10. Le aree fluviali, umide, lacuali e le dighe artificiali con fascia di rispetto di 150 m dalle sponde (ex D.Lgs. n. 42/2004) ed in ogni caso compatibile con le previsioni dei Piani di Stralcio per l'Assetto Idrogeologico;

11. I centri urbani. A tal fine è necessario considerare la zona all'interno del limite dell'ambito urbano previsto dai regolamenti urbanistici redatti ai sensi della L.R. n. 23/1999;

12. Aree dei Parchi Regionali esistenti, ove non espressamente consentiti dai rispettivi regolamenti;

13. Aree comprese nei Piani Paesistici di Area Vasta soggette a verifica dì ammissibilità;

14. Aree sopra i 1.200 m di altitudine dal livello del mare;

15. Aree di crinale individuati dai Piani Paesistici di Area Vasta come elementi lineari di valore elevato.

 

1.2.1.2. Aree e siti idonei

Aree idonee di valore naturalistico, paesaggistico e ambientale.

Ai fini del Piano, sono aree con un valore naturalistico, paesaggistico ed ambientale medio-alto le aree dei Piani Paesistici soggette a trasformabilità condizionata o ordinaria, i Boschi governati a ceduo e le aree agricole investite da colture di pregio (quali ad esempio le DOC, DOP, IGT, IGP, ecc.).

In tali aree è consentita esclusivamente la realizzazione dì impiantì eolici, con numero massimo di dieci aerogeneratori, realizzati da soggetti dotati di certificazione di qualità (ISO) ed ambientale (ISO e/o EMAS).

Aree idonee.

Ricadono in questa categoria tutte le aree e i siti che non ricadono nelle altre categorie.

 

1.2.1.3. Requisiti tecnici minimi

I progetti per la realizzazione di impianti eolici dì grande generazione, per essere esaminati ai fini dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.lgs 387/2003, è necessario che, indipendentemente dalla zona in cui ricadono, soddisfino i seguenti vincoli tecnici minimi:

a) N38 velocità media annua del vento a 25 m dal suolo superiore ai 6 m/s;

b) N44 ore equivalenti di funzionamento dell’aerogeneratore non inferiori a 2.500 ore.

c) Densità volumetrica di energia annua unitaria non inferiore, per ogni singolo aerogeneratore, a 0.15 kWh/n (anno x mc), come riportato nella formula seguente:

 

Ev = [E / (18D2H)] ³ 0,2 [kWh/(anno · m3)]

 

Dove:

E = energia prodotta dalla turbina (espressa in kWh/anno);

D = diametro del rotore (espresso in metri);

H = altezza totale dell’aerogeneratore (espressa in metri), somma del raggio del rotore e dell’altezza da terra del mozzo; N13

 

d) Numero massimo di aerogeneratori: 30 (10 nelle aree dì valore naturalistico, paesaggistico ed ambientale). Per gli impianti collegati alla rete in alta tensione, di potenza superiore a 20 MW, ed inoltre, per quelli realizzati nelle aree di valore naturalistico, paesaggistico ed ambientale, dovranno essere previsti interventi a supporto dello sviluppo locale, commisurati all'entità del progetto, ed in grado di concorrere, nel loro complesso, agli obiettivi del PIEAR. La Giunta regionale, al riguardo, provvederà a definire le tipologie, le condizioni, la congruità e le modalità di valutazione e attuazione degli interventi di sviluppo locale;

Ai fini della valutazione delle ore equivalenti, di cui al punto b, e della densità volumetrica, di cui al punto c, valgono le seguenti definizioni:

Ore equivalenti di funzionamento di un aerogeneratore: rapporto fra la produzione annua di energia elettrica dell'aerogeneratore espressa in megawattora (MWh) (basata sui dati forniti dalla campagna di misure anemometriche) e la potenza nominale dell'aerogeneratore espressa in megawatt (MW).

Densità volumetrica di energia annua unitaria (Ev): rapporto fra la stima della produzione annua di energia elettrica dell'aerogeneratore espressa in chilowattora anno, e il volume del campo visivo occupato dall'aerogeneratore espresso in metri cubi e pari al volume del parallelepipedo di lati 3D, 6D e H, dove D è il diametro del rotore e H è l'altezza complessiva della macchina (altezza del mozzo + lunghezza della pala); cfr. Fig. A-A.

 

 

Fig. A - A: Volume del campo visivo occupato da un aerogeneratore

 

La densità volumetrica di energia annua unitaria è un parametro di prestazione dell'impianto che permette di avere una misura dell'impatto visivo di due diversi aerogeneratori a parità di energia prodotta. Infatti, avere elevati valori di Ev significa produrre maggiore energia a parità di impatto visivo dell'impianto.

 

1.2.1.4. Requisiti di sicurezza

Per poter avviare l'iter autorizzativo, i progetti devono rispettare i seguenti requisiti di sicurezza inderogabili:

a) Distanza minima di ogni aerogeneratore dal limite dell'ambito urbano previsto dai regolamenti urbanistici redatti ai sensi della L.R. n. 23/1999 determinata in base ad una verifica di compatibilità acustica e tale da garantire l'assenza di effetti di Shadow-Flickering in prossimità delle abitazioni, e comunque non inferiore a 1000 metri;

a-bis) Distanza minima di ogni aerogeneratore dalle abitazioni determinata in base ad una verifica di compatibilità acustica (relativi a tutte le frequenze emesse), di Shadow-Flìckering, di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti. In ogni caso, tale distanza non deve essere inferiore a 2,0 volte l'altezza massima della pala (altezza della torre più lunghezza della pala) o 300 metri; N28

b) Distanza minima da edifici subordinata a studi di compatibilità acustica, di Shadow-Flickering, di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti. In ogni caso, tale distanza non deve essere inferiore a 300 metri;

c) Distanza minima da strade statali ed autostrade subordinata a studi dì sicurezza in caso dì rottura accidentale degli organi rotanti, in ogni caso tale distanza non deve essere inferiore a 300 metri;

d) Distanza minima da strade provinciali subordinata a studi di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti e comunque non inferiore a 200 metri;

d-bis) Distanza minima da strade di accesso alle abitazioni subordinata a studi di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti e comunque non inferiore a 200 metri;

d-ter) distanza minima da strade comunali subordinata a studi di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti e comunque non inferiore a 150 m; N24

e) È inoltre necessario nella progettazione, con riferimento al rischio sismico, osservare quanto previsto dall'O.P.C.M. n. 3274/03 e sue successive modifiche, nonché al D.M. 14 gennaio 2008 ed alla Circ. 2 febbraio 2009, n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e, con riferimento al rischio idrogeologico, osservare le prescrizioni previste dai Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) delle competenti Autorità di Bacino;

f) Distanza tale da non interferire con le attività dei centri di osservazioni astronomiche e dì rilevazioni di dati spaziali, da verificare con specifico studio da allegare al progetto.

Ai fini della sicurezza deve essere elaborato un apposito studio sulla gittata massima degli elementi rotanti nel caso di rottura accidentale.

 

1.2.1.5. Requisiti anemologici

N39 Il progetto definitivo dell'impianto deve contenere uno Studio Anemologico, effettuato da società certificate e/o accreditate, correlato alle dimensioni del parco e con rilevazioni della durata di almeno tre anni.

Le rilevazioni anemologiche devono rispettare i seguenti requisiti minimi:

a) Presenza dì almeno una torre anemometrica nel sito con documentazione comprovante l'installazione.

b) La torre anemometrica deve essere installata seguendo le norme IEC 61400 sul posizionamento dei sensori e sulle dimensioni caratteristiche delle diverse parti che compongono la torre medesima.

c) I sensori dì rilevazione della velocità del vento devono essere corredati da certificato di calibrazione non antecedente a 3 anni dalla data di fine del periodo di acquisizione.

d) Deve essere fornito un certificato di installazione della torre rilasciato dal soggetto incaricato dell'installazione, completa dei sensori e del sistema di acquisizione, memorizzazione e trasmissione dati, nonché un certificato rilasciato dal Comune che attesti l'avvenuta installazione della torre, previa comunicazione. Devono inoltre essere forniti i rapporti di manutenzione della torre.

e) Deve essere allegata la comprova dell'avvenuto perfezionamento della procedura di autorizzazione tramite comunicazione al Comune, per l'installazione di tutti gli anemometri che effettuano le misurazioni del Parco; la data di perfezionamento deve essere precedente all'inizio delle misurazioni stesse.

f) N40 Periodo di rilevazione di 3 anni di dati validi e consecutivi - è ammessa una perdita di dati pari al 10% del totale - che non risalgano a più di 5 anni precedenti alla presentazione dell’istanza. Qualora i dati a disposizione siano relativi ad un periodo di tempo inferiore a 3 anni, ma comunque superiore a 30 mesi, è facoltà del richiedente adottare una delle due strategie seguenti: considerare il periodo mancante alla stregua di un periodo di calma ed includere tale periodo nel calcolo dell’energia prodotta; integrare i dati mancanti con rilevazioni effettuate tramite torre anemometrica, avente le caratteristiche dei punti b), c), d) ed e), fino al raggiungimento di misurazioni che per un periodo consecutivo di un anno presentino una perdita di dati non superiore al 10% del totale. Qualora i dati mancanti fossero in numero maggiore di 3 mesi, il monitoraggio dovrà estendersi per il periodo necessario ad ottenere dati validi per ognuno dei mesi dell’anno solare.

g) I dati sperimentali acquisiti dovranno essere forniti alla presentazione del progetto nella loro forma digitale, originaria ed in forma aggregata con periodicità giornaliera, in un formato alfanumerico tradizionale (ascii o xls). La Pubblica Amministrazione si impegna ad utilizzare i dati anemologici forniti dal proponente per i soli fini istituzionali.

h) Devono essere fornite le incertezze totali di misura delle velocità rilevate dai sensori anemometrici utilizzati per la stima della produzione energetica.

i) Nella documentazione tecnica dovrà essere riportato un calendario dettagliato delle acquisizioni fatte da ciascun sensore di ciascuna torre nei mesi di rilevazione, insieme all'elenco delle misure ritenute non attendibili.

l) il proponente può surrogare la rilevazione sul posto di cui alla lett. f), qualora disponga dei dati anemometrici del sito interessato dal progetto, monitorati e rilevati da altro soggetto non oltre quattro anni prima della data di presentazione dell'istanza di autorizzazione. N10

 

1.2.1.6. La progettazione

N25

Dal punto di vista ambientale il progetto deve evidenziare gli elementi che possono produrre apprezzabili impatti sull'ambiente, elencando ed analizzando le singole opere ed operazioni, distinguendo le varie fasi (fase di cantiere, fase di esercizio e di manutenzione, fase di dismissione). Inoltre, dovrà contenere la descrizione dell'ambiente, l'analisi degli impatti, l'analisi delle alternative, le misure di mitigazione correlate alla componente naturalistica (fauna, flora ed ecosistema),così come previsto dalla vigente normativa di settore.

Nella progettazione dell'impianto eolico sì deve garantire una disposizione degli aerogeneratori la cui mutua posizione impedisca visivamente il così detto "effetto groppo" o "effetto selva".

Per garantire adeguate condizioni di funzionalità produttiva, nonché la presenza di corridoi di transito per la fauna oltre che per ridurre l'impatto visivo a causa dell'effetto selva, gli aerogeneratori appartenenti allo stesso impianto, ovvero posti in prossimità di altri impianti di qualunque consistenza, devono essere disposti in modo tale che:

a) la distanza minima tra gli aerogeneratori, misurata a partire dall'estremità delle pale disposte orizzontalmente, sia pari a tre volte il diametro del rotore più grande;

b) la distanza minima tra le file di aerogeneratori, disposti lungo la direzione prevalente del vento, sia pari a 6 volte il diametro del rotore più grande; nel caso gli aerogeneratori siano disposti su file parallele con una configurazione sfalsata, la distanza minima tra le file non può essere inferiore a 3 volte il diametro del rotore più grande.

 

Fig. A - B: Distanze minime tra aerogeneratori

 

Nella redazione del progetto bisognerà in ogni caso osservare le prescrizioni di seguito elencate:

1. È obbligatorio utilizzare aerogeneratori con torri tubolari (divieto di utilizzare torri a traliccio e tiranti) rivestite con vernici antiriflesso di colori presenti nel paesaggio o neutri, evitando l'apposizione di scritte e/o avvisi pubblicitari. I trasformatori e tutti gli altri apparati strumentali della cabina di macchina per la trasformazione elettrica da BT a MT devono essere allocati, all'interno della torre di sostegno dell'aerogeneratore. In alternativa, si può prevedere l'utilizzo dì manufatti preesistenti opportunamente ristrutturati al fine di preservare il paesaggio circostante o la creazione di nuovi manufatti.

2. L'ubicazione dell'impianto deve essere il più vicino possibile al punto di connessione alla rete di conferimento dell'energia in modo tale da ridurre l'impatto degli elettrodotti interrati di collegamento. Le linee interrate, in MT AT, devono essere collocate ad una profondità minima di 1,2 m, protette e accessibili nei punti di giunzione, opportunamente segnalate e adiacenti il più possibile ai tracciati stradali. Ove non fosse tecnicamente possibile la realizzazione di elettrodotti interrati in MT il tracciato delle linee aeree deve il più possibile affiancarsi alle infrastrutture lineari esistenti.

3. Bisogna evitare l'ubicazione degli impianti e delle opere connesse (cavidotti interrati, strade di servizio, sottostazione, ecc.) in prossimità di compluvi e torrenti montani indipendentemente dal loro bacino idraulico, regime e portate, e nei pressi dì morfostrutture carsiche quali doline e inghiottitoi.

4. Gli sbancamenti ed i riporti di terreno devono essere contenuti il più possibile ed è necessario prevedere per le opere di contenimento e ripristino l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

5. Dovranno essere indicate le aree di cantiere ed i percorsi utilizzati per il trasporto delle componenti dell'impianto fino al sito prescelto privilegiando le strade esistenti per evitare la realizzazione di modifiche ai tracciati. Andranno valutati accessi alternativi con esame dei relativi costi ambientali.

6. Dovranno essere evidenziate le dimensioni massime delle parti in cui potranno essere scomposti i componenti dell'impianto ed i relativi mezzi dì trasporto, privilegiando quelli che consentono un accesso al cantiere senza interventi alla viabilità esistente.

7. Nel caso sia indispensabile realizzare nuovi tratti stradali per garantire l'accesso al sito, dovranno preferirsi soluzioni che consentano il ripristino dei luoghi una volta realizzato l'impianto; in particolare: piste in terra o a bassa densità di impermeabilizzazione aderenti all'andamento del terreno.

8. Deve essere evitato il rischio di erosione causato dall'impermeabilizzazione delle strade di servizio e dalla costruzione dell'impianto.

 

1.2.1.7. Fase di realizzazione

1. Il soggetto autorizzato dovrà assicurare che la presenza del cantiere non precluda l'esercizio delle attività agricole dei fondi confinanti e la continuità della viabilità esistente;

2. Durante la fase di cantiere, dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici possibili per ridurre la dispersione dì polveri sia nel sito che nelle aree circostanti;

3. Dovrà essere predisposto un sistema di smaltimento delle acque meteoriche cadute sull'area di cantiere, e prevedere idonei accorgimenti tecnici che impediscano il dilavamento della superficie dell'aerea di cantiere;

4. Deve essere ripristinata la vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e deve essere garantita la restituzione alle condizioni ante operam delle aree interessate dalle opere non più necessarie durante la fase dì esercizio (piste di lavoro, aree di cantiere e di stoccaggio dei materiali ecc.);

5. Dovranno essere limitate le attività di realizzazione dell'impianto nel periodo riproduttivo delle principali specie animali;

6. Al termine dei lavori il proponente deve procedere al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed inerbimento di tutte le aree soggette a movimenti di terra e al ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni.

 

1.2.1.8. Fase di esercizio

1. Il soggetto autorizzato dovrà assicurare che l'impianto eolico non precluda, in nessun caso, l'esercizio delle attività agricole dei fondi confinanti né ogni altro tipo di attività preesistente;

2. Il soggetto autorizzato dovrà assicurare che l'attività di funzionamento dell'impianto non interferisca con la migrazione e le attività delle specie volatili a rischio di estinzione;

3. Dovrà essere assicurata la protezione dell'impianto eolico in caso d'incendio;

4. Gli oli esausti derivanti dal funzionamento dell'impianto eolico dovranno essere adeguatamente trattati e smaltiti presso il "Consorzio obbligatorio degli oli esausti;

5. Obbligo di revamping (revisione importante delle caratteristiche costruttive e funzionali dell'impianto, ad esempio sostituzione dei rotori o dell'intera turbina, riprogrammazione del sistema di gestione della macchina, ecc.) o di dismissione nel caso di mancato funzionamento dell'impianto per due anni consecutivi;

6. Il proponente dovrà informare annualmente l'Ufficio regionale competente mediante Raccomandata con RR, della produzione di energia elettrica da parte dell'impianto eolico autorizzato;

7, Obbligo di revamping dell'impianto qualora lo stesso produca per tre anni consecutivi, al netto del periodo di collaudo, una quantità di energia annua minore o uguale all'80% di quella prevista in fase progettuale, se tale riduzione non è imputabile ad una riduzione del vento, o ad altri fattori certificati e non imputabili al gestore dell'impianto.

 

1.2.1.9. Fase di dismissione

Alla fine del ciclo produttivo dell'impianto, il soggetto autorizzato è tenuto a dismettere l'impianto secondo il progetto approvato o, in alternativa, l'adeguamento produttivo dello stesso.

Nel caso di dismissione il soggetto autorizzato dovrà, nel rispetto del progetto approvato e della normativa vigente:

1. Rimuovere gli aerogeneratori in tutte le loro componenti conferendo il materiale di risulta agli impianti all'uopo deputati dalla normativa di settore;

2. Rimuovere completamente le linee elettriche e gli apparati elettrici e meccanici della sottostazione conferendo il materiale di risulta agli impianti all'uopo deputati dalla normativa di settore;

3. Ripristinare lo stato preesistente dei luoghi mediante la rimozione delle opere, il rimodellamento del terreno allo stato originario ed il ripristino della vegetazione, avendo cura di:

a. Ripristinare la coltre vegetale assicurando il ricarico con almeno un metro di terreno vegetale;

b. Rimuovere i tratti stradali della viabilità dì servizio rimuovendo la fondazione stradale e tutte le relative opere d'arte;

c. Utilizzare per i ripristini della vegetazione essenze erbacee, arbustive ed arboree autoctone di ecotipi locali di provenienza regionale;

d. Utilizzare tecniche di ingegneria naturalistica per i ripristini geomorfologici;

4. Convertire ad altra destinazione d'uso, compatibile con le norme urbanistiche vigenti per l'area e conservando gli elementi architettonici tipici del territorio di riferimento, gli edifici dei punti di raccolta delle reti elettriche e della sottostazione; in alternativa gli stessi dovranno essere demoliti;

5. Comunicare agli Uffici regionali competenti la conclusione delle operazioni di dismissione dell'impianto.

 

1.2.1.10. Documentazione a corredo della domanda di autorizzazione

Nella domanda di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 deve essere inclusa:

a) copia della STMG (soluzione tecnica minima generale) esplicitamente accettata in via definitiva dal proponente;

b) progetto definitivo dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili;

c) relazione tecnica descrittiva dell'intervento riportante anche:

- i dati generali del proponente;

- la descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata;

- la descrizione di tutte le fasi necessarie alla realizzazione, alla gestione ed alla dismissione dell'impianto;

- un'analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale;

d) progetto di dismissione dell'impianto contenente le modalità e la stima dei costi delle operazioni di dismissione, di smaltimento e di ripristino dello stato dei luoghi;

e) impegno alla presentazione, prima del rilascio dell'autorizzazione, di una polizza di fideiussione bancaria e/o assicurativa irrevocabile ed escutibile a prima richiesta, di importo pari al costo dell'attività di dismissione dell'impianto, smaltimento dei rifiuti in discarica e ripristino dello stato originario dei luoghi, di durata pari alla vita utile dell'impianto medesimo, svincolabile solo a seguito di autorizzazione della Regione, sottoscritta con firma autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma dei contraenti; tale cauzione è rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni.

f) documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area interessata dalla realizzazione dell'intero progetto, ovvero, nel caso in cui sia necessaria la procedura di esproprio, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche dur

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Appendice B - La SEL

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Appendice C - Atlante cartografico

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