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L. R. Abruzzo 27/04/2017, n. 28

Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne.
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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina l'esercizio della pesca nelle acque interne, nel rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dalle norme nazionali ed europee in materia di tutela della fauna ittica, di conservazione degli ecosistemi e della biodiversità degli ambienti acquatici

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Art. 2 - (Definizioni)

1. Per zone di riposo biologico si intendono le aree a buona-elevata qualità ecologica nelle quali è vietata qualsiasi forma di prelievo alieutico.

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Art. 3 - (Funzioni di competenza regionale)

1. La Regione esercita le funzioni legislative e regolamentari in materia di pesca nel rispetto della competenza legislativa statale in materia di ambiente ed ecosistema di cui all'articolo 117, primo comma, lettera s) della Costituzione.

2. La Regione esercita le funzioni amministrative concernenti l'attività di

controllo, coordinamento ed indi

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TITOLO II - SUSSIDIARIETà E LEALE COOPERAZIONE
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Art. 4 - (Associazioni e organizzazioni legate all'attività alieutica riconosciute)

N9

1. Sono riconosciute agli effetti della presente legge:

a) le associazioni piscatorie nazionali operanti sul territorio regionale con almeno settecentocinquanta

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Art. 5 - (Organismi di supporto tecnico-scientifico)

1. Per garantire un adeguato supporto tecnico-scientifico alla gestione del patrimonio ittico e degli ambienti acquatici della regione, il Laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" (di seguito Laboratorio) è individuato quale organismo tecnico-scientifico di riferimento per le attività disciplinate dalla presente legge.

2. Ferme restando le competenze attribuite da altre leggi o dis

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Art. 6 - (Comitato consultivo regionale per la pesca)

N11

1. Il Comitato Consultivo Regionale per la Pesca (di seguito Comitato) svolge funzioni consultive e propositive in materia di difesa degli ambienti acquatici e di gestione della fauna ittica.

2. Il Comitato formula proposte alla Giunta regionale per la tutela e la corretta gestione degli ambienti acquatici.

3. Il Comitato è composto da:

a) Assessore regionale competente, o suo delegato,

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TITOLO III - GESTIONE DELLA FAUNA ITTICA E DEGLI AMBIENTI ACQUATICI
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Art. 7 - (La Carta ittica regionale)

1. La Regione, entro ventiquattro mesi dall'approvazione della presente legge, adotta la Carta ittica regionale (di seguito Carta ittica) che definisce, in particolare, i criteri per la gestione e la conservazione del patrimonio ittico.

2. Nel rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, la Carta ittica, articolata per bacini idrografici, classifica le acque come segue:

a) acque a gestione salmonicola (acque di categoria A);

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Art. 8 - (Interventi di carattere gestionale e divieti)

1. Per gestire la fauna ittica, anche attraverso immissioni e prelievi di materiale ittico, la Regione, nelle acque regionali, per il tramite del Laboratorio, immette il materiale ittico per il ripopolamento e per l'assolvimento degli obblighi ittiogenici. Il materiale deve provenire da allevamenti dichiarati indenni da malattie, ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 (Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune

malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie).

2. Le attività di riproduzione e allevamento di esemplari appartenenti a particolari specie autoctone destinate al ripopolamento, mirate al mantenimento della loro originalità e della variabilità genetica, sono svolte, con il supporto

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Art. 9 - (Calendario ittico regionale)

1. La Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 6, adotta, entro il 30 novembre di ogni anno, il calendario ittico regionale da attuare nell'anno successivo.

2. Il calendario ittico regionale ind

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Art. 10 - (Linee guida per la disciplina dell'esercizio della pesca)

1. Per l'esercizio della pesca la Giunta regionale adotta le linee guida che, nel rispetto di quanto stabilito nella presente legge, disciplinano:

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Art. 11 - (Concessioni per l'attività di pesca dilettantistico-sportiva e interventi di gestione ittica)

1. La Regione può rilasciare concessioni per l'attività di pesca dilettantistico-sportiva in tratti di corsi d'acqua.

2. I tratti in concessione sono quelli individuati dalla Carta ittica di cui all'articolo 7.

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Art. 12 - (Laghetti privati per la pesca a pagamento)

1. L'attività di pesca a pagamento all'interno dei bacini privati è soggetta, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi) a segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) su modulistica approvata dalla Giunta regionale.

2. Il SUAP trasmett

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Art. 13 - (Diritti esclusivi di pesca)

1. I diritti esclusivi di pesca sono riconosciuti in ambito regionale.

2. Coloro che sono titolari dei diritti esclusivi di pesca alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della stessa, pena decadenza, a darne comunicazione alla Regione.

3. La comunicazione di cui al comma 2 è corredata della relativa documentazione probatoria.

4. La gestione delle funzioni di carattere amministrativo riguardanti i diritti esclusivi di pesca è di competenza della Regione che esercita la vigilanza ed il controllo sul

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Art. 14 - (Esercizio civico dell'attività di pesca)

1. L'attività di pesca, quale diritto di uso civico, è regolamentata dall'

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Art. 15 - (Pesca nelle acque di bonifica)

1. L'esercizio della pesca nelle acque di bonifica è consentito.

2. Gli enti che hanno in ge

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Art. 16 - (Aiuti alla pesca professionale e dilettantistica)

1. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, la Regione può erogare contributi ai pescatori professionisti, singoli e associa

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Art. 17 - (Le attività di pesca)

1. Costituiscono attività di pesca:

a) le at

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Art. 18 - (Esercizio dell'attività di pesca)

1. L'esercizio della pesca è consentito esclusivamente con l'impiego degli attrezzi e nel rispetto delle modalità di cui alla presente legge.

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Art. 19 - (Licenza di pesca professionale)

1. La pesca professionale può essere esercitata dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96).

2. L'istanza per il rilascio della licenza di tipo A) di cui alla

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Art. 20 - (Esercizio dell'attività di pesca dilettantistico-sportiva)

1. L'attività di pesca dilettantistico-sportiva nelle acque del territorio regionale, fatta eccezione per quelle indicate come acque pubbliche in concessione privata, può essere praticata da coloro che hanno effettuato il versamento della tassa di concessione regionale. La licenza di pesca è costituita dalla ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento. Nelle attività di controllo la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale è esibita unitamente ad un documento d'identità valido. N22

2. La ricevuta del versamento della tassa di concessione region

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Art. 21 - (Attività di pesca dilettantistico-sportiva praticata da diversamente abili, minori ed anziani)

1. Per i disabili riconosciuti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti del

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Art. 22 - (Esercizio della pesca dilettantistico-sportiva per i domiciliati all'estero, cittadini europei e dei paesi terzi)

1. Per i cittadini italiani residenti all'estero, i cittadini europei ed i cittadini dei paesi terzi, domiciliati in Italia, trovano applicazione le di

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Art. 23 - (Autorizzazione e attività di pesca scientifica)

1. La pesca a scopo scientifico e gli interventi di protezione ittica sono attività dirette a scopo di studio, ricerca, protezione e tutela della fauna e degli ecosistemi acquatici; sono preventivamente autorizzate dalla Regione e non sono soggette alle disposizion

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Art. 24 - (Modalità e tecniche di pesca vietate)

1. È vietata la pesca con la corrente elettrica, ad eccezione di quella autorizzata dalla Regione, con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico.

2. Sono proibite la pesca con materiale esplodente e quella con sostanze idonee a stordire la fauna ittica, nonché la relativa raccolta e commercializzazione della stessa.

3. È vietato gettare e infondere nelle acque materie idonee ad intorpidire le acque, a stordire o ad uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.

4. È vietato pescare durante il prosciugamento completo; in caso di prosciugamento parziale, è permessa esclusivamente la pesca con la canna.

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Art. 25 - (Lunghezze minime di cattura)

1. Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso fino all'estremità della pinna caudale e quelle del gambero di fiume dall'apice del rostro fino all'estremità del telson (coda); per i molluschi si misura il diametro massimo delle conchiglie.

2. Le lunghezze minime che i pesci devono aver raggiunto per consentirne i

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Art. 26 - (Periodi di proibizione della pesca e gestione differenziata)

1. Per ottimizzare la produzione naturale, nelle acque della regione Abruzzo è vietata la pesca di alcune specie della fauna ittica nei seguenti periodi:

a) alborella dal 15 maggio al 15 giugno;

b) barbo (Barbus tyberinus) dal 1° maggio al 30 giugno;

c) carpa dal 1° maggio al 30 giugno;

d) cavedano dal 1° maggio al 30 giugno;

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Art. 27 - (Attrezzi consentiti per la pesca di professione in acque interne)

1. Gli attrezzi da pesca professionale sono utilizzati secondo le modalità di cui alla presente legge.

2. Gli attrezzi per la pesca professionale collocati in acqua recano un contrassegno che riporta il num

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Art. 28 - (Attrezzi consentiti per la pesca dilettantistico-sportiva in acque interne)

1. Gli attrezzi da pesca sono utilizzati secondo le modalità di cui alla presente legge.

2. Il Dipartimento competente per materia, sentito il Comitato di cui all'articolo 6, può vietare o limitare, temporaneamente, l'utilizzo degl

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Art. 29 - (Vigilanza sull'esercizio della pesca)

1. La Regione, attraverso il corpo della Polizia provinciale, assicura la vigilanza sull'applicazione delle leggi nell'esercizio della pesca nei corpi

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Art. 30 - (Sanzioni)

N7

1. Le infrazioni alle disposizioni della presente legge, salvo le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle normative vigenti, sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative:

a) da euro 200,00 a euro 1.000,00 per chiunque esercita la pesca senza la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale;

b) da euro 50,00 a euro 300,00 per chi esercita la pesca senza aver ottenuto il tesserino segna catture o senza aver preventivamente segnato la giornata di pesca sul tesserino medesimo e le altre disposizioni contenute nell'articolo 20, comma 8;

c) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chi esercita la pesca con modalità e tecniche vietate ai sensi dell'articolo 28, commi 1, 2, 3, 4 e 5;

d) da euro 20,00 a euro 60,00 per ogni pesce pescato in violazione della disposizione di cui all'articolo 25;

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Art. 31 - (Ricorsi amministrativi)

1. È ammesso ricorso in opposizione ai provvedimenti della Regione, entro i termini e con le modalità di cui al

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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FISCALI E FINANZIARIE
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Art. 32 - (Tasse regionali)

1. L'esercizio della pesca nelle acque della Regione è assoggettato al pagamento della relativa tassa di concessione regionale annuale.

2. Ai fini della corresponsione della tassa regionale, le licenze e per

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Art. 33 - (Disposizioni finanziarie)

1. La Regione destina annualmente le risorse introitate sulla base di quanto previsto dalla presente legge, per il perseguimento dei fini di seguito indicati:

a) alla gestione delle attività regionali inerenti la pesca ivi compresa la gestione Centro Ittiogenico Sperimentale e di Idrobiologia (C.I.S.I) e i ripopolamenti;

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Art. 34 - (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 200.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2017-2019, si fa fronte

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TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI
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Art. 35 - (Abrogazioni e modifiche)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) legge regionale 17 maggio 1985, n. 44 (Tutela e incremento della fauna ittica nelle acque interne. Norme per l'esercizio della pesca);

b) legge regionale 3 aprile 1987, n. 13 (Modifiche ed integrazione alla legge regionale 17 maggio 1985, n. 44 (Tutela ed incremento della fauna ittica nelle acque interne));

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Art. 36 - (Disposizioni relative al lago di Scanno)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, in virtù del regio decreto 25.9.1910, pubblicato nella G.U. n. 280 del 2.12.1910, non trovano applicazi

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Art. 37 - (Norma transitoria)

1. Fino all'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere applicate le disposizioni contenute nella legge regionale 17 maggio 1985, n. 44 (Tutela e incremento della fauna ittica nelle acque interne. Norm

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Art. 38 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

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