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L. R. Abruzzo 04/09/2017, n. 51

Impresa Abruzzo competitività - sviluppo - territorio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Sent. Corte Cost. 27/12/2018, n. 246
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Art. 1 - (Finalità)

1. La Regione, in conformità alla normativa dell'Unione europea e nell'ambito delle potestà e delle competenze regionali di cui alla parte II, titolo V, della Costituzione, promuove la crescita competitiva e la capacità di innovazione del sistema produttivo e l'attrattività del contesto territoriale e sociale abruzzese nel rispetto dei principi di responsabilità, sussidiarietà e fiducia, garantendo

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Art. 2 - (Strumenti)

1. Concorrono, nel rispetto della disciplina europea in tema di aiuti di Stato e concorrenza al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, i seguenti strumenti:

a) RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE: consistente nella riduzione dell'imposizione fiscale di spettanza regionale gravante sulle imprese, anche attraverso risorse derivanti dal recupero dell'evasione fiscale. Nell'ambito della legge finanziaria sono determinati il tetto complessivo di sgravio fiscale annuo ammissibile rispetto alle entrate regionali previste, nonché le tipologie di

azioni cui tale strumento è applicabile, tra cui quelle afferenti l'impiego di servizi per la promozione della sostenibilità e della produttività delle impre

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Art. 3 - (Attuazione)

1. La Giunta regionale, in raccordo con il sistema delle autonomie locali, attua la presente legge perseguendo le finalità di cui all'articolo 1, con gli strumenti di cui all'articolo 2, anche:

a) stipulando specifici accordi con Stati, Regioni, Province autonome, enti locali, camere di commercio, ordini professionali, università e sistema della ricerca, fondazioni bancarie, istituti di credito, organizzazioni imprenditoriali, aggregazioni di imprese, organizzazioni dei lavoratori, enti bilaterali e sistema cooperativo, anche al fine di promuovere azioni di autoimprenditorialità e di autoimpiego;

b) individuando direttamente le azioni, definendo per ognuna le specifiche modalità e lo strumento d'intervento, le categorie di destinatari e le modalità per la valutazione di efficacia con specifico riguardo agli effetti occupazionali, all'attrattività e alla competitività del territorio, anche in una prospettiva sovraregionale d'intesa con le Regioni e le Province confinanti;

c) istituendo un 'Coordinamento tecnico regionale per la ricerca e l'innovazione', allo scopo di attuare e coordinare gli interventi delle politiche regionali in materia, favorire la circolazione delle informazioni e dei dati all'interno dell'amministrazione regionale, e garantirn

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Art. 4 - (Circuito di compensazione regionale multilaterale e complementare)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dagli articoli 2 e 3, con particolare riguardo alle misure di accesso al credito,

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Art. 5 - (Aggregazioni)

1. La Regione riconosce, promuove e favorisce la libera aggregazione delle imprese e di altri soggetti dell'ecosistema dell'innovazione con particolare riferimento ai poli di innovazione, ai cluster tecnologici e ai

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Art. 6 - (Semplificazione)

1. In attuazione dell’articolo 9 della legge 180/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, i procedimenti amministrativi relativi all’avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione di attività economiche, nonché per l’installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche, il cui esito dipenda esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative vigenti, sono sostituiti da una comunicazione unica regionale resa al SUAP dal legale rappresentante dell’impresa ovvero dal titolare dell’attività economica, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che attesti la presenza nel fascicolo informatico d’impresa o il rilascio da parte della pubblica amministrazione dei documenti sulla conformità o la regolarità degli interventi o delle attività. L’avvio dell’attività è contestuale alla comunicazione unica regionale, alla quale non devono essere allegati documenti aggiuntivi, il cui onere di trasmissione telematica, ai fini dell’acquisizione al fascicolo informatico d’impresa presso la camera di commercio, resta in capo alle pubbliche amministrazioni per il tramite del SUAP. Nel caso in cui tale comunicazione risulti formalmente incompleta l’ufficio competente, per il tramite del SUAP, richiede le integrazioni necessarie da trasmettersi a cura del richiedente entro i successivi quindici giorni, pena la decadenza della comunicazione unica regionale. N1

2. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione unica regionale, le amministrazioni competenti, verificata la regolarità della stessa, effettuano i cont

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Art. 7 - (Amministrazione unica)

1. Al fine di uniformare sul territorio regionale i livelli di servizio per le imprese dei SUAP, di facilitare l'interscambio informativo tra questi e il registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio, nonché di dare piena attuazione all'informatizzazione dei processi amministrativi, la Giunta regionale, in accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico, verifica il possesso dei requisiti previsti dall'allegato tecnico al d.p.r. 160/2010 presso tutti i SUAP iscritti all'elenco del relativo portale e provvede alla trasmissione dei dati di monitoraggio al Ministero dello Sviluppo Economico.

2. La Regione favorisce l'adeguamento dei SUAP e promuove la riqualificazione professionale, con particolare riferimento ai sistemi informatici non conformi alle specifiche inerenti le funzioni di compilazione in via telematica, creazione, invio e accettazione telematica della pratica, pagamento telematico degli oneri connessi, invio automatico della ricevuta e implementazione dell'interscambio informativo con il registro delle imprese. La Regione favorisce e promuove l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle amministrazioni coinvolte anche mediante la stipulazione di convenzioni.

3. Al fine di dare completa attuazione alla previsione dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Giunta regionale, sulla base degli esiti del monitoraggio del sistema dei SUAP, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente le

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Art. 8 - (Sistema integrato dei controlli)

1. Al fine di uniformare sull'intero territorio regionale le attività di controllo comunque denominate, e con il Piano regionale della prevenzione della corruzione e trasparenza, la Regione approva con deliberazione di Giunta, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio regionale, un Piano pluriennale dei controlli, anche mediante la stipulazione di specifiche convenzioni con le autorità amministrative competenti e gli ordini professionali, incentrato sui seguenti principi e basato sull'utilizzo di strumenti di open data:

a) proporzionalità;

b) contestualità;

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Art. 9 - (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale informa il Consiglio dell'attuazione della legge e dei risultati progressivamente ottenuti dalle azioni messe in campo per favorire la libertà d'impresa e la competitività del territorio abruzzese. A questo scopo la Giunta trasmette una relazione annuale che descrive e documenta:

a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione

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Art. 10 - (Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione Abruzzo.

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Art. 11 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).


La pre

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