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L. R. Abruzzo 27/12/2016, n. 42

Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano.
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto dei principi generali e degli indirizzi definiti dalla legislazione europea e nazionale e in applicazione del principio di sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali, promuove la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del proprio patrimonio ambientale, con particolare riferimento alle zone montane, attraverso la loro frequentazione e fruizione consapevole, la conoscenz

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Art. 2 - (Definizioni)

1. Al fine della presente legge si definisce:

a) escursionismo: l'attività turistica, ricreativa e sportiva che si svolge su tracciati ubicati prevalentemente in montagna al di fuori dei centri abitati, finalizzata alla conoscenza e all'esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, senza l'ausilio di mezzi a motore;

b) sentiero: tracciato delineato ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo) che, al di fuori dei centri urbani, si forma naturalmente e gradualmente per effetto del calpestio continuo e prolungato ad opera dell'uomo, qualsiasi ne sia il motivo, comunicativo, lavorativo, religioso, storico, naturalistico, paesaggistico, in un percorso visibile e permanente;

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Art. 3 - (REASTA)

1. Ai fini della presente legge è Rete Escursionistica, Alpinistica, Speleologica e Torrentistica Abruzzo (REASTA) l'insieme dei sentieri, percorsi, anche attraverso grotte e torrenti, vie ferrate, vie di arrampicata alpinistica e sportiva, tratturi, ippovie, pisteciclabili e piste mountain biking, itinerari free ride, che, ubicati al di fuori dei centri urbani, dotati di specifica segnaletica, orizzontale e verticale ed inseriti nell'archivio di cui all'articolo 4, co

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Art. 4 - (Archivio della REASTA)

1. È istituito l'archivio della REASTA.

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Art. 5 - (Funzioni e competenze della Regione Abruzzo)

1. N13 La Regione Abruzzo, per il tramite della struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale ed il supporto del Coordinamento tecnico regionale di cui all'articolo 8, provvede alla gestione e organizzazione della REASTA con la collaborazione dei Comuni, dell'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico (ASBUC), del CAI Abruzzo, del Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, del Collegio regionale guide alpine Abruzzo, del Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo, della Federazione Ciclistica Italiana - comitato Abruzzo e degli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali.

2. La Regione Abruzzo svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) gestione e aggiornamento dell'archivio della REASTA

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Art. 6 - (Funzioni e competenze del CAI Abruzzo, del Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, del Collegio delle guide alpine Abruzzo, del Collegio delle guide speleologiche Abruzzo e della Federazione Ciclistica Italiana - comitato Abruzzo)

1. Al fine di garantire la massima efficienza nell'attivazione e gestione dell'archivio della REASTA, sono affidati al CAI Abruzzo attraverso la rete del volontariato CAI, al Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, al Collegio delle guide alpine Abruzzo, al Collegio delle guide speleologiche Abruzzo e alla Federazione Ciclistica Italiana - comitato Abruzzo, mediante convenzione, rispettivamente i seguenti compiti e funzioni:

a) al CAI Abruzzo:

1) N16 controllo, indicazione e monitoraggio degli interventi di segnaletica sentieristica;

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Art. 7 - (Funzioni e competenze dei Comuni e delle ASBUC)

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di legge e di una maggiore partecipazione degli enti locali alla gestione della REASTA, i Comuni e, ove presenti, le ASBUC:

a) N17 gestiscono la porzione di REASTA afferente al proprio territorio e presiedono all'ordinaria manutenzione dei percorsi e sentieri di cui al comma 1 dell'articolo 3, stipulando convenzioni e collaborazioni con il CAI Abruzzo, il Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, il Collegio regionale guide alpine Abruzzo ed il Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo;

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Art. 8 - (Coordinamento tecnico regionale per la gestione unitaria della REASTA)

1. È istituito presso l'Assessorato competente in materia di pianificazione territoriale, senza oneri aggiuntivi sul bilancio, il Coordinamento tecnico regionale (CTR) della REASTA.

2. Il CTR della REASTA è composto:

a) dall'Assessore regionale competente o da un suo delegato, con funzioni di Presidente;

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Art. 9 - (Funzioni e compiti del CTR)

1. Il CTR supporta la Regione nelle attività di promozione, gestione e valorizzazione della REASTA. In particolare il CTR:

a) è la sede di confronto per la definizione dei contenuti tecnici e dei criteri per la pianificazione, la gestione e la manu

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Art. 10 - (Programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA)

1. N18 La Regione Abruzzo approva ogni tre anni il programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA. Il programma, predisposto dal Dipartimento regionale competente in materia di pianificazione territoriale, in collaborazione con il Dipartimento competente in materia di turismo e con il supporto del CTR, è approvato dalla Giunta regionale, previa acquisizione delle proposte dei Comuni e degli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali.

1-bis. Gli interventi e le azioni proposti nel programma triennale di cui al comma 1 che interessano porzioni di territorio regionale ricadenti nei parchi nazionali e nelle aree protette devono rispettare le prescrizioni del Regolamento e del Piano del parco o area protetta cui afferiscono. Limitatamente alle porzioni di territorio regionale ricadenti nei parchi, gli interventi e le azioni da inserire nel programma triennale sono proposti dagli enti parco o concordati con gli stessi. N4

2. N19 Il programma contiene azioni mirate a:

a) promuovere la frequentazione consapevole e responsabile della montagna, sostenendo iniziative e manifestazioni promozionali di sensibilizzazione r

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Art. 11 - (Soccorso alpino e speleologico)

1. La Regione Abruzzo valorizza le attività di soccorso, recupero e salvataggio e favorisce la prevenzione e la vigilanza sugli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche, speleologiche e torrentistiche, ovvero in analoghe attività sportive o turistiche praticate nel territorio regionale, nel rispetto della vigente normativa nazionale.

2. Gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere sanitario, comprensivi di recupero e trasporto, sono svolti dalla Regione Abruzzo per il tramite delle centrali operative 118 dei Servizi Sanitari di Urgenza ed Emergenza Medica (SSUEM), situate presso ciascuna Azienda Sanitaria Loca

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Art. 12 - (Divieti)

1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali, sulla REASTA è vietato:

a) danneggiare, alterare o impedire il libero accesso ai percorsi e sentieri escursionistici, alpinistici, speleologici e torrentistici, sovrapporre ad essi altre infrastrutture o esercitare qualsiasi altra azione tesa ad ostacolare l'uso escursio

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Art. 13 - (Sanzioni)

1. Salvo che la condotta non costituisca più grave reato, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da euro 100 a euro 1.000 chiunque faccia uso di segnaletica difforme da quella definita dal regolamento attuativo di cui all'articolo 14;

b) da euro 500 a euro 2.500 chiunque danneggi la segnaletica o le opere realizzate per la percorribilità e la sosta l

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Art. 14 - (Regolamento attuativo)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento attuativo, sentito il parere del CTR di cui all'articolo 8.

2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti all'interno dei parchi e dell

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Art. 15 - (Norma finanziaria)

1. Alle spese per le funzioni di cui all'articolo 4 ed all'articolo 5, stimate in euro 130.000,00 per l'anno 2016 si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo - REASTA", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2016-2018, alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 09 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente", Titolo 1 "Spese correnti".

2. Alle spese per i compiti di cui all'articolo 6 stimate in euro 137.500,00 per l'anno 2016 si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo

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Art. 16 - (Rispetto della normativa europea e statale in materia di tutela della concorrenza)

1. Le disposizioni della presente legge sono attuate nel rispetto della normativa eu

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Art. 17 - (Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale, con deli

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Art. 18 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

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