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D. R. Abruzzo 06/02/2014, n. 1

Disposizioni per il riconoscimento del contributo per gli interventi sull’edilizia privata nei centri storici dei Comuni del Cratere (art. 2 comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2013).
Con le modifiche introdotte da:
- D.R. 24/03/2014, n. 2
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[Premessa]



Il TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE


VISTO il Titolo V della Costituzione, artt. 114 e ss.;

VISTO il decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 R, recante la disciplina sui "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricali e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o ai parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 R, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 R, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 R, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008, recante "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni";

VISTA la circolare del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 febbraio 2009, n. 617, recante "Istruzioni per l'applicazione delle nuove norme Tecniche per le Costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008";

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1142452 1193639
Art. 1. - (Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto definisce le procedure per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 ricadenti nei centri storici dei Comuni del Cratere, mediante la procedura semplificata di cui all'art. 67-quater, comma 9, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 R, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134

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Art. 2. - (Oggetto degli interventi)

1. Gli interventi per la riparazione e il miglioramento sismico di cui al presente decreto hanno ad oggetto edifici singoli (breviter ES) classificati B, C ed E o aggregati edilizi (breviter AE), intesi quell

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Art. 3. - (Procedimento per l'individuazione delle Unità Minime di Intervento)

1. Spetta al Presidente di Consorzio o al Procuratore speciale presentare al Comune l'istanza di avvio del procedimento volto all'eventuale individuazione delle UMl, previa acquisizione della richiesta motivata da parte del progettista o, ave previsto, del coordinatore dei progettisti.

2. L'istanza di cui al comma I deve contenere le ind

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Art. 4. - (Categorie di intervento sugli ES, sugli AE e sulle UM I)

1. Gli interventi di cui al presente decreto devono ridurre la vulnerabilità degli ES, AE o UMI e consentire il raggiungi mento di un livello di sicurezza pari ad almeno il 60% di quello corrispondente a una struttura adeguata ai sensi delle Norme Tecniche di cui al D.M. 14 gennaio 2008, (breviter NTC08), ad eccezione dei seguenti casi:

a) gli ES o ED con vincolo diretto di cui all'art. 10, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali si applicano le direttive di cui all'art. 4, comma 8 del D.P.C.M. del 4 febbraio 2013;

b) i casi di cui al successivo comma 2.

2. Nei casi in cui le parti strutturali degli ES, AE e UMI con presenza di almeno un esito E non siano danneggiate o siano solo leggermente danneggiate (danni leggeri su meno di due terzi della struttura, secondo la definizione della scheda AeD

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Art. 5. - (Determinazione del “contributo base unitario”)

1. Il “contributo base per unità di superficie complessiva” N1, di seguito “contributo base unitario”, per ES o ED è determinato attraverso le modalità indicate nell'Allegato Tecnico al presente decreto e non può essere superiore ai livelli definiti nella Tabella 2.



Tabella 2 - Livelli di contributo base unitario



Contributo base unitario (€/mq. di superficie complessiva)


Casi di miglioramento sismico

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Art. 6 - (Determinazione del "contributo convenzionale")

1. Il contributo convenzionale per unità di superficie complessiva", di seguito "contributo convenzionale unitario", si determina tenendo conto dell'effettiva consistenza delle finiture e degli impianti delle Unità Immobiliari (breviter UI) attraverso i coefficienti correttivi riportati di seguito:


Impianto elettrico assente

Impianto di riscaldamento assente

Impianto id

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Art. 7. - (Determinazione del "contributo concedibile per i lavori")

1. Il "contributo concedibile per i lavori" per ES, AE o UMI è determinato sulla base del contributo convenzionale tenendo conto delle maggiorazioni, ave ricorrano le condizioni, di cui ai successivi commi 2 e 3.

2. Ove ricorrano le condizioni, al contributo convenzionale sono applicate le seguenti maggiorazioni:

a) per gli ED o ES, questi ultimi con esito B, C o E, in cui si ravvisano caratteri di valenza storica/artistica/culturale, elementi di pregio architettonico o complessità strutturale, le maggiorazioni sono determinate sulla base delle caratteristiche strutturali e formali riportate e specificate nell'Allegato Tecnico;

b) per gli ED o ES, entrambi con esito E, che siano sottoposti a vincolo diretto ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera al del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le maggiorazioni sono determinate sulla base delle caratteristiche strutturali e formali riportate e specificate rispettivamente nell'Allegato Tecnico.

c) per gli ED o ES, questi ultimi con esito B, C o E, situati in zone di difficile cantierizzazione, le maggiorazioni sono riconosciute in caso di:

c.1 strade di accesso di larghezza

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Art. 8 - (Determinazione delle voci aggiuntive)

1. AI contributo concedibile per i lavori si sommano le eventuali voci aggiuntive determinate con le modalità di cui all' Allegato Tecnico e di seguito specificate:

a) restauro/conservazione degli elementi pertinenziali caratterizzanti il tessuto urbano dei centri storici dei Comuni del Cratere;

b) riparazione di elementi accessori al fabbricato, non facenti parte dello stesso, funzionali al ripristino della sua agibilità;

c) restauro di beni storico-artistici: affreschi, stucchi, dipinti murari, apparati decorativi interni, statue, mosaici, arazzi, reperti archeologici e ogni altro tipo di apparato decorativo tutelato, secondo la disciplina di cui all'art. 3, comma 10, dell'O.P.C.M. 3996 del 17 gennaio 2012 e di cui all'art. 15, comma 1-bis, del decreto legge 28 aprile 2009, n.

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Art. 9 - (Cavità ipogee)

1. Per ES o ED ricadenti in aree di sedime interessate da cavità ipogee è riconosciuta una maggiorazione del contributo per un importo massimo di 150,00 €/mc, calcolato sul volume di cavità, nel solo caso in cui venga dimostrata e accertata la necessità di intervenire con lavori di consolidamento e/o bonifica al fine di eliminare la pericolosità legata alla presenza della cavità.

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Art. 10 - (Tipologia di interventi ammissibili a contributo e priorità di utilizzo)

1. L'importo complessivo del contributo deve essere utilizzato con le seguenti priorità:

a) riparazione del danno strutturale, interventi sugli elementi strutturali finalizzati a eliminare le principali carenze strutturali dell'ED che danno luogo ai danni e ai meccanismi di collasso che più frequentemente si manifestano per effetto dei terremoti e quelli volti a conseguire un maggiore livello di sicurezza della costruzione, nel rispetto di quanto specificato dalle NTC08 e in linea con gli obiettivi di cui all'art. 4;

b) finiture connesse agli interventi strutturali;

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Art. 11 - (Definizione dei criteri di attribuzione delle priorità di intervento)

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, i criteri di attribuzione delle priorità sono definiti dal Comune anche ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

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Art. 12 - (Procedimento per l'istruttoria della richiesta di contributo e integrazioni)

1. La richiesta di contributo per gli interventi di cui al presente decreto per ES, AE o UMI, viene definita attraverso la predisposizione del Modello Integrato per i Comuni del Cratere, corredato della valutazione del contributo concedibile (breviter scheda Mie); del progetto esecutivo, comprensivo del computo metrico estimativo; della documentazione amministrativa di cui all' Allegato tecnico.

2. In caso di esiti non univoci e definitivi, prima della predisposizione della richiesta di contributo, la richiesta di attribuzione dell'esito deve essere presentata all'UTR competente con le modalità di cui agli artt. 2, 7 e 10 del Provvedimento USRC n. 2 del 13 settembre 2013 ("Linee Guida ed indirizzi in materia di esiti di agibilità").

3. Entro 30 giorni dalla richiesta di attribuzione dell'esito, in assenza di osservazioni e la necessità di verifica da parte del competente UTR, l'esito proposto dal progettista con le modalità previste dal citato Provvedimento n. 2/2013 è considerato univoco e definitivo ai fini della predisposizione della richiesta del contributo.

4. L'istanza per la richiesta di contributo è presentata per l'ES, l'AE o l'UMI dal richiedente.

5. L'istanza di cui al precedente comma è presentata alternativamente, sulla base delle disposizioni di cui ai vigenti regolamenti recanti norme per l'organizzazione e il funzionamento degli UTR:

a) al Comune competente;

b) all'UTR di riferimento.

6. Ne

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Art. 13 - (Modalità di erogazione del contributo e spese in anticipazione)

1. Il contributo relativo al costo per l'esecuzione degli interventi sulle parti comuni e sulle parti esclusive è rilasciato per intero dal Comune al richiedente.

2. Nella definizione del contributo, anche ai fini della corretta rendicontazione in fase di esecuzione dei lavori, dovrà essere distinto il contributo per le palii comuni da quello per le parti esclusive, con indicazione delle somme attribuite a ciascuna delle unità immobiliari; tale distinzione dovrà essere presente anche nel computo metrico

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Art. 14 - (Controlli sui progetti e in corso d'opera)

1. L'UTR provvede all'attività di controllo in fase di esame dei progetti e attraverso control

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Art. 15 - (Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica - B.U.R.A.T., da effettuarsi entro e non oltre 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione del decreto sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale.

2. L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere emanerà apposito avviso recante l'informativa relativa all'avvenuta pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.A.T., nonché ogni utile riferimento alle mo

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