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Sent. TAR. Piemonte 30/01/2015, n. 169

2275300 2275300
Vietato chiudere interamente il porticato.
Non può sostenersi, come fa la ricorrente, che la chiusura del quarto lato del preesistente porticato non abbia comportato alcun aumento della superficie lorda di pavimento. Deve in proposito ricordarsi che, come afferma costantemente la giurisprudenza, la tamponatura del porticato dà vita ad un nuovo volume edilizio entro il perimetro di uno spazio in origine aperto, quale quello ricompreso nel porticato, per cui, se esso è trasformato in volume chiuso con pareti fisse (anche se di vetro, come nella specie), come tale è rilevante sul piano edilizio ed urbanistico ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera e.1, del D.P.R. n. 380 del 2001 (cfr., tra le tante, T.A.R. Liguria, Genova, Sez. I, n. 1769 del 2008). Ed ancora, la chiusura di un porticato, ancorché realizzata con materiali di facile rimozione, esclude la precarietà dell'opera ove la destinazione impressa sia finalizzata a fornire un'utilità prolungata nel tempo, con conseguente necessità del rilascio di specifica concessione edilizia (così T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, n. 16733 del 2004). Deve quindi ritenersi che, nel caso di specie, la chiusura del quarto lato del preesistente porticato ha determinato la realizzazione di un nuovo organismo edilizio, in parte diverso da quello preesistente, con sicuro aumento della volumetria e della superficie utile di pavimento, così come correttamente ritenuto dall’amministrazione procedente. E tale circostanza, peraltro, a fronte dell’esistenza di un vincolo ambientale e paesistico ai sensi del D. Leg.vo n. 42 del 2004, è rilevante anche dal punto di vista paesaggistico in quanto, a norma dell’art. 167 del menzionato D. Leg.vo, l’accertamento di compatibilità paesaggistica è in radice escluso allorché i lavori abbiano determinato la creazione di superfici utili o di volumi. Con riguardo a quest’ultimo aspetto, peraltro, del tutto ininfluente è la circostanza che, nel caso di specie, la Soprintendenza avesse rilasciato un parere favorevole in data 17 febbraio 2006 proprio perché, come si è visto, l’intervento repressivo assumeva i caratteri dell’atto vincolato ai sensi di legge.

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