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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. TAR. Campania Napoli 21/12/2007, n. 16493
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SENTENZAIl Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) |
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FATTO1. Con il ricorso in epigrafe, la sig.ra Elvira De Marco ha impugnato la disposizione dirigenziale n. 458 del 25 luglio 2006, recante rigetto dell'istanza di accertamento di conformità urbanistica ex art. 36 D.P.R. n. 380/01 avanzata dalla ricorrente in data 8 luglio 2005 (prat. ed. n. 364/05) e contestuale ordine di demolizione delle opere edilizie realizzate in Napoli, viale Parco Margherita n. 49, is. 2 (consistenti nella realizzazione, sul terrazzo di copertura dell’immobile di proprietà esclusiva della richiedente, di due tettoie in ferro e pannelli in policarbonato, rispettivamente di mq. 61,00 e mq. 9,00 e di una struttura metallica coperta con incannucciato di mq. 18,00). La ricorrente ha dedotto l'illegittimit& |
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DIRITTO1. Il ricorso è infondato. 2. Come esposto nella premessa del fatto che precede, l'intervento abusivo per il quale è stato chiesto accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell'articolo 36 del D.P.R. n. 380/01 (eseguito in Zona classificata A - centro storico – e soggetta a vincolo paesaggistico), è consistito nella realizzazione, sul terrazzo di copertura dell’immobile di proprietà esclusiva della richiedente, <<di due tettoie in ferro e pannelli in policarbonato, rispettivamente di mq. 61,00 e mq. 9,00 e di una struttura metallica coperta con incannucciato di mq. 18,00>>. La richiesta è stata respinta sulla base del parere contrario espresso nella seduta del 15 dicembre 2005 dalla Commissione Edilizia (secondo cui l'intervento in questione sarebbe configurabile, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento Edilizio e dell'articolo 12 bis della Variante al PRG vigente, come <<nuova costruzione>> e sarebbe quindi <<in contrasto con gli articoli 99 e 100 della Variante al PRG vigente>>), nonchè della proposta motivata del Responsabile del Procedimento del 19 giugno 2006 (secondo cui l’intervento medesimo non sarebbe sanabile, anche dopo le osservazioni presentate dall’interessata in sede di sub-procedimento ex articolo 10 bis L. n. 241/1990, in quanto <<le tettoie realizzate superano il 30% della superficie del terrazzo e quest'ultimo, accessibile tramite scala condominiale, non è pertinenza diretta del sottostante appartamento >>). 2.1 Ciò posto, la prima censura, nella sua duplice articolazione, non può essere condivisa. Da un lato, infatti, la presenza della scala condominiale esclude, come |
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P.Q.M.il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7564 |
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