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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. TAR. Campania Napoli 12/03/2010, n. 1409
Urbanistica - Strumenti di pianificazione - Vincoli conformativi - Identificazione.
Si configura un vincolo conformativo qualora la previsione del piano abbia carattere di generalità e non sia idonea a determinare la deviazione della finalità ordinaria dell'area ovvero l'utilizzazi
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SENTENZAIl Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente sente |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon ricorso notificato in data 17 settembre 2008 e depositato in data 25 settembre 2009, parte ricorrente premetteva in fatto: - di essere proprietaria di un fondo sito nel Comune di Frattamaggiore, Contrada Santa Giuliana, riportato in Catasto al foglio 6, particelle 302, 2047, 1513, 1513, 1514, 1515, 15116, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521 della superficie complessiva di 18.982 mq; - di aver richiesto, con nota acquisita al prot. 8786 del 06.05.2008 e debitamente corredata da allegati, il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di n.3 edifici polifunzionali di cui uno da adibire a struttura sanitaria e gli altri due da adibire ad uffici e commercio; - di aver rilevato, all'uopo, che il P.R.G. adottato con delibera consiliare n.4 del 16.01.1999 ed approvato con successiva deliberazione consiliare n.17 del 7.11.2001 dell'Amministrazione Provinciale di Napoli, pubblicato sul B.U.R.C. n.62 del 26.11.2001, aveva destinato le aree L. ad attrezzature urbane collettive e strade; - che la delibera del consiglio Comunale n.68 del 1° dicembre 2006 di reiterazione dei Vincoli Urbanistici, non era stata approvata dall'Amministrazione Provinciale di Napoli, sicché doveva ritenersi decorso il termine quinquennale di efficacia di tali vincoli, con conseguente assentibilità dell'intervento edilizio progettato, in ragione di quanto disposto dall'art.4 L.R. 17/1982, come modificato dal comma 2, art.9, L.R. 15/2005; - che l'area interessata dall'intervento edilizio programmato era classificata, secondo lo strumento vigente del Comune di Frattamaggiore, è classificata coma zona H, destinata ad "Attrezzature |
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MOTIVI DELLA DECISIONEIl gravame è infondato e va rigettato. La ricorrente impugna, con il ricorso principale, l'atto con il quale il Comune di Frattamaggiore ha denegato la richiesta di permesso di costruire, avente ad oggetto la realizzazione di un Centro Polifunzionale su un'area della superficie complessiva di 18.982 in proprietà della medesima istante, sul rilievo del contrasto dell'intervento edilizio programmato con le previsioni del Piano Regolatore Generale che destinerebbe tali aree ad attrezzature pubbliche (specificamente attrezzature per attività scolastiche, di interesse comune e parcheggi pubblici) e della perdurante efficacia delle anzidette previsioni, nonostante l'intervenuto decorso del termine quinquennale di efficacia del Piano e la mancata reiterazione delle previsioni ivi contenute, attesa la natura confermativa, non già espropriativa, dei vincoli in parola. La difesa attorea grava il diniego, articolando una pluralità di doglianze in punto di legittimità della determinazione amministrativa, meglio riportate nella premessa in fatto, ma contestando principalmente la natura conformativa dei vincoli imposti sulla proprietà della ricorrente, attesa la irriducibilità all'iniziativa privata della realizzazione di attrezzature pubbliche, annoverabili tra standards urbanistici minimi, quali le "attrezzature per attività scolastiche, di interesse comune e parcheggi pubblici". Nel costituirsi, il Comune di Frattamaggiore ha sollevato delle eccezioni preliminari, delle quali la prima - l'asserita inammissibilità del ricorso nella parte in cui impugna le previsioni di piano, in ragione dell'intervenuta "res iudicata" sul punto in altra vicenda contenziosa tra le parti - può essere posposta all'esame delle altre questioni logicamente prioritarie perché pertinenti alla censurata legittimità del provvedimento impugnato in via principale, laddove la seconda - l'eccepita carenza di interesse a ricorrere, derivante dalla circostanza che, pur volendo ammettere la natura espropriativa dei vincoli di cui alle previsioni di piano, l'intervento edilizio programmato non sarebbe stato comunque assentibile, perché l'area interessata ricadrebbe entro il perimetro del centro urbano, nel cui ambito del quale sono ammessi, ai sensi dell'art.4, comma 1 lett. a della Legge n.17/82 solo interventi conservativi, e perché, in ogni caso, l'intervento in parola, avente ad oggetto un insediamento produttivo, sarebbe risultato eccedente i limiti di edificabilità previsti dalla concorrente normativa st |
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P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, III sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4829 del 2008 e sul ricorso per motivi aggiunti, proposti da L.A., meglio in epig |
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