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Sent. Breve TAR. Calabria Catanzaro 13/12/2016, n. 2435
Sent. Breve TAR. Calabria Catanzaro 13/12/2016, n. 2435
Appalti pubblici - Appalti di servizi - Categoria dei contratti speciali di diritto privato - Disciplina derogatoria dei contratti di diritto comune (D. Leg.vo 50/2016) - Affidamento servizi di ingegneria e di architettura - Necessaria onerosità - Stima del valore della prestazione pari ad 1,00 euro - Qualificazione dell'appalto «a titolo gratuito, salvo rimborso spese» - Illegittimità - Fattispecie.La natura onerosa del contratto di appalto è imposta non solo dalla disciplina civilistica, ma anche dalle regole e principi che reggono gli appalti pubblici. Non sono, pertanto, ammessi incarichi professionali a titolo gratuito: il corrispettivo della prestazione è elemento imprescindibile nell'ambito di una gara d'appalto, e dunque la prestazione |
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SENTENZAIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente sentenza Omissis 1. Con il ricorso in oggetto gli ordini provinciali professionali indicati in epigrafe hanno impugnato la determinazione del Comune di Catanzaro n. 3059 del 24 ottobre 2016 con cui è stato approvato il bando e il disciplinare di gara aventi ad oggetto la “procedura aperta per l’affidamento dell’incarico per la redazione del piano strutturale del Comune di Catanzaro, ai sensi della L.R. Calabria 19/2002R e relativo regolamento edilizio urbanistico”, nonché la determinazione 2905 del 10 ottobre 2016, con cui è stato approvato il relativo capitolato speciale di appalto, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 17 febbraio 2016 con cui è stata condivisa “la possibilità di formulare un bando che preveda incarichi professionali a titolo gratuito, delegando il dirigente del settore Pianificazione territoriale all’approvazione dello stesso con determinazione dirigenziale”. 2. Le diverse censure poste a fondamento della domanda di annullamento dei predetti atti – rubricate come violazione di legge con riferimento agli artt. 1655 e 2233 c.c., a plurime norme del D.lgs. 50/2016R (artt. 35, 95, 83, 93, 97), come violazione dei principi di trasparenza, economicità, imparzialità, buon andamento e come eccesso di potere, sotto molteplici profili, attengono tutte ad una medesima doglianza: l’illegittimità del bando di gara nella parte in cui ha previsto la natura gratuita del contratto di appalto di servizi, cui è finalizzata la procedura, avendo il punto 2.1 del bando stimato il valore della prestazione pari ad “1,00 euro” e stabilito che “l’appalto è a titolo gratuito”, salva la previsione di una somma di euro 250.000,00 comprensiva di iva a solo titolo di rimborso spese per come indicato nel disciplinare di gara”. In sintesi, ad avviso dei ricorrenti, la natura essenzialmente onerosa contratto di appalto è imposta non solo dalla disciplina civilistica (ai sensi dell’art. 1655 c.c.), ma anche dalle regole e principi che reggono gli appalti pubblici, le quali sono articolate sul presupposto della causa onerosa del contratto: così, in particolare, quelle che concernono l’individuazione delle soglie di rilevanza europea e dei requisiti di partecipazione con riferimento al fatturato minimo (artt. 35, 95 co. 3 e 83 co. 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016); che impongono l’obbligo di prestare la garanzia fideiussoria (art. 93 del D. Lgs. 50/2016); che disciplinano il sub- procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta (art. 95 e ss. del D Lgs 50/2016); che stabiliscono il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il quale può – in determinati casi indicati dall’art. 95 c. 7 del D.Lgs. 50/2016, non ricorrenti nel caso di specie – articolarsi su un prezzo o costo fisso, che però deve comunque essere in quanto tale predeterminato. |
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P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) |
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