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Sent. C. Stato 20/03/2015, n. 3

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Appalti pubblici - Gara - Offerta - Indicazione dei costi per la sicurezza - Necessità - Esclusione - Legittimità.

Nelle procedure di affidamento di lavori i partecipanti alla gara devono indicare nell’offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena l’esclusione dell’offerta dalla procedura a

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[Premessa]


REPUBBLICA ITALIA

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SENTENZA

Omissis

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Svolgimento del processo

1. Con bando pubblicato l'11 febbraio 2013 il Comune di Caserta ha indetto una procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori inerenti al completamento dell'infrastruttura viaria Casola - Maddaloni, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; all'esito delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, l'impresa C. s.r.l. risultava prima graduata con 71,85 punti, successivamente rideterminati nel massimo dei punti disponibili, pari a 85, secondo le prescrizioni del disciplinare di gara.

Nella seduta n. 8 del 2 agosto 2013 la commissione di gara procedeva all'apertura dei plichi contenenti le offerte quantitative (offerta economica e tempo di esecuzione); per le imprese C. s.r.l., M. s.r.l., A.C.G. s.r.l., K. s.r.l., D.A. s.r.l. C& A C. s.r.l. e C. s.r.l., si rilevava che "l'offerta economica non riporta l'indicazione degli oneri della sicurezza interni o aziendali, la cui quantificazione spetta a ciascuno dei concorrenti in rapporto alla sua offerta economica. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 86 e 87, comma 4 del Codice dei Contratti e dell'art.

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Motivi della decisione

1. L'ordinanza di rimessione e il relativo quesito.

Nell'ordinanza di rimessione della V Sezione si indicano le due tipologie di costi per la sicurezza previste ai sensi della normativa, si richiamano le interpretazioni dell'art. 87, comma 4, del Codice date in giurisprudenza e si pone quindi il quesito per l'Adunanza Plenaria.

1.1. Le due tipologie di costi per la sicurezza.

I costi in questione sono:

- quelli da interferenze, contemplati dagli articoli 26, commi 3, 3-ter e 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 R(Attuazione dell'articolo 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e 86, comma 3-ter, 87, comma 4, e 131 del Codice, che: a) servono a eliminare i rischi da interferenza, intesa come contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore, oppure tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti; b) sono quantificati a monte dalla stazione appaltante, nel D.U.V.R.I (documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze, art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 2008) e, per gli appalti di lavori, nel PSC (piano di sicurezza e coordinamento, art. 100 D.Lgs. n. 81 del 2008); c) non sono soggetti a ribasso, perché ontologicamente diversi dalle prestazioni stricto sensu oggetto di affidamento;

-quelli interni o aziendali, cui si riferiscono l'art. 26, comma 3, quinto periodo, del D.Lgs. n. 81 del 2008 e gli artt. 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, secondo periodo, del Codice, che: a) sono quelli propri di ciascuna impresa connessi alla realizzazione dello specifico appalto, sostanzialmente contemplati dal DVR, documento di valutazione dei rischi; b) sono soggetti a un duplice obbligo in capo all'amministrazione e all'impresa concorrente.

Per ciò che concerne la stazione appaltante, gli artt. 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, del Codice si riferiscono necessariamente agli oneri di sicurezza aziendali, poiché considerano eventuali anomalie delle offerte e giudizi di congruità incompatibili con i costi di sicurezza da interferenze, fissi e non soggetti a ribasso. Ne deriva che per tali oneri la valutazione che si impone all'amministrazione non è la relativa predeterminazione rigida ma il dovere di stimarne l'incidenza, secondo criteri di ragionevolezza e di attendibilità generale, nella determinazione di quantità e valori su cui calcolare l'importo complessivo dell'appalto.

Quanto alle imprese che partecipano alle gare, invece, esse devono specificamente indicare gli oneri di sicurezza aziendali, dato che trattasi di valutazioni soggettive rimesse alla loro esclusiva sfera valutativa. Tale tipologia di oneri, infatti, varia da un'impresa all'altra ed è influenzata dalla singola organizzazione produttiva e dal tipo di offerta formulata da ciascuna impresa.

1.2. La questione interpretativa.

L'art. 87, comma 4, del Codice, relativo agli oneri aziendali, dispone che "Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all'articolo 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all'articolo 7, D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222. Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture."

La questione che si pone è se questa disposizione riguardi soltanto gli appalti di servizi e di forniture, cui si riferisce espressamente l'inciso finale del testo.

Dalla lettura del comma emerge infatti che mentre il primo periodo ribadisce per tutti gli appalti che gli oneri della sicurezza non sono soggetti a ribasso d'as

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P.Q.M.

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