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Sent. C. Stato 13/09/2013, n. 4531

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1. L'asservimento rende inedificabile l'area accorpata. 2. La potenzialità edificatoria prescinde dalla proprietà delle singole particelle catastali.

1. L'asservimento delle cubature spettanti ad un lotto in favore di un'altra particella serve ad accrescere la potenzialità edilizia di un'area per mezzo dell'utilizzo, in essa, della cubatura realizzabile in una particella contigua e del conseguente computo anche della superficie di quest'ultima, ai fini della verifica del rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiaria. Ne deriva che, ai fini del calcolo delle superfici, deve essere considerata l'intera estensione edificatoria. A cascata consegue un ulteriore effetto: l'area accorpata non è più edificabile anche se è oggetto di frazionamento o di alienazione separata dalle aree su cui insistono i manufatti (C. Stato V, 7 novembre 2002, n. 6128; C. Stato V, 10 febbraio 2000, n. 749; C. Stato IV, 6 agosto 2012, n. 4482). L'asservimento, peraltro, trova il proprio fondamento logico nell'indifferenza, ai fini del corretto sviluppo edilizio, della materiale collocazione dei fabbricati. Fatte salve eventuali preclusioni e limiti derivanti dal rispetto delle distanze, nonché eventuali prescrizioni sulla superficie minima dei lotti, è irrilevante la collocazione dei volumi edificati all'interno del comparto sicché diventa indifferente la materiale collocazione dei fabbricati sulla superficie fondiaria, atteso che, per il rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiaria, assume esclusiva rilevanza il fatto che il rapporto tra area edificabile e volumetria realizzabile nella zona di riferimento resti nei limiti fissati dal Piano.

2. Il lotto edificabile è una superficie fisica il cui dimensionamento prescinde dagli aspetti dominicali e catastali cosicché esso può essere formato a prescindere dalla circostanza che le aree di sedime appartengano a diversi proprietari e, a certe condizioni, anche a prescindere dal fatto che le diverse particelle siano tra loro non contigue. La cubatura, infatti, viene individuata sulla base di indici edificatori previsti dalla normativa urbanistica che prescinde dalla proprietà delle singole particelle catastali. Il "lotto edificabile" viene ad essere determinato solo da strumenti di pianificazione territoriale che ne definisce le potenzialità edificatorie ovvero dal rilascio del titolo abilitativo dei lavori.

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