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L. 25/11/1962, n. 1684

Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 5/11/1964, n. 1224

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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1. - Opere disciplinate dalla legge

Alle norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti, di cui al regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105

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Art. 2. - Norme tecniche generali

Le norme di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge sono applicabili in tutti i Comuni del territorio della Repubblica.

Per i Comuni, o loro parti, soggetti ad intensi movimenti sismici, si applicano, altresì, le norme tecniche contenute ne

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Art. 3. - Tipo delle strutture da adottare negli edifici pubblici e privati

Gli edifici pubblici o privati con sette o più piani, entro e fuori terra, debbono essere costruiti con ossatu

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Art. 4. - Norme tecniche di buona costruzione

In qualsiasi opera edilizia debbono essere osservate le buone regole dell'arte del costruire. In particolare:

a) è vietato costruire edifici su terreni sedi di frane in atto o potenziali, o sul confine fra terreni di differenti caratteristiche meccaniche. Nei suoli in pendio, è consentita la sistemazione a ripiani, i quali debbono avere larghezza adeguata al loro dislivello ed alla particolare consistenza dei terreni;

b) le fondazioni, ove possibile, devono posare su roccia lapidea opportunamente sistemata in piani orizzontali e denudata dal cappellaccio, ovvero incassate in rocce sciolte correnti, purché di buona consistenza ed opportunamente protette dall'azione delle acque.

Quando non sia possibile raggiungere i terreni di cui sopra e si debba fondare su terreni di riporto o, comunque, su terreni sciolti incoerenti, si debbono adottare i mezzi più appropriati suggeriti dalla tecnica e dall'arte di costruire per ottenere una sufficiente fondazione, tenendo opportuno conto dell'esecuzione della falda freatica sotterranea.

Il piano di ap

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TITOLO II - NORME PER LE LOCALITÀ SISMICHE DI PRIMA E SECONDA CATEGORIA
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CAPO I - Nuove costruzioni
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Art. 5. - Terreni edificatori

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Art. 6. - Larghezza delle strade e degli intervalli d'isolamento

Le nuove strade, anche se in prolungamento di strade esistenti, devono essere larghe non meno di metri dieci.

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Art. 7. - Altezza massima degli edifici e numero dei piani

Per la 1ª categoria:

L'altezza dei nuovi edifici, rappresentata dalla massima differenza di livello tra la linea di gronda ed il terreno, ovvero, ove esista, il piano del marciapiede stradale nell'immediata vicinanza degli edifici stessi, non può superare nell

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Art. 8. - Altezze degli edifici, in relazione alla larghezza delle strade e degli intervalli d'isolamento

Le nuove costruzioni devono avere verso la strada su cui prospettano l'altezza non maggiore di due volte la larghezza della strada stessa.

Nei fabbricati in angolo su strade di diversa larghezza è consentito nel fronte sulla strada più stretta e per uno sviluppo, a partire dall'angolo, pari alla larghezza della strada su cui prospetta, una altezza eguale a quella consentita dalla strada più larga.

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Art. 9. - Sistemi costruttivi

Gli edifici possono essere costruiti con muratura non intelaiata ovvero con strutture atte a resistere contemporaneamente a tutte le sollecitazioni.

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Art. 10. - Requisiti delle costituzioni non intelaiate

Per la 1ª categoria:

È consentita la costruzione non intelaiata di edifici fino a due piani oltre ad un piano seminterrato o cantinato.

Per detti edifici deve adottarsi la muratura di mattoni o di blocchi squadrati, gli uni e gli altri pieni, confezionata con malta cementizia.

Per gli edifici ad un solo piano, oltre al seminterrato o cantinato, è consentita la muratura di pietrame listata e malta cementizia.

Tali edifici debbono corrispondere inoltre alle seguenti condizioni:

a) devono essere di altezza fuori terra non superiore a metri 7,50 se a due piani e non superiore a metri 1,60 se ad un solo piano.

Dette altezze debbono essere misurate con i criteri di cui al precedente articolo 7;

b) i muri maestri (e cioè i perimetrali, quelli interni trasversali e, nei corpi di fabbrica multipli, quelli longitudinali interni o di spina) debbono essere collegati e ben ammorsati tra loro.

Debbono inoltre intersecarsi a distanze non superiori a metri 6,00 da asse ad asse. Ove ciò non fosse possibile dovrà essere adottata la struttura intelaiata.

c) lo spessore dei muri m

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Art. 11. - Requisiti delle costruzioni intelaiate

L'intelaiatura portante deve essere incastrata nel telaio orizzontale di base, il quale a sua volta deve essere di norma incassato nel terreno naturale.

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Art. 12. - Calcoli di stabilità

Per la 1ª categoria:

Nei calcoli di stabilità degli edifici con intelaiatura in cemento armato o metallica, ovvero eseguiti con i sistemi costruttivi di cui al secondo comma dell'articolo 3, o di quelli ammissibili ai sensi del primo comma dell'articolo 9, si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio: N2

a) il peso proprio delle varie parti ed il sopraccarico accidentale, distribuito in modo da produrre in ogni elemento le condizioni di carico più sfavorevoli;

b) forze orizzontali applicate ai baricentri delle masse delle varie parti dell'edificio dipendenti dalle accelerazioni sismiche.

Bisogna prevedere che tali forze siano comunque dirette sul piano orizzontale. Le strutture devono essere dimensionate in relazione alle sollecitazioni massime.

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Art. 13. - Modalità esecutive delle costruzioni

A) Fondazioni.

Le fondazioni debbono essere sempre sufficientemente profonde, o dirette o su pali armati per impegnate zone di terreno convenientemente costipato e comunque di masse tali da resistere alle sollecitazioni sismiche.

Le fondazioni debbono realizzare un saldo collegamento della fabbrica col terreno, debbono essere costituite da strutture continue e non essere mai appoggiate sui terreni di riporto o comunque fortemente cedevoli, salvo il caso di platea generale.

In tal caso la platea deve, avere elevata la rigidezza, possibilmente con travi-pareti, in modo da ridurre il pericolo di cedimenti differenziali.

Quando l'edificio è costituito sopra un terreno sistemato a ripiani mediante riporto di materie, le fondazioni debbono essere spinte lino al terreno di sedimeoriginario ed elevato fino al piano di sistemazione definitiva.

I muri di fondazione degli edifici non intelaiati debbono essere costruiti in getto di conglomerato cementizio ovvero la pietra spezzata, senza listatura, con malta idraulica, o cementizia.


B) Muratura in elevazione.

La muratura degli edifici deve essere eseguita con malta cementizia e con mattoni o blocchi di pietra naturale od artificiale, di forma parallelepipeda rettangolare ed a superfici scabre.

È consentito l'impiego di pietra spezzata per la muratura – quando questa sia listata cioè interrotta da corsi orizzontali di mattoni o da fasce continue di pietra di forma parallelepipeda rettangolare o di conglomerato cementizio distanti non più di centimetri 80 fra loro, da asse ad asse. Tanto i corsi come le fasce debbono, essere estesi a tutto lo spessore del muro ed avere la altezza non inferiore a centimetri 12.


C) Strutture a sbalzo.

In generale non sono ammesse strutture a sbalzo; tuttavia sono consentiti i protendimenti dei tetti e dei cornicioni fino allo aggetto massimo di metri 1,00. Per i balconi tale misura può essere elevata fino a metri 1.50, purché le strutture in aggetto siano solida

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Art. 14. - Costruzione in legno

Le costruzioni in legno sono ammesse sul tanto per gli etilici la cui altezza non sia superiore a metri 7 ed abbiano da tutti i lati una zona libera di

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Art. 15. - Osservanza delle disposizioni vigenti per l'accettazione dei materiali e l'esecuzione delle opere

Per l'accettazione di tutti i materiali, dei leganti idraulici, delle calci aeree, de

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Art. 16. - Le norme di cui agli articoli precedenti sono inderogabili

Tuttavia, in casi dei tutto eccezionali, allorché trattasi di edificio pubblico o di uso pubblico, purché non adibito a lungo di riunione o destinato anche ad abitazione, oppure di edifici industriali, possono essere concesse deroghe riguardo alle altezze degli edifici s

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Capo II - NUOVE COSTRUZIONI NEI CENTRI ABITATI ESISTENTI, RICOSTRUZIONI E SOPRAELEVAZIONI
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Art. 17. - Altezza degli edifici in relazione alla larghezza delle strade e degli intervalli di isolamento

Quando non esistono piani regolatori e regolamenti edilizi, le ricostruzioni e le nuove costruzi

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Art. 18. - Sistemi costruttivi - Divieti - Eccezioni

Per la 1ª categoria:

Le ricostruzioni e le nuove costruzioni di cui al precedente articolo 17 devono eseguirsi con tutte le norme del capo I e con quelle dei seguenti articoli.

Dette ricostruzioni e nuove costruzioni però sono vietate allorché il terreno di fondazione non offra le garanzie stabilite dall'articolo 5 per l'impianto di nuove costruzioni.

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Art. 19. - Sopraelevazioni

Per la 1ª categoria:

La sopraelevazione di un piano in edifici che non siano stati già precedentemente sopraelevati può essere consentita solo quando la struttura esistente, unitamente a quella della sopraelevazione, costituisca un complesso che corrisponde alle prescrizioni delle presenti norme.

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Capo III - RIPARAZIONI
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Art. 20. - Criteri generali - Divieti ed eccezioni

La riparazione degli edifici danneggiati dev'essere diretta a conseguire condizioni di stabilità migliori di quelle preesistenti al terremoto, al fine di assicurare una maggiore resistenza degli edifici all'eventuale ripetersi delle scosse.

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Art. 21. - Edifici non interamente distrutti

Per gli edifici non interamente distrutti o demoliti sono applicabili le norme per le

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Art. 22. - Modalità esecutive per le riparazioni degli edifici non intelaiati

Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quegli stabili che siano suscettibili di riparazioni organiche ai sensi dell'articolo 20. I criteri tecnici da seguire nelle riparazioni, sono stabiliti, caso per caso, tenute presenti le condizioni generali dei fabbricati e specialmente quelle riguardanti le strutture portanti di essi e del loro organismo generale. In ogni caso debbono essere osservate le seguenti disposizioni:

1) i fabbricati che abbiano fondazioni lesionate od insufficienti possono essere riparati solo quando le fondazioni stesse siano suscettibili di riparazioni o di rinforzi;

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Art. 23. - Validità esecutive per le riparazioni degli edifici intelaiati

Le membrature degli edifici intelaiati che presentino lesioni tali da renderle inutil

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Art. 24. - Edifici di speciale importanza artistica

Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di riparazione in edifici o manufatti di caratte

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CAPO IV. - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI
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Art. 25. - Denunzia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti

Nelle località sismiche di cui agli articoli 5 e seguenti della presente legge, chiunque intende procedere a nuove costruzioni, riparazioni e ricostruzioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente, al sindaco ed all'Ufficio del genio civile competente, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

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Art. 26. - Autorizzazione per l'inizio dei lavori

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Art. 27. - Registro delle denunzie dei lavori

In ogni Comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui all'ar

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Art. 28. - Sanzioni

Chiunque non ottemperi alle prescrizioni contenute nella presente legge o alle prescr

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Art. 29. - Accertamento delle violazioni

Gli ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 38, appena accertato un fatto costitue

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Art. 30. - Sospensione dei lavori

L'ingegnere capo del Genio civile, contemporaneamente agli adempimenti di cui all'articolo precedente, ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di messo

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Art. 31. - Procedimento

Se nel corso del procedimento penale, il pretore ravvisa la necessità di ulteriori accertamenti tecnici, nom

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Art. 32. - Esecuzione d'ufficio

Qualora il condannato non ottemperi all'ordinamento all'ordine o alle prescrizioni di

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Art. 33. - Competenza del provveditore alle opere pubbliche

Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, l'ordine di demolizione o le prescr

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Art. 34. - Comunicazione del provvedimento al Genio civile

Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle precede

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Per gli adempimenti demandati al Genio civile a norma dell'articolo 32 è iscritta annualmente, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lav

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Art. 36. - Provvedimenti sostitutivi del prefetto

Quando concorrano ragioni di particolare gravità ed urgenza, il prefetto pu&og

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Il rilascio da parte dei prefetti della licenza d'uso per gli edifici costruiti in ce

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TITOLO IV. - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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852453 4200923
Art. 39. - Costruzioni in corso

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Art. 40. - Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato

L'inosservanza delle norme della presente legge, nel caso di edifici per i quali sia stato già concesso il sussidio dello Stato, importa, oltre le sanzioni penali, anche la decadenza dal beneficio del sussidio statale, qualora l'interessato non si sia attenuto alle prescrizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 31.

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Art. 41. - Approvazione dei progetti ai fini della concessione di sussidi statali

L'approvazione dei progetti di riparazione, di ricostruzione e di nuova costruzione,

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Art. 42. - Opere eseguite a cura del Genio militare

Le disposizioni contenute negli articoli dal 25 al 40 della presente legge non si app

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Art. 43. -Entrata in vigore della legge

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazz

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Elenco dei Comuni e frazioni e parti di Comune nei quali è obbligatoria l'osservanza delle norme tecniche di edilizia per le località sismiche della 1ª e della 2ª categoria

Parte di provvedimento in formato grafico

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