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D. P.R. 25/01/2000, n. 34

Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

In vigore dal 01/03/2000
A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 (08/06/2011) il presente decreto è stato abrogato.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 23/12/2000, n. 388;
- D.P.R. 10/03/2004, n. 93 (queste ultime, riportate in corsivo, sono in vigore dal 28/04/2004);
- D.P.R. 13/02/2007, n.74

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[Premessa]



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'

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Titolo I - Disposizioni generali
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Art. 1 - (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina il sistema unico di qualificazione di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109

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Art. 2 - (Definizione)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) «Legge»: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

b) «Stazioni appaltanti»: i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge, nonché le Regioni anche a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano;

c) «Regolamento generale»: il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, della Legge;

d) «Regolamento»: il presente regolamento;

e) «Procedimento di qual

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Art. 3 - (Categorie e classifiche)

1. Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.

2. La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

3. Le categorie sono specificate nell'allegato A.

4. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:


I

fino a

£.

500.000.000

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Art. 4 - (Sistema di qualità aziendale ed elementi significativi e correlati del sistema di qualità aziendale)

1. Ai fini della qualificazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera b), della Legge, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 ovvero elementi signi

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Titolo II - Autorizzazione degli organismi di attestazione
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Art. 5 - (Commissione consultiva)

1. La Commissione è composta dai seguenti componenti:

a) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, con funzioni di Presidente, designato dal Ministro competente;

b) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali designato dal Ministro competente;

c) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato designato dal Ministro competente;

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Art. 6 - (Nomina dei componenti della Commissione)

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Art. 7 - (Requisiti generali e di indipendenza delle SOA e relativi controlli)

1. Le Società Organismi di Attestazione sono costituite nella forma delle società per azioni, la cui denominazione sociale deve espressamente comprendere la locuzione «organismi di attestazione»; la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica.

2. Il capitale sociale deve essere almeno pari ad un miliardo di lire interamente versato.

3. Lo statuto deve prevedere come oggetto esclusivo lo svolgimento dell'attività di attestazione secondo le norme del Regolamento e di effettuazione dei connessi controlli tecnici sull'organizzazione aziendale e sulla produzione delle imprese di costruzione, nonché sulla loro capacità operativa ed economico - finanziaria.

4. La composizione e la struttura organizzativa delle SOA deve assicurare, anche in presenza di

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Art. 8 - (Partecipazioni azionarie)

1. Non possono possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale di una SOA i soggetti indicati dagli articoli 2, comma 2, 10, comma 1, e 17, comma 1, della Legge, nonché le regioni e le province autonome.

2. Le associazioni nazionali delle imprese di cui all'articolo 5, comma 1, l

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Art. 9 - (Requisiti tecnici delle SOA)

1. L'organico minimo delle SOA è costituito:

a) da un direttore tecnico laureato in ingegneria, o in architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni, iscritto, al momento dell'attribuzione dell'incarico, al relativo albo professionale, assunto a tempo indeterminato, dotato di adeguata e

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Art. 10 - (Concessione e revoca della autorizzazione)

1. Lo svolgimento da parte delle SOA dell'attività di attestazione della qualificazione ai sensi del presente Regolamento è subordinato alla autorizzazione dell'Autorità.

2. La SOA presenta istanza di autorizzazione, corredata dai seguenti documenti:

a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale;

b) l'elencazione della compagine sociale e la dichiarazione circa eventuali situazioni di controllo o di collegamento;

c) l'organigramma della SOA, comprensivo dei curriculum dei soggetti che ne fanno parte;

d) la dichiarazione del legale rappresentante, nei modi e con le

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Art. 11 - (Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate)

1. L'Autorità iscrive in apposito elenco le società autorizzate a svolgere l'attivit&ag

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Art. 12 - (Svolgimento dell'attività di qualificazione e relative tariffe)

1. Nello svolgimento della propria attività le SOA devono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge;

b) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare ed operare in modo da assicurare adeguata informazione;

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Art. 13 - (Autorizzazione di organismi di certificazione)

1. Gli organismi già accreditati al rilascio di certificazione dei sistemi di qualità,

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Art. 14 - (Vigilanza dell'Autorità)

1. L'Autorità, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera i), della Legge, vigila sul sistema di qualificazione, e a tale fine, anche effettuando ispezioni o richiedendo qualsiasi documento ritenesse necessario, controlla che le SOA:

a) operino secon

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Titolo III - Requisiti per la qualificazione
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Art. 15 - (Domanda di qualificazione)

1. Per il conseguimento della qualificazione le imprese devono possedere, oltre alla certificazione di sistema di qualità o alla dimostrazione della presenza di elementi significativi di cui all'articolo 8, comma 3, lettere a) e b), della Legge secondo la cadenza temporale prevista nell'allegato B, i requisiti stabiliti dal presente titolo.

2. L'impresa che intende ottenere l'attestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto con una delle SOA autorizzate.

3. La SOA svolge l'istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione, anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell'impresa istante, e compie la procedura di rilascio dell'attestazione ent

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Art. 15-bis - (Verifica triennale)

1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione; la SOA nei trenta giorni successivi compie l'istruttoria.

2. I requisiti di ordine generale necessari alla verifica triennale sono

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Art. 16 - (Controllo dell'Autorità sulle attestazioni)

1. Le determinazioni assunte dalle SOA in merito ai contratti stipulati dalle imprese per ottenere la qualifica

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Art. 17 - (Requisiti d'ordine generale)

1. I requisiti d'ordine generale occorrenti per la qualificazione sono:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;

b) assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'

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Art. 18 - (Requisiti di ordine speciale)

1. I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:

a) adeguata capacità economica e finanziaria;

b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;

c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;

d) adeguato organico medio annuo.

2. La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:

a) da idonee referenze bancarie;

b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all'articolo 22, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;

c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo.

3. La cifra di affari in lavori relativa alla attività diretta è comprovata: da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con la presentazione delle dichiarazioni annuali IVA; da parte delle società di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della rela

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Art. 19 - (Incremento convenzionale premiante)

1. Qualora l'impresa, oltre al possesso di uno dei requisiti del sistema di qualità di cui all'articolo 4, presenti almeno tre dei seguenti requisiti ed indici economico finanziari:

a) capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato

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Art. 20 - (Consorzi stabili)

1. Il consorzio stabile è qualificato sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita, in riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata, per la

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Art. 21 - (Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti)

1. Gli importi dei lavori ultimati, relativi a tutte le categorie individuate dalle tabelle di cui al

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Art. 22 - (Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati)

1. La cifra d'affari in lavori e gli importi dei lavori previsti rispettivamente all'articolo 18, comma 2, lettera b), e all'articolo 18, comma 5, lettera b), sono quelli realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.

2. Fino al 31 dicembre 2002 per la qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, gli importi previsti all'articolo 18, comma 5, lettera b), sono quelli realizzati nei migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione d

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Art. 23 - (Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero)

1 Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce:

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Art. 24 - (Lavori eseguiti dall'impresa aggiudicataria e dall'impresa subappaltatrice)

1. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese che hanno eseguito lavorazioni in regime di subappalto valgono i seguenti criteri:

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Art. 25 - (Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi)

1. L'attribuzione alle categorie di qualificazione individuate dalle tabelle di cui all'allegato A e relative ai lavori eseguiti per conto di stazioni appaltanti pubbliche, ovvero di soggetti comunque tenuti all'applicazione delle leggi in materia di lavori pubblici, viene effettuata con riferimento alla categoria prevalente richiesta nel bando di gara.

2. Per i lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione delle leggi sui

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Art. 26 - (Direzione tecnica)

1. La direzione tecnica è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico - organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da più soggetti.

2. I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, "di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso del diploma di geometra e di perito industriale edile "

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Art. 27 - (Casellario informatico)

1. Presso l'Osservatorio per i lavori pubblici è istituito il casellario informatico delle imprese qualificate. Il casellario è formato sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del presente Regolamento, e delle comunicazioni delle stazioni appaltanti previste dal Regolamento generale.

2. Nel casellario sono inseriti in via informatica per ogni impresa qualificata i seguenti dati:

a) ragione sociale, indirizzo, partita IVA e numero di matricola di iscrizione alla C.C.I.A.A.;

b) rappresentanza legale, direzione tecnica e organi con potere di rappresentanza;

c) categorie ed importi della qualificazione conseguita;

d) data di cessazione dell'efficac

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Art. 28 - (Requisiti per lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 Euro)

1. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento generale in materia di esclusione dalle gare, le imprese possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 Euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico - organizzativo:

a) importo dei

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Titolo IV - Norme transitorie
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Art. 29 - (Disciplina transitoria)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le imprese non ancora in possesso della qualificazione secondo il sistema previsto dai titoli I, II e III poss

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Art. 30 - (Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili o scorporabili)

1. La stazione appaltante indica nel bando di gara:

a) l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto;

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Art. 31 - (Appalti di importo superiore a 150.000 Euro ed inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP)

1. Alle procedure di affidamento di appalti di importo superiore a 150.000 Euro ed inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, i cui bandi sono pubblicati entro il 31 dicembre 2001, sono ammesse le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

a) c

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Art. 32 - (Appalti di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP)

1. Alle procedure di affidamento di appalti di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, i cui bandi sono pubblicati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono ammesse le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

a) cifra d'affari in lavori non inferiore a due volte e mezzo l'importo dell'appalto da affidare;

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Art. 33 - (Disposizioni finali)

1. L'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti del Ministero dei lavori pubblici assume la denominazione di Ispettorato generale per i contratti con il compito di provvedere, con l'attua

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Art. 34 - (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

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Allegato A

Premesse

- Ai fini delle seguenti declaratorie per «opera» o per «intervento» si intende un insieme di lavorazioni capace di esplicare funzioni economiche e tecniche.

- La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali, individuate con l'acronimo «OG», è conseguita dimostrando capacità di svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo l'attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti all'uso da parte dell'utilizzatore finale, siano necessarie una pluralità di specifiche lavorazioni. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi, specifica competenza nel coordinamento tecnico delle attività lavorative, nella gestione economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte le regole tecniche e amministrative che disciplinano l'esecuzione di lavori pubblici. Ciascuna categoria di opere generali individua attività non ricomprese nelle altre categorie generali.

- La qualificazione in ciascuna delle categorie specializzate, individuate con l'acronimo «OS», è conseguita dimostrando capacità di eseguire in proprio l'attività di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo realizzativo di un'opera o di un intervento e necessitano di una particolare specializzazione e professionalità. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi necessari alla completa esecuzione della lavorazione ed il possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

- La qualificazione nelle categorie che risultano dalla suddivisione di quelle previste dai DD.MM. 770/1982 e 304/1998 è conseguita qualora le lavorazioni realizzate con riferimento alle vecchie declaratorie riguardino lavorazioni previste dalle declaratorie del presente allegato.

- Le lavorazioni di cui alle categorie generali nonché alle categorie specializzate per le quali nell'allegata tabella «corrispondenze nuove e vecchie categorie» è prescritta la qualificazione obbligatoria, qualora siano indicate nei bandi di gara come parti dell'intervento da realizzare, non possono essere eseguite dalle imprese aggiudicatarie se prive delle relative adeguate qualificazioni.


Categorie opere generali

OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità.


OG 2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.


OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su «gomma», «ferro» e «aerea», qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo aerei ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.


OG 4: OPERE D'ARTE NEL SOTTOSUOLO

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione, mediante l'impiego di specifici mezzi tecnici speciali, di interventi in sotterraneo che siano necessari per consentire la mobilità su «gomma» e su «ferro», qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali strade di accesso di qualsiasi grado di importanza, svincoli a raso o in sopraelevata, parcheggi a raso, opere di sostegno dei pendii e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici nonché di armamento ferroviario occorrenti per fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel.


OG 5: DIGHE

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali che siano necessari per consentire la raccolta di acqua da effettuare per qualsiasi motivo, localizzati su corsi d'acqua e bacini interni, complete di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari all'efficienza e all'efficacia degli interventi nonché delle opere o lavori a rete a servizio degli stessi.

Comprende le dighe realizzate con qualsiasi tipo di materiale.


OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il «servizio idrico integrato» ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento.

Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all'utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti.


OG 7: OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali comunque realizzati, in acque dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilità su «acqua» ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende in via esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i pennelli, le piattaforme, i pontili, le difese costiere, le scogliere, le condotte sottomarine, le bocche di scarico nonché i lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli di protezione contro l'erosione delle acque dolci o salate.


OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA

Riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d'acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi d'acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari.

Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i bacini di espansione, le sistemazioni di foci, il consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la regimentazione idraulica delle acque superficiali, le opere di diaframmatura dei sistemi arginali, le traverse per derivazioni e le opere per la stabilizzazione dei pendii.


OG 9: IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono necessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile.


OG 10: IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all'utente finale di potenza elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o acc

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Allegato B - TABELLA REQUISITO QUALITÀ

Requisito

Classifica

Classifica

Classifica

Classifica


I e II

III, IV e V

VI e VII

VIII


(da 0 a 1 mld.)

( da 1 a 10 mld.)

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Allegato C - ELEMENTI SIGNIFICATIVI E TRA LORO CORRELATI DI SISTEMA QUALITÀ

1. Elementi di sistema qualità e manuale della qualità

La presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema qualità si considera raggiunta in una impresa quando sono presenti in essa le caratteristiche organizzative e le modalità operative specificate nel presente documento.

L'impresa dimostra di avere acquisito elementi significativi e tra loro correlati del sistema qualità, che sono riassunti in un manuale della qualità; questo costituisce anche strumento operativo per la loro applicazione e aggiornamento.

Il manuale della qualità, e quindi gli elementi di sistema qualità al quale esso corrisponde, fanno riferimento essenzialmente ad aspetti gestionali delle attività di impresa, attraverso una serie di procedure che riguardano tali aspetti.

La dichiarazione di esistenza di elementi di sistema qualità da parte degli organismi di certificazione è relativa ai suddetti aspetti gestionali dell'impresa, che li applicherà ai lavori delle diverse categorie per le quali l'impresa stessa intende qualificarsi.

Gli aspetti gestionali dell'attività di impresa vengono esaminati nel presente documento raggruppati per aree omogenee dal punto di vista organizzativo/operativo.

Si tratta di elementi tratti dalle norme UNI-EN-ISO 9000, riproposti in modo da corrispondere a un sistema qualità semplificato e facendo riferimento alle fasi organizzative e operative di una impresa di costruzioni.


2. Organizzazione dell'impresa, elementi di sistema qualità e loro controllo

PRINCIPIO GENERALE

L'impresa è dotata di una organizzazione che è funzionale alla sua attività, ed ha un sistema qualità semplificato, basato su elementi significativi e tra loro correlati tra quelli indicati nelle norme UNI EN ISO 9000, così come riproposti nel seguente documento.


ELEMENTI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE:

2.1 il vertice dell'impresa ha espresso e diffuso la volontà di operare in qualità, in un documento «Politica della qualità», che fa riferimento agli obiettivi e agli strumenti per ottenere lo scopo; la politica della qualità è contenuta nel manuale della qualità;

2.2 L'impresa ha una organizzazione descritta nel manuale della qualità mediante un organigramma funzionale ed una descrizione delle principali figure professionali che intervengono nel processo produttivo con ruoli e responsabilità;

2.3 Il vertice dell'impresa ha identificato un responsabile della qualità che ha competenza autorità e responsabilità per quanto concerne il funzionamento e l'applicazione dei sistema qualità aziendale; questo ruolo può essere assunto da una persona che abbia anche altre mansioni all'interno dell'impresa;

2.4 L'impresa ha messo a punto ed applica una procedura per tenere sotto controllo i documenti relativi al sistema qualità; il responsabile della qualità ha concordato il contenuto dei documenti con le persone coinvolte ed ha organizzato circolazione, archiviazione e aggiornamento dei documenti stessi;

2.5 L'impresa ha messo a punto ed applica procedure per il reclutamento del personale e per la formazione del personale stesso, laddove necessaria;

2.6 L'impresa ha individuato e formalizzato in una procedura le modalità per effettuare ispezioni interne finalizzate a verificare se le procedure sono seguite, se sono congrue con gli obiettivi prefissati, se ci sono possibilità di

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Allegato D - Certificato di esecuzione dei lavori

Certificato di esecuzione dei lavori

QUADRO A: DATI DEL BANDO DI GARA

STAZIONE APPALTANTE: ......................................... CODICE: .........................................

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ......................... INDIRIZZO: .............................

OGGETTO DELL'APPALTO: ................................................................................................

...............................................................................................................................................


IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO: lire ................................................................

(in cifre e lettere) ...................................................................................................................

................................................................................. euro .....................................................

CATEGORIA PREVALENTE: ...............................................................................................


LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO:

Lavorazione ..........................................................................................................................

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Allegato E

CB - Corrispettivo Base

Il corrispettivo spettante alle SOA per l'attività di attestazione è determinato in Euro con la seguente formula:

P = [C/12.500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R N5

dove:

C = Importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;

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Allegato F

L'incremento percentuale è dato da:

C1 = (30/3) * {[(p-0,15)/0,075]+[(a-0,02)/0,01]+ q}

ovvero

C2 = (30/3) * {[(r-0,10)/0,05]+[(a-0,02)/0,01]+ q}

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