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D. P.C.M. 25/01/2008

Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori.
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[Premessa]



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, che ha istituito il sistema di Istruzione e Formazione tecnica superiore (IFTS);

Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436, relativo al regolamento recante norme di attuazione del citato art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

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Capo I - Profili generali della riorganizzazione
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Art. 1. - Obiettivi

1. Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa e secondo le priorità della loro programmazione economica, il Sistema di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, è riorganizzato, in relazione a quanto previsto dalla legge n. 296/2006, art. 1, comma 631 e dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13, secondo le linee guida contenute nel presente decreto, di cui fanno parte integrante gli allegati a), b) e c).

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Art. 2. - Tipologie di intervento

1. La riorganizzazione di cui all'art. 1, comma 1, comprende le seguenti tipologie di intervento, con rifer

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Art. 3. - Integrazione degli interventi

1. Allo scopo di facilitare l'integrazione e il coordinamento degli interventi e delle relative risorse destinate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 nel qua

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Art. 4. - Caratteristiche dei percorsi

1. I percorsi riferiti all'offerta formativa di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) hanno le seguenti caratteristiche comuni:

a) sono progettati e organizzati in relazione all'esigenza di:

1 assicurare un'offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilità e modularità;

2 consentire percorsi formativi personalizzati per giovani ed adulti in età lavorativa, con il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale;

3 favorire la partecipazione anche degl

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Art. 5. - Certificazione e riconoscimento dei crediti formativi

1. Nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, la certificazione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori di cui al capo II e dei percorsi di cui al capo III è determinata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione a livello post-secondario e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli.

2. Per credito formativo acquisito nei percorsi di cui al presente decreto si intende l'insieme di comp

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Capo II - Istituti tecnici superiori (ITS)
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Art. 6. - Standard organizzativi delle strutture

1. Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa, gli ITS di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13, comma 2, possono essere costituiti sempreché previsti dai piani territoriali di cui all'art. 11 del presente decreto.

2. Gli ITS, che sono configurati secondo gli standard organizzativi di cui al comma 3, operano per f

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Art. 7. - Standard di percorso

1. Gli ITS realizzano percorsi finalizzati al conseguimento di diplomi di tecnico superiore relativi alle figure adottate con il decreto di cui all'art. 4, comma 3, allo scopo di rispondere a fabbisogni formativi diffusi sul territorio nazionale, con riferimento alle seguenti aree tecnologiche:

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Art. 8. - Certificazione dei percorsi

1. Ai fini del rilascio della certificazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte dell'istituto tecnico o professionale, ente di r

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Capo III - Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)
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Art. 9. - Standard dei percorsi

1. I percorsi IFTS, che sono programmati dalle regioni nell'ambito delle loro competenze esclusive in materia di programmazio

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Art. 10. - Modalità di accesso e certificazione dei percorsi

1. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, con il possesso di uno dei seguenti titoli:

- diploma di istruzione secondaria superiore;

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Capo IV - Piani territoriali
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Art. 11. - Adozione

1. I piani territoriali si riferiscono alle tipologie di intervento di cui all'art. 2 e sono adottati per ogni triennio dalle regioni, nell'ambito della programm

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Art. 12. - Finanziamento

1. Alla realizzazione dei piani di cui all'art. 11 concorrono stabilmente le risorse messe a disposizione dal ministero della pubblica istruzione a valere sul fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 875.

2. Ai fini dell'ammissibilità alle risorse del fondo di cui al comma 1, e della realizzazione dei percorsi di cui al capo III, resta fermo l'obbligo del cofinanziamento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per almeno il 30% dello stanziamento ad esse destinato sul fondo medesimo.

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Capo V - Monitoraggio e valutazione di sistema
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Art. 13. - Banca dati

1. Presso l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) &egra

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Art. 14. - Monitoraggio e valutazione

1. A livello nazionale, il ministero della pubblica istruzione, di concerto con il ministero del lavoro e della previdenza sociale, realizza un sistema di monitoraggio e di valutazione

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Capo VI - Disposizioni finali
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Art. 15. - Fase transitoria

1. Per il triennio 2007/2009, i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui al capo III, si attuano in relazione ai settori, alle figure di riferimento a livello nazionale e ai relativi standard, previsti dagli accordi in sede di conferenza unificata citati in premessa, anche ai fini della certificazione finale e al riconoscimento dei crediti.

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Art. 16. - Province autonome

1. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del prese

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Allegato A - Linee guida per la costituzione degli istituti tecnici superiori (ITS)

Premessa

Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa, gli istituti tecnici superiori possono essere costituiti, secondo le seguenti linee guida, solo se previsti dai piani di cui all'art. 11 del presente decreto.


1. Obiettivi

Gli istituti tecnici superiori operano, sulla base di piani triennali, negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, con i seguenti obiettivi:

assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure di tecnico superiore che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione alle aree strategiche per lo sviluppo economico del Paese;

sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all'art. 13, comma 2, della legge n. 40/2007, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;

sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;

diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;

stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori, nel rispetto delle competenze delle parti sociali in materia.


2. Standard organizzativo della struttura

Allo scopo di rendere stabile e organica l'integrazione tra soggetti formativi, enti locali e imprese in relazione ai predetti obiettivi, gli istituti tecnici superiori assumono la configurazione di f

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Allegato B - Istituti tecnici superiori: schema di statuto

Art. 1. Costituzione

È costituita una Fondazione denominata «Istituto tecnico superiore per ...» (Indicare il settore di riferimento: efficienza energetica; mobilità sostenibile; nuove tecnologie della vita; nuove tecnologie per il made in Italy; tecnologie innovative per i beni e le attività culturali; tecnologie della informazione e della comunicazione) con sede nella provincia di ...

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Ue.


Art. 2. Finalità

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, la Fondazione persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.

La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:

assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato;

sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all'art. 13, comma 2, della legge n. 40/2007, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;

sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;

diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;

stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.


Art. 3. Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività: ... (ad esempio, condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore sopra indicato; condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.; stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione; costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo; promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione; svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali).


Art. 4. Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;

dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;

dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.


Art. 5. Fondo di gestione

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Allegato C - I piani di intervento territoriali

In relazione a quanto già condiviso con l'accordo in sede di Conferenza unificata 25 novembre 2004, le regioni predispongono - avvalendosi dei Comitati per l'IFTS, tenendo conto degli indirizzi e dei programmi di sviluppo provinciali, e con i supporti ritenuti opportuni - le linee di programmazione dei piani triennali di intervento, con priorità per aree e settori del proprio territorio nelle quali siano individuate particolari esigenze connesse all'innovazione tecnologica e alla ricerca, in collaborazione con università, imprese, istituti superiori, organismi di formazione e centri di ricerca, fermo restando, per quanto riguarda gli istituti tecnici superiori, il riferimento alle aree di cui all'art. 7, comma 1.


1. Articolazione dei piani di intervento

Le regioni nella predisposizione dei piani regionali si riferiscono agli ambiti di intervento di seguito richiamati:

a) la costituzione, secondo le linee guida contenute nell'allegato a), degli istituti tecnici superiori di cui al Capo II;

b) la realizzazione dei percorsi di cui al Capo III;

c) l'attuazione delle misure di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).

Nel triennio 2007/2009 assumono rilievo anche le misure per realizzare il raccordo con gli interventi previsti dalla precedente programmazione 2004/2006 dei piani regionali di cui all'accordo in sede di Conferenza unifica

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