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D. Leg.vo 19/08/2016, n. 177

Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
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Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189;

Visto il

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Capo I - Ambito di applicazione
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Art. 1. - Oggetto

1. Il presente decreto disciplina, nell'ambito dell'unitaria attuazione dei principi di delega sulla riorganizzazione delle forze di

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Capo II - Razionalizzazione delle funzioni di polizia e dei servizi strumentali
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Art. 2. - Comparti di specialità delle Forze di polizia

1. La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza esercitano, in via preminente o esclusiva, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, compiti nei seguenti rispettivi comparti di specialità, ferme restando le funzioni rispettivamente attribuite dalla normativa vigente a ciascuna Forza di polizia, nonché le disposizioni di cui alla medesima legge:

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Art. 3. - Razionalizzazione dei presidi di polizia

1. Ferma restando la coordinata presenza della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e la garanzia di adeguati livelli di sicurezza e di presidio del territorio, nonché l'articolo 177 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121,

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Art. 4. - Razionalizzazione dei servizi navali

1. Ai fini dell'esercizio da parte del Corpo della guardia di finanza delle funzioni in mare ai sensi dell'articolo 2, sono soppresse le squadre nautiche della Polizia di Stato e i siti navali dell'Arma dei carabinieri, fatto salvo il mantenimento delle moto d'acqua per la vigilanza dei litorali e delle unità navali impiegate nella laguna di Venezia, nelle acque interne e nelle isole minori ove per

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Art. 5. - Gestione associata dei servizi strumentali delle Forze di polizia

1. Al fine di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso la razionalizzazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi, sono introdotti, nell'ambito di quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, processi di centralizzazione degli acquisti riguardanti beni e servizi delle Forze di polizia.

2. Le Forze di polizia, ferma restando la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi, in particolare tramite

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Art. 6. - Realizzazione sul territorio nazionale del servizio «Numero unico di emergenza europeo 112»

1. Ai fini della completa e uniforme realizzazione del numero unico di emergenza europeo 112 su tutto il territorio nazionale, attua

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Capo III - Assorbimento del corpo forestale dello stato
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Art. 7. - Assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri e attribuzione delle funzioni

1. Il Corpo forestale dello Stato è assorbito nell'Arma dei carabinieri, la quale esercita le funzioni già svolte dal citato Corpo previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, e ad eccezione delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 9, nonché delle funzioni attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 10 e delle attività cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 11.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, l'Arma dei carabinieri esercita le seguenti funzioni:

a) prevenzione e repressione delle frodi in danno della qualità delle produzioni agroalimentari;

b) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;

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Art. 8. - Riorganizzazione dell'Arma dei carabinieri in conseguenza dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 6, al fine di salvaguardare le professionalità esistenti, le specialità e l'unitarietà delle funzioni del Corpo forestale dello Stato, assorbito nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 7:

a) le funzioni di direzione, di coordinamento, di controllo e di supporto generale svolte dall'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato sono assolte dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, che si avvale della struttura organizzativa di cui al comma 2, dedicata all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 7;

b) l'organizzazione addestrativa e formativa del Corpo forestale dello Stato confluisce nell'organizzazione addestrativa dell'Arma dei carabinieri e assicura la formazione specialistica del personale dedicato all'assolvimento delle specifiche funzioni di cui all'articolo 7;

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Art. 9. - Attribuzione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di specifiche competenze del Corpo forestale dello Stato

1. In relazione a quanto previsto all'articolo 7, comma 1, ferme restando le attribuzioni delle regioni e degli enti locali, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono attribuite le seguenti competenze del Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi:

a) concorso con le regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei nelle attività di cui all’articolo

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Art. 10. - Attribuzione alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza di specifiche funzioni del Corpo forestale dello Stato

1. In relazione a quanto previsto all'articolo 7, comma 1, le seguenti funzioni svolte dal Corpo forestale dello Stato sono attribuite:

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Art. 11. - Disposizioni concernenti altre attività del Corpo forestale dello Stato

1. In relazione al riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare e all'attribuzione delle funzioni di cui agli articoli 7, 9 e 10, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede alle seguenti attività:

a) rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e i

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Art. 12. - Contingenti del personale del Corpo forestale dello Stato

1. In conseguenza delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 le dotazioni organiche dell'Arma dei carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza, rideterminate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge, sono incrementate delle unità corrispondenti al numero complessivo, per ruolo di appartenenza, di cui alla tabella A allegata al presente decreto. Un contingente, indicato nella stessa tabella, è assegnato, con corrispondente incremento della dotazione organica, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 11, sulla base dei criteri di cui al comma 2.

2. Il Capo del Corpo forestale dello Stato, con propri provvedimenti adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicati sul Bollettino ufficiale del medesimo Corpo, individua, per ruolo di appartenenza, sulla base dello stato matricolare e della ulteriore documentazione attestante il servizio prestato, l'Amministrazione, tra quelle indicate al comma 1, presso la quale ciascuna unità di personale è assegnata:

a) tenendo conto dell'impiego, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle unità dedicate all'assolvimento delle funzioni trasferite a ciascuna delle medesime Amministrazioni, e in particolare:

1) per le funzioni attribuite all'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 7:

 tutto il personale assegnato negli uffici, nei reparti e negli enti attraverso i quali sono esercitate le funzioni trasferite, ivi compreso quello in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria delle Procure della Repubblica, il quale permane nelle medesime sezioni per l'assolvimento delle specifiche funzioni in materia di illeciti ambientali e agroalimentari;

2) per le competenze attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 9:

 centri operativi antincendio boschivo (COAB);

 nuclei opera

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Art. 13. - Trasferimento di risorse logistiche, strumentali e finanziarie del Corpo forestale dello Stato

1. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e degli altri Ministri interessati, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati le risorse finanziarie, i beni immobili in uso ascritti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, gli strumenti, i mezzi, gli animali, gli apparati, le infrastrutture e ogni altra pertinenza del Corpo forestale dello Stato che sono trasferiti all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza, e sono stabilite le relative modalità di trasferimento.

1-bis. Gli alloggi di servizio connessi all’incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all’Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all’articolo 7 del presente decreto, sono attribuiti al personale dell’Arma dei carabinieri impiegato in t

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Capo IV - Inquadramento del personale del corpo forestale dello stato
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Art. 14. - Arma dei carabinieri

1. Al citato decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 664, è inserito il seguente:

«Art. 664-bis. (Alimentazione del ruolo forestale).- 1. Il reclutamento degli ufficiali del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare:

a) i cittadini italiani che non hanno superato il trentaduesimo anno di età e che sono in possesso dei requisiti generali previsti per gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, nonché del diploma di laurea magistrale o specialistica richiesto dal bando di concorso pertinente alla specifica professionalità del ruolo;

b) con riserva non superiore al venti per cento dei posti disponibili, i militari dell'Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli non direttivi e non dirigenti che non hanno superato il quarantesimo anno di età, che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» e sono in possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica richiesto dal bando di concorso.

2. I vincitori del concorso sono:

a) nominati tenenti con anzianità relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito;

b) ammessi a frequentare un corso di formazione.»;

b) all'articolo 666, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo forestale non può in ogni caso superare un ottavo della consistenza organica degli ufficiali inferiori di detto ruolo.»;

c) all'articolo 683, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, è stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale, il numero di posti degli ispettori da formare nelle relative specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso. A detto personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 973, comma 2-bis.»;

d) all'articolo 692, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, è stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale, il numero di posti dei sovrintendenti da formare nelle relative specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso. A detto personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 973, comma 2-bis.»;

e) all'articolo 708, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, è stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il numero di posti dei carabinieri da formare nelle relative specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso. A detto personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 973, comma 2-bis.»;

f) dopo l'articolo 737, è inserito il seguente:

«Art. 737-bis. (Corso di formazione per ufficiali del ruolo forestale).- 1. I tenenti del ruolo forestale sono ammessi a frequentare un corso di formazione, di durata non inferiore a due anni, al termine del quale è determinata una nuova anzianità relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso.»;

g) all'articolo 738, comma 3, dopo le parole «tecnico-logistico» sono inserite le seguenti: «e del ruolo forestale,»;

h) dopo l'articolo 765, è inserito il seguente:

«Art. 765-bis. (Corso di specializzazione per ispettori dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare). - 1. Gli ispettori arruolati nella riserva prevista all'articolo 683, comma 4-bis, al termine dei corsi di formazione di base di cui agli articoli 767 e 771, comma 3-bis, sono ammessi a frequentare un corso di specializzazione della durata non inferiore a sei mesi.»;

i) dopo l'articolo 776, è inserito il seguente:

«Art. 776-bis. (Corso di specializzazione per sovrintendenti dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare). - 1. I sovrintendenti arruolati nella riserva prevista all'articolo 692, comma 4-bis, al termine dei corsi di cui agli articoli 775 e 776, sono ammessi a frequentare un corso di specializzazione della durata non inferiore a tre mesi.»;

l) dopo l'articolo 783, è inserito il seguente:

«Art. 783-bis. (Corso di specializzazione per carabinieri dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare). - 1. I carabinieri arruolati nella riserva prevista all'articolo 708, comma 1-bis, al termine dei corsi di formazione di cui all'articolo 783, sono ammessi a frequentare un corso di specializzazione, della durata non inferiore a tre mesi.»;

m) all'articolo 800, comma 1, le parole «e tecnico-logistico» sono sostituite dalle seguenti «, tecnico-logistico e forestale» e la parola «3.797» è sostituita dalla seguente: «4.188»;

n) all'articolo 800, comma 2:

1) dopo la parola «ispettori» sono inserite le seguenti: «e dei periti»;

2) la parola «29.531» è sostituita dalla seguente: «30. 979»;

3) la parola «13.500» è sostituita dalla seguente: «13.920»;

4) dopo le parole «pubblica sicurezza» sono inserite le seguenti: «e periti superiori»;

o) all'articolo 800, comma 3:

1) dopo la parola «sovrintendenti» sono inserite le seguenti: «e dei revisori»;

2) la parola «20.000» è sostituita dalla seguente: «21.182»;

p) all'articolo 800, comma 4:

1) dopo la parola «carabinieri» sono inserite le seguenti: «e degli operatori e collaboratori»;

2) la parola «61.450» è sostituita dalla seguente: «65.464»;

q) all'articolo 821, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis) ruolo forestale.»;

r) all'articolo 823, comma 1:

1) lettera b), la parol

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Art. 15. - Personale che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. In relazione al transito di cui all'articolo 12 e per assolvere alle specifiche competenze di cui all'articolo 9, sono istituiti i ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come da tabella B allegata al presente decreto, nei quali è inquadrato, secondo le corrispondenze indicate nella predetta tabella, mantenendo la stessa anzianità di servizio e lo ste

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Art. 16. - Personale che transita nel Corpo della guardia di finanza

1. Il personale che transita nel Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 12, è inquadrato, a tutti gli effetti, nei corrispondenti ruoli e gradi del personale del medesimo Corpo,

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Art. 17. - Personale che transita nella Polizia di Stato

1. Il personale che transita nella Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 12, è inquadrato nei corrispondenti ruoli e qualifiche del personale del

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Capo V - Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali
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Art. 18. - Disposizioni transitorie e finali

1. L'Arma dei carabinieri succede nei rapporti giuridici attivi e passivi del Corpo forestale dello Stato, ivi compresi quelli derivanti dalla sottoscrizione delle convenzioni relative alla sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale e dei contratti individuali di lavoro stipulati con il personale assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, fatte salve le convenzioni di collaborazione con amministrazioni ed enti pubblici rientranti negli ambiti funzionali di cui agli articoli 9, 10 e 11 per le quali subentrano le amministrazioni ivi indicate.

2. In deroga all'articolo 13-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni di legge, di regolamento e di decreto di natura non regolamentare vigenti che fanno riferimento a funzioni, compiti e attività del Corpo forestale dello Stato e attribuiti ai sensi del presente decreto, devono intendersi riferite all'Arma dei carabinieri, se non rientranti tra quelle devolute al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato, al Corpo della guardia di finanza e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi degli articoli 9, 10 e 11.

3. Con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 13, comma 1, è individuata anche l'Amministrazione statale che subentra nei contratti di locazione, comodato o cessione a qualsiasi titolo di immobili sedi del personale trasferito all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato, al Corpo della guardia di finanza e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi degli articoli 7, 9, 10 e 11. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni destinatarie dei beni recedono dai contratti relativi agli immobili che non risultano necessari all'espletamento dei compiti istituzionali, anche in deroga alle eventuali clausole difformi previste contrattualmente. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. L'Arma dei carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono autorizzati ad adottare i provvedimenti occorrenti per il mantenimento dell'aeronavigabilità continua degli aeromobili trasferiti ai sensi dell'articolo 13, comma 1.

5. N11 In prima applicazione, i provvedimenti e i protocolli di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 2, 4, commi 2 e 3, e 5, commi 2 e 3, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e trovano applicazione dal 1° gennaio 2017. Entro il medesimo termine, al fine di rafforzare gli interventi di razionalizzazione volti ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni, anche mediante un efficace e omogeneo coordinamento informativo, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i vertici delle altre Forze di polizia adottano apposite istruzioni attraverso cui i responsabili di ciascun presidio di polizia interessato, trasmettono alla propria scala gerarchica le notizie relative all'inoltro delle informative di reato all'autorità giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale.

6. Al fine di eliminare progressivamente duplicazioni o sovrapposizioni di strutture operative, logistiche ed amministrative assicurando il mantenimento di adeguati livelli di presidio dell'ambiente, del territorio, delle acque e della sicurezza agroalimentare, fino al 31 dicembre 2024 i provvedimenti di istituzione e di soppressione di comandi, enti e altre strutture ordinative dell'Arma dei carabinieri, di qualunque livello ed organizzazione, connessi con il procedimento di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, sono adottati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, previo assenso del Ministro della difesa, che si pronuncia di concerto con i Ministri dell'interno, delle politiche agricole alimentari e forestali nonché dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. In relazione al riassetto dei comparti di specialità e alla razionalizzazione dei presidi di polizia di cui agli articoli 2 e 3, al fine di realizzare una omogenea e funzionale copertura sul territorio nazionale delle articolazioni periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208.

8. Nelle more dell'attribuzione delle funzioni del Corpo forestale dello Stato all'Arma dei carabinieri, le funzioni di ispettore e di agente fitosanitario, di cui agli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono esercitate, rispettivamente, dal personale dei ruoli dei periti e dei revisori del Corpo forestale dello Stato dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette funzioni sono svolte sotto il coordinamento funzionale del Servizio fitosanitario nazionale.

9. Il personale appartenente ai ruoli dei periti, revisori e operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato giudicato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, permanentemente non

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Art. 19. - Disposizioni finanziarie

1. I risparmi di spesa derivanti dagli articoli 3, 4, 5 e 7, al netto degli oneri di cui agli articoli 4, comma 5, 7, comma 3, 16 e 17 del presente decreto, pari a 7.970.000 euro per l'anno 2016, a 58.375.240 euro per l'anno 2017 e a 56.262.593 euro annui

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Art. 20. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermo restando che i provvedimenti concernenti l'attribuzion

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Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

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