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Circ. Min. Lavoro e Pol. Soc. 12/10/2015, n. 26

D.Lgs. n. 151/2015 recante "disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di lavoro e pari opportunità" - articolo 22 (modifica di disposizioni sanzionatorie in materia di lavoro e legislazione sociale) - indicazioni operative.
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[Premessa]



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Maxisanzione per il lavoro “nero”

L'art. 22, comma 1, del decreto legislativo sostituisce il comma 3 dell'art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002), già modificato in più occasioni nel corso degli anni.

In questo caso, l'intervento del Legislatore non incide sulla condotta integrante la fattispecie illecita, atteso che il comportamento sanzionato resta “l'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con l'esclusione del datore

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La procedura di diffida

La disposizione reintroduce la diffidabilità della maxisanzione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004. Ai fini della regolarizzazione della violazione, fermi restando i connessi adempimenti formali (istituzione ovvero compilazione LUL, consegna lettera di assunzione, comunicazione al Centro per l'impiego ecc.), si prevede:

a) la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell’orario non superiore al 50%, o con contratti a tempo pieno e determinato dì durata non inferiore a tre mesi;

b) il mantenimento in servizio dei lavoratori oggetto di regolarizzazione per un periodo non inferiore a "tre mesi".

Va subito chiarito che la stipulazione di tali contratti è sottratta, evidentemente, alle eventuali connesse agevolazioni già previste dalla vigente disciplina (prima fra tutte quella di cui all'art. 1, commi 118 e 119, della L. n. 190/2014), attesa peraltro la violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 che subordina l'accesso ad eventuali benefici “normativi e contributivi” anche al rispetto degli “altri obblighi di legge”.

Nei confronti dei lavoratori irregolari trovati "ancora in forza" al momento dell'accesso ispettivo, si ottempera alla diffida nel termine complessivo di 120 giorni dalla notifica del verbale unico, mediante la dimostrazione, da parte del datore

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Lavoratori regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo a quello prestato “in nero”

Il Legislatore fa salva, in riferimento a taluni contenuti della diffida, l'ipotesi in cui i "risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo" a quello prestato “in nero”. Trattasi, in sostanza, della precedente fatti

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Diffida ora per allora

Il personale ispettivo ammetterà direttamente il trasgressore al pagamento della sanzione amministrati

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Violazioni connesse e regime intertemporale

La norma, in caso di contestazione della maxisanzione, esclude l'applicazione delle ulteriori sanzioni di cui all'art. 19, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 276/2003 relative alla mancata comunicazione obbligatoria e alla mancata consegna della lettera di assunzione, nonché delle sanzioni relative alle vi

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Provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale

La disposizione modifica gli importi delle somme aggiuntive dovute ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale nella misura di euro 2.000 per le sospensioni conseguenti all'impiego di lavoratori "in nero" e di euro 3.200 per le ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza.

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Condizioni per la revoca del provvedimento

In riferimento alle ulteriori condizioni di legge necessarie ai fini della revoca, deve ritenersi che la regolarizzazione dei lavoratori in "nero" vada effettuata di norma mediante le tipologie contrattuali indicate dalla disciplina in materia di maxisanzione (contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario non superio

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Libro Unico del Lavoro, prospetto paga, assegni familiari

II Legislatore modifica la disciplina sanzionatoria in materia di LUL, prospetto paga

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Libro unico del Lavoro

In riferimento al LUL, viene riformulato il comma 7 dell'art. 39 del D.L. n. 112/2008 prevedendo, per le condotte di omessa o infedele registrazione dei dati, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 1.500.

La sanzione è aumentata nei seguenti termini:

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Prospetti paga

Anche l'art. 5 della L. n. 4/1953 (relativo alla mancata o ritardata consegna, ovvero; all'omessa o inesatta registrazione sul prospetto paga) è riformulato mediante la previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 900. La sanzione è aumentata in ragione del numero dei lavoratori coinvolti o del periodo interessato

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Assegni familiari

Infine, viene riformulato il comma 2 dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (omessa corresponsione degli assegni familiari), pr

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