FAST FIND : NR30038

Ord. Comm. Del.R. Lombardia 30/07/2013, n. 27

Rettifiche ed integrazioni dell’ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”.
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TESTO DEL DOCUMENTO



IL COMMISSARIO DELEGATO


Richiamate la proprie Ordinanze:

- n. 13 del 20 febbraio 2013 R “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”, pubblicata con il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL)- Serie Ordinaria n. 10 del 5 marzo 2013

- n. 19 del 19 giugno 2013 R inerente la modifica dei termini di presentazione istanze e rimodulazione finanziaria alla succitata ordinanza n. 13/2013, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) - Serie Ordinaria n. 26 del 28 giugno 2013.

Preso Atto delle domande di contributo sinora presentate sulle diverse attività ammissibili, che vedono il sostanziale esaurimento delle risorse dedicate al ristoro dei danni di cui all’art. 2, comma 2°, lettera E. della succitata Ordinanza n. 13/2013.

Valutata l’opportunità di apportare modifiche alla summenzionata Ordinanza, anche al fine di garantire la possibilità erogazione dei contributi garantendo equità e parità di trattamento dei soggetti danneggiati dal sisma nei diversi territori regionali.


DISPONE


Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

A. Di procedere alla modifica dell’Ordinanza Commissariale 20 febbraio 2013 n. 13 “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012” come di seguito indicato:

1. nelle premesse, dopo il penultimo capoverso viene aggiunto: “Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012, n. 19 del 19 giugno 2013: “Modifica dei termini di presentazione istanze e rimodulazione finanziaria all’ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”.

2. nelle premesse, all’ultimo capoverso sono eliminate le parole “rinviando a successivo analogo provvedimento la definizione degli altri termini per l’accesso ai contributi stessi”.

3. all’articolo 1, comma 3°, il periodo “Tali soggetti potranno richiedere i Contributi a condizione che venga data dimostrazione dell’utilizzo produttivo, ancorché parziale, in proprio o da parte di terzi, mediante contratto di locazione e/o affitto e/o comodato d’uso regolarmente registrato nell’arco dei 36 mesi antecedenti il sisma, e venga confermata la destinazione ad attività produttiva dell’immobile.” è integralmente sostituito con “Tali soggetti potranno richiedere i Contributi a condizione che venga data dimostrazione dell’utilizzo produttivo - ancorché in modo parziale - e venga confermata la destinazione ad attività produttiva dell’immobile stesso dopo l’eventuale ristoro del danno. Tale utilizzo può avvenire in proprio ovvero da parte di terzi; in quest’ultimo caso la dimostrazione dell’utilizzo deve avvenire mediante esibizione di un contratto di locazione ovvero di affitto ovvero di comodato, valido alla data del sisma o comunque attivo nei 36 mesi antecedenti il sisma stesso. L’utilizzo quale sede di attività produttiva può altresì essere dimostrato mediante esibizione di visura camerale, utenze o polizze assicurative intestate all’attività produttiva esercitata nell’immobile oggetto della richiesta di contributo.”.

4. all’articolo 1, comma 5°, le parole “Tutti i richiedenti” sono sostituite con “Tutte le imprese richiedenti”.

5. all’articolo 2, comma 2°,

- alla lettera C, dopo le parole “la ricostituzione” sono aggiunte le parole “o il riconoscimento dei danni”;

- alla lettera E le parole “i danni economici” sono sostituite con le parole “il riconoscimento dei danni economici”;

6. all’articolo 2, comma 9°, la parola “b)” è sostituita con “B.”;

7. all’articolo 2, al comma 13°, lettera C le parole “5% dei costi per gli interventi di ricostituzione delle scorte, dei prodotti IGP e DOP e per le delocalizzazioni temporanee.” sono sostituite con le parole “5% dei costi per gli interventi per le scorte, per i prodotti IGP e DOP e per le delocalizzazioni temporanee”;

8. all’articolo 5, sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 3°, nel secondo periodo, dopo le parole “Tabella A,” sono aggiunte le parole “D,E ed F” e le parole “alla stessa Tabella” sono sostituite con “alle stesse Tabelle”;

- al comma 4°, dello stesso articolo le parole “all’Allegato 2, Tabella A” sono sostituite con le parole “all’Allegato 2, Tabelle A, D, E ed F”;

- l’intero comma 7° è così sostituito: “I costi convenzionali di cui alle Tabelle in allegato 2 della presente ordinanza sono comprensivi sia delle opere strutturali che delle finiture necessarie. I valori in tabella sono espressi al netto dell’IVA;”;

- al comma 9° le parole “in caso di varianti in aumento rimane fermo il limite del contributo concesso per ogni edificio, senza alcuna ulteriore valutazione.” sono sostituite con le parole “le varianti che comportano un aumento di contributo, debitamente motivate e approvate dal nucleo di valutazione del SII, dovranno essere contenute entro 1/5 dell’importo degli interventi già ammessi a contributo e comunque entro il limite del danno riconosciuto in perizia.”;

- al comma 10°, le parole “Il richiedente dovrà allegare copia del contratto in essere al 29 maggio 2012” sono sostituite con le parole “Tale condizione può essere acquisita con un atto tra le parti, antecedente alla data della perizia e alla data di inizio lavori, successivo e integrativo del contratto valido al momento del sisma. Il richiedente dovrà allegare copia del contratto in essere al 29 maggio 2012 o documenti comprovanti l’uso come previsti dal precedente art.1, comma 3.”;

- al comma 11°, sono soppresse le parole “ad esclusivo uso uffici, alberghi, agriturismi, commercio, artigianato.”;

- al comma 12°, le parole “Tabelle A, B, E ed F dell’Allegato 2 e alla superficie preesistente o a quella effettivamente realizzata se inferiore. Dovrà essere comunque presentato il computo metrico dell’intervento di riparazione, rafforzamento locale, miglioramento sismico o della nuova costruzione di cui al presente articolo, riferito sia al progetto di delocalizzazione sia al progetto di recupero di cui sopra.” sono sostituite con le parole “Tabelle A, B, D, E ed F dell’Allegato 2 e alla superficie preesistente o a quella effettivamente realizzata se inferiore. Nel suddetto caso la domanda dovrà inoltre contenere il computo metrico estimativo della nuova costruzione. Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra il costo dell’intervento della nuova costruzione ed il costo convenzionale riferito alle Tabelle di cui all’Allegato 2) alla presente Ordinanza, rapportato alla superficie complessiva dell’edifico oggetto di demolizione.”

- è aggiunto il comma: “13. Si precisa inoltre che, ai fini della concessione dei contributi sugli immobili, non sono ammesse domande che prevedano esclusivamente interventi di rimozione di carenze strutturali di cui all’art. 3 comma 8 lettere a) e b) del d.l. n. 74/2012.”;

9. all’articolo 6, sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 2°, la parola “finalizzati” è sostituita con le parole “e dovranno essere finalizzate”;

- al comma 4 alla fine è aggiunto il periodo “Sono compresi nei costi di ricostituzione delle scorte i costi di smaltimento delle scorte danneggiate e - in relazione alle scorte di semilavorati e prodotti finiti - i costi direttamente imputabili - attraverso adeguata documentazione - al ciclo produttivo di ricostituzione delle scorte stesse, quali a titolo esemplificativo i consumi di energia elettrica, acqua, gas.”.

10. all’articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1° tra la parola “delocalizzazione” e le parole “delle attività produttive” è aggiunta la parola “te

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