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Com. Dir.R. Piemonte 30/05/2013

Chiarimenti sull’applicazione delle disposizioni transitorie di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 89 della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia".
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[Premessa]



Ai Settori della Direzione Programmazione strategica, Politiche territoriali ed Edilizia

Alle Direzioni regionali

Ai Comuni della Regione Piemonte

Alle Province della Regione Piemonte

Loro sedi


Premessa

Con l’approvazione della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 R "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia" e con la sua successiva entrata in vigore, avvenuta il 12 aprile u.s.,

- è stato aggiornato il quadro di riferimento della pianificazione territoriale e paesaggistica, assegnando un nuovo ruolo al piano territoriale regionale e al piano paesaggistico regionale;

- è stato modificato il sistema di formazione e approvazione degli strumenti della pianificazione provinciale, con il riconoscimento del Consiglio provinciale quale organo competente all’approvazione del piano;

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1. Procedimento previsto dalla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della l.r. 3/2013, per gli strumenti urbanistici e loro varianti con approvazione della Regione

1.1. fase comunale dell’iter:

1.1.1. I Comuni che, avendo avviato il procedimento formativo dello strumento urbanistico, come dianzi indicato, anteriormente alla data del 12 aprile 2013 e che non abbiano ancora controdedotto alle osservazioni pervenute secondo quanto previsto dalla l.r. 56/1977 prima della modifica, possono proseguire e concludere la procedura ai sensi della l.r. 56/1977 nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della l.r. 3/2013 oppure possono decidere di convocare la 1° conferenza di copianificazione e valutazione sulla proposta tecnica di progetto preliminare secondo quanto innovato con la l.r. 3/2013, per l’esame degli elaborati del progetto preliminare, che in tal caso svolge il ruolo di proposta tecnica del progetto preliminare.

La conferenza di copianificazione e valutazione:

- se, a seguito dell’analisi del progetto preliminare, non ritiene necessarie modifiche ai documenti pubblicati, con l’esclusione di quelle meramente formali, decide di considerare valide le pubblicazioni effettuate, di consentire al Comune di controdedurre, modificando ove necessario gli elaborati e definendo la proposta tecnica del progetto definitivo, e di convocare la 2° conferenza di copianificazione e valutazione;

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2. Procedimento previsto dal titolo IV bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, come introdotto dalla legge regionale n. 1 del 26 gennaio 2007 “Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”

2.1. I Comuni che hanno concluso la 1° conferenza di pianificazione e stanno predisponendo il progetto preliminare o lo hanno già adottato o hanno già avviato la 2° conferenza, proseguono e concludono preferibilmente la procedura ai sensi della l.r. 56/1977 (come modificata dalla l.r. 1/2007)

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3. Procedimento previsto dalla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, per le varianti agli strumenti urbanistici approvati dal comune ai sensi dell’articolo 17, comma 7

Con riferimento alle varianti parziali previste dall’articolo 17, comma 7 della l.r. 56/1977 nel testo vigente prima dell’entr

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4. Contenuti formali della deliberazione

A mero titolo collaborativo si ricorda che l’approvazione degli strumenti urbanistici avviati p

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Altri procedimenti

In relazione al procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi si ricorda che:

- come previsto dall’articolo 5, comma 13, l. b) della legge 106/2011, la l.r. 3/2013 ha attribuito a

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