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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ord. Comm. Del.R. Lombardia 20/02/2013, n. 15
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- Ord. Comm. Del. R. 18/09/2013, n. 29
- Ord. Comm. Del. R. 19/06/2013, n. 20
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DI REGIONE LOMBARDIA
assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» (in seguito d. l. n. 74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto; Visto l’art. 5 della l. 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»; Visto il decreto del Ministero dell’Economia del 1 giugno 2012 «Sospensione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo»; Visto il comma 4 dell’art. 1 del d.l. n. 74/2012, convertito con modificazioni ed integrazioni nella l. n. 122/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della l. n. 225/1992; |
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Articolo 1 bis - (Soggetti titolati a richiedere il contributo) |
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Articolo 2 - (Condizioni per la concessione dei contributi)1. Al fine di consentire un rapido rientro nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 20 o del 29 maggio 2012, è concesso un contributo a favore dei soggetti indicati al precedente art. 1 bis per la riparazione, il rafforzamento locale delle strutture e delle parti comuni dell’edificio in cui è presente almeno un’unità immobiliare per la quale sussistano le seguenti caratteristiche: - assenza di certificazione comunale di inagibilità precedente alla data del sisma - non deve essere stata accatastata come collabente precedentemente alla data del sisma, né doveva essere fatiscente, insicura e degradata per mancata o carente manutenzione, e quindi non utilizzabile a fini abitativi o produttivi - destinata, alla data del 20 o 29 maggio 2012, ad abitazione dei soggetti indicati all’art. 1 bis o di affittuari con contratto di locazione registrato in data antecedente al sisma o di comodatari - oggetto di ordinanza comunale di inagibilità temporanea (totale o parziale), recuperabile con misure di pronto intervento. I suddetti contributi possono essere concessi anche alle eventuali attività produttive in esercizio di cui al comma 5 presenti nell’edificio residenziale e parimenti danneggiate dal sisma, ed escluse dai contributi ai sensi del comma 7 dell’art. 2 dell’ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013. Inoltre i contributi possono essere concessi per i fabbricati rurali strumentali la cui struttura è riconducibile a quella edilizia ordinaria in muratura, cemento armato o mista, agibili alla data del sisma, ed oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità temporanea o parziale, al cui interno non siano rappresentati danni alle attività economiche, come descritte dall’art. 2 comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell’ordin |
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Articolo 3 - (Determinazione del contributo concedibile)Per l’esecuzione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale, così come definiti al punto 8.4.3 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al d.m. 14 gennaio 2008, è concesso un contributo riconosciuto nelle percentuali indicate nei successivi commi 6, 7, 8 e 9. N3 2. Il costo ammissibile a contributo si ottiene “come” N6 minore importo tra: - il costo dell’intervento, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del Prezzario delle Opere Pubbliche di Regione Lombardia, “e/o” N28 in base al Prezzario ANCE delle Opere Edili della provincia di Mantova o di Cremona, validato dalle rispettive Camere di Commercio “ovvero, in assenza di una quotazione sui citati prezzari, in base al Prezzario della Regione Emilia Romagna” N26 o, in mancanza, dall’analisi dei prezzi come disciplinato dall’art. 32 comma 2 del d.p.r. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs 163/2006, al lordo delle spese tecniche e dell’IVA se non recuperabile; e - l’importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale di 370 euro/mq più IVA, se non recuperabile, per la superficie complessiva dell’unità immobiliare fino a 120 mq. Per le superfici superiori a 120 mq e fino a 200 mq. il costo convenzionale si riduce a 200 euro/mq più IVA, se non recuperabile, ed ulteriormente a 100 euro a mq più IVA, se non recuperabile, per le superfici eccedenti i 200 mq. “Nel caso di unità immobiliari destinate ad attività produttive non si applicano le riduzioni del costo convenzionale per classi di superfici.” N8 3. “Le opere ammesse a contributo riguardano le unità immobiliari e le relative pertinenze.” N27 Per superficie complessiva si intende la superficie utile dell’unità immobiliare, compresa la superficie delle pertinenze e con l’inclusione della superficie delle parti comuni di collegamento verticale (vani ascensori, scale, e relativi pianerottoli) per la quota millesimale di competenza, calcolate una sola volta come proiezione s |
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Articolo 4 - (Presentazione delle domande)1. Dalla pubblicazione dell’Ordinanza e fino al 30 novembre 2014, al fine di richiedere i contributi di cui alla presente ordinanza, i soggetti legittimati individuati all’articolo 1-bis, debbono presentare, in forma di prenotazione, apposita comunicazione diretta al Sindaco del Comune nel quale è ubicato l’edificio danneggiato. N25 2. La domanda dovrà poi essere presentata esclusivamente tramite la sua compilazione e validazione sull’applicativo sul sito web «www.sismamantova.regione.lombardia.it», a far tempo dalla data in cui sarà reso disponibile l’aggiornamento conforme alla presente ordinanza e comunque entro il 31 dicembre 2014. Della disponibilità dell’applicativo aggiornato sarà data comunicazione, a cura del Soggetto Attuatore di cui all’ordinanza 51/2014, mediante avviso pubblico. Al fine di stabilire la data di ricevimento della domanda si terrà conto della data in cui la stessa è stata validata sul suddetto applicativo. I Sindaci provvedono ad un’ampia divulgazione del predetto termine anche mediante appositi avvisi pubblici. N25 3. Per gli edifici costituiti da unità immobiliari di proprietari diversi, la domanda è presentata dall’amministratore del condominio, ove esistente, ovvero da altro soggetto all’uopo delegato in forma libera dagli stessi proprietari. 4. Qualora vengano accertate carenze nella compilazione della domanda, il Comune, entro trenta giorni dalla presentazione della stessa, richiede per una sola volta le necessarie integrazioni che debbono essere prodotte entro e non oltre dieci giorni successivi al ricevimento della richiesta, a pena di “rigetto dell’istanza” N6. “I termini per l’istruttoria della domanda, in caso di richiesta di integrazione, si intendono interrotti sino alla ricezione delle integrazioni richieste.” N8 N41 5. La domanda, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prevista dall’art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, deve indicare: a. i tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza; |
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Articolo 5 - (Concessione del contributo ed inizio dei lavori)1. Le opere di riparazione e di miglioramento sismico di cui alla presente ordinanza sono attuati con intervento diretto e la presentazione della domanda, completa dei documenti di cui all’art. 4 e delle autorizzazioni previste dalla disciplina vigente costituisce, nei casi che ricorrono, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi della legge n. 122/2010, nonché deposito del progetto delle opere strutturali. 2. Il Comune, entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della domanda, “verifica la conformità dell’intervento alla “normativa” N28 urbanistica, rilascia il |
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Articolo 6 - (Obblighi a carico dei beneficiari del contributo)1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito il mutamento della destinazione d’uso in atto al momento del sisma prima di due anni dalla data di completamento degli interventi disciplinati dalla presente ordinanza, a pena di decadenza dal contributo e di rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. Ai soli fini dell’ammissibilità al contributo e limitatamente agli ambiti che la pianificazione urbanistica vigente identifica come territorio urbanizzato, non è considerato mutamento di destinazione d’uso quello verso altri usi già dichiarati compatibili dallo strumento urbanistico comunale vigente. “Il contributo concedibile è il minore tra i due contributi determinati in funzione delle destinazioni d’uso.” N27 2. Il proprietario che dovesse alienare l’immobile a soggetti diversi da parenti o affini fino al “secondo” N28 grado o dall’affittuario o dal comodatario residente alla data del sisma, prima della data di ultimazione degli interventi di |
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Articolo 7 - (Esecuzione dei lavori)1. I lavori devono essere ultimati entro diciotto mesi dalla data di comunicazione di concessione del contributo a pena di decadenza dello stesso. 2. A richiesta dei propri |
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Articolo 8 - (Erogazione del contributo)1. Il contributo è erogato dall’istituto di credito prescelto dal richiedente tra quelli che hanno aderito alla convenzione stipulata tra ABI e Cassa Depositi e Prestiti del 17 dicembre 2012, subordinatamente all’accoglimento della domanda di finanziamento. 2. È consentita l’erogazione di un’anticipazione di un importo, nei tempi e nei modi indicati di seguito: a. ai tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione: 80% della quota parte di contributo agli stessi destinato, al fine di remunerare le attività già svolte. L’importo rimanente relativo alle spese per prestazioni professionali sarà proporzionalmente ripartito nei SAL nel rispetto delle percentuali previste al comma 3. L’anticipazione è richiesta alla presentazione della domanda di contributo, allegando le copie delle fatture pro-forma dell’importo corrispondente all’80% della quota parte di contributo (IVA compresa, se non detraibile) e dichiarazione di avvenuta sottoscrizione di contratto. L’autorizzazione al pagamento di questa quota di contributo avviene contestualmente alla emissione dell’ordinanza di assegnazione del contributo. Secondo le disposizioni contenute nel successivo comma 3, in seguito al completamento della attività istruttoria della domanda di contributo, ma prima della autorizzazione al pagamento, i tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione dovranno inviare al Comune le fatture relativa alla liquidazione richiesta; b. all’impresa affidataria: il 10% del contributo ammesso sull’importo dei lavori. La relativa compensazione avviene al saldo. La richiesta di anticipazione è contenuta nella domanda di contributo ed è subordinata all’emissione dell’ordinanza di concessione del contributo. In caso di richiesta di anticipazione, alla domanda di contributo devono essere allegati: copia della nota riepilogativa dell’importo anticipato corrispondente al 10% del contributo (IVA compresa, se non detraibile), dichiarazione di avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto, copia di polizza fideiussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell’interesse dell’impresa affidataria dei lavori, a favore del richiedente, di importo almeno pari all’ammontare dell |
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Articolo 9 - (Interventi già iniziati)1. Nel caso di interventi “di riparazione, rafforzamento locale” N5 iniziati prima della data di pubblicazione sul BURL della presente Ordinanza le spese sostenute dal richiedente antecedentemente al “11 marzo 2014” N28, possono essere ammesse a contributo, nei limiti stabiliti dall’ordinanza n. 8 del 12 dicembre 2012 «Interventi sugli immobili di edilizia abitativa, iniziati o realizzati nelle more dell’adozione delle relative Ordinanze di indi |
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Articolo 10 - (Controlli)1. Al fine di garantire l’osservanza delle norme di cui alla presente ordinanza, il Comune vigila sulla |
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Articolo 11 - (Esclusione dai contributi)1. Sono esclusi dal contributo della presente ordinanza gli immobili costruiti |
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Articolo 12 - (Norma finanziaria)1. Per l’attuazione della presente ordinanza, sulla base del numero delle schede Ra.S.Da. (C1) presentate e delle schede AeDES rilevate e classificate con esito � |
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Articolo 13 - (Norme finali)1. Qualora fossero emanate eventuali norme dello Stato per la concessione d |
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Allegato A - «Istruzioni tecniche per l’esecuzione degli interventi di ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo con esito di agibilità «E». |
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