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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ord. Comm. Del.R. Lombardia 20/02/2013, n. 13
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DI REGIONE LOMBARDIA
Assunte, a norma dell’art. 1, comma 2, del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» (in seguito d. l. n. 74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto; Visto l’art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» (in seguito l. n. 225/1992); Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 recante «Sospensione, ai sensi dell’art. 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo»; (in seguito d.m. 1 giugno 2012); Visto il comma 4 del citato art. 1 del d.l. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all’art. 5, comma 2, della l. n. 225/92; Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del d.l. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa «avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi»; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 74/2012; Visto l’art. 67 septies del d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla |
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TITOLO I - SOGGETTI AMMISSIBILI E CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEL DANNO |
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Articolo 1 - Soggetti richiedenti1. Possono richiedere i contributi previsti (di seguito i «Contributi»), le imprese, appartenenti a tutti i settori (industriali, dei servizi, commerciali, artigianali, turistiche, agricole, agrituristiche, zootecniche, professionali), secondo la definizione di cui all’art. 1 dell’Allegato I al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 Agosto 2008, situate nei Comuni della Provincie di Mantova e Cremona i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 così come individuati dall’art. 1 del d.l. n. 74/2012, integrato dall’art. 67 septies del |
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Articolo 2 - Condizioni per il riconoscimento dei danni e tipologia degli interventi di ripristino1. Il presupposto necessario individuato dall’art 3, d.l. n. 74/2012 per la concessione dei Contributi, è che gli interventi di cui ai successivi commi siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell’attività produttiva in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili. 2. Al fine di consentire il riavvio delle attività economiche, che sono state danneggiate dagli eventi sismici, nonché il recupero degli immobili produttivi, i Contributi saranno concessi per lo svolgimento delle seguenti attività: A. la riparazione con rafforzamento locale, il ripristino con miglioramento sismico degli immobili danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti, volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l’attività dell’impresa; B. la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l’attività dell’impresa, compresi impianti e macchinari; |
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Articolo 3 - I contributi1. I Contributi regolati nella presente Ordinanza sono i seguenti: A. per gli interventi indicati alle lettere A) immobili, B) beni mobili, C) scorte connesse all’attività di impresa e D) delocalizzazioni di cui al precedente art. 2 comma 2, i contributi sono quelli previsti ai sensi dell’art.3 bis del D.L. n. 95/2012 e relativo Protocoll |
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Articolo 4 - Soggetto Incaricato dell’Istruttoria - SII1. L’ammissione ai Contributi sarà effettuata con provvedimento del Commissario, che si avvarrà per l’istruttoria delle domande di una Struttura dedicata denominata Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII). Il SII che assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 4 della L. 241/1990 e ss. mm. ha il compito, tra gli altri, di esaminare l |
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Articolo 5 - Determinazione dei danni e dei costi relativi agli immobili1. I costi relativi agli immobili ammissibili ai Contributi accertati sulla base della perizia giurata di cui al successivo art. 11 e del progetto di riparazione, ripristino o ricostruzione, sono pari al minore importo tra: A. il costo dell’intervento, determinato al lordo delle spese tecniche e al netto dell’IVA, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del vigente prezzario delle opere pubbliche di Regione Lombardia, nonché in base al Prezzario opere edili della Camera di Commercio di Cremona e di Mantova, rispettivamente per i territori di competenza. Ove i prezzi relativi alle voci inerenti all’intervento non siano previsti nei citati prezzari deve provvedersi con l’analisi dei prezzi come disciplinato dall’art. 32 comma 2 del d.p.r. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs 163/2006, al lordo delle spese tecniche e al netto dell’IVA; e B. l’importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale di cui alle Tabelle A, B, C, D, E ed F dell’Allegato 2 (differenziato per livello di danno, per tipo di intervento e per caratteristiche dell’immobile) per la superficie netta dell’immobile dove si svolgono le attività. Per i soggetti richiedenti per i quali l’IVA non è detraibile, al valore di costo così determinato e per la determinazione dei costi relativi agli immobili ammissibili ai Contributi, è aggiunta l’IVA. N30 2. La superficie netta massima riconosciuta è quella destinata per l’attività produttiva al momento del sisma e contenuta nella perizia giurata. Nell’ambito degli interventi di ripristin |
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Articolo 6 - Determinazione dei danni e dei costi relativi ai beni mobili strumentali e alle scorte e ai prodotti IGP e DOP1. Nel caso di interventi volti a ristabilire la piena funzionalità dei beni mobili strumentali necessari per l’attività dell’impresa, compresi impianti e macchinari, di cui al precedente art. 2, comma 2 lett. B), danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, la valutazione del danno sarà effettuata sulla base della perizia giurata di cui al successivo art. 11. Se gli interventi riguardano beni in leasing, locazione o comodato d’uso, i Contributi potranno essere concessi a favore del conduttore del bene, qualor |
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Articolo 7 - Determinazione dei costi ammissibili a contributo per le delocalizzazioni1. Nel caso di delocalizzazione “temporanea” N11 delle attività produttive, di cui all’ art. 3, comma 1 lett. f) del d.l. 74/2012, la valutazione dei danni, da effettuarsi sulla base della perizia giurata di cui al successivo art. 11, si basa sui costi sostenuti per la localizzazione temporanea delle attività in aree o zone o anche in sito che permettano la continuità produttiva. 2. Ai fini del rimborso vengono considerate ammissibili le seguenti spese, sostenute nella nuova sede succe |
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Articolo 8 - Indennizzi assicurativi1. In presenza di copertura assicurativa, i Contributi sono riconosciuti fino a un valore massimo pari alla differenza tra i costi complessivi, sostenuti ed ammissibili sulla base di quanto previsto dai precedenti artt. 5 e 6, e gli indennizzi assicurativi corrisposti o da corrispondersi da parte delle Compagnie di assicurazioni; in tal caso il contributo, fatta salva la percentuale massima di rimborso sui costi ammissibili prevista dalla presente Ordinanza, può consentire la copertura del 100% del costo necessario per gli interve |
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TITOLO II - MODALITÀ CON CUI COMPROVARE I DANNI SUBITI AI FINI DELL’AMMISSIONE AI CONTRIBUTI |
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Articolo 9 - Documentazione comprovante i danni subiti e i programmi di ripristino1. I soggetti richiedenti indicati nell’art. 1 dovranno produrre, con un livello di approfondimento adeguato in riferimento al danno subito, ai fini dell’ammissione ai Contributi, la seguente documentazione obbligatoria: A. Interventi relativi agli immobili: I. una relazione descrittiva e particolareggiata contenente il progetto di demolizione e ricostruzione, riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico su cui viene richiesto il contributo redatto sulla base della normativa tecnica di cui al d.m. 14 gennaio 2008; II. una relazione descrittiva degli interventi strutturali sui beni immobili contenente: • i particolari costruttivi; • il computo metrico estimativo relativo ai lavori di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione redatto sulla base del prezzario opere pubbliche di Regione Lombardia, nonché in base al Prezzario opere edili della Camera di Commercio di Cremona e di Mantova, rispettivamente per i territori di competenza, al lordo delle spese tecniche e dell’IVA, se non recuperabile. Ove i prezzi relativi alle voci inerenti l’intervento non siano previsti nei citati prezzari “, è possibile utilizzare voci presenti in prezzari delle altre Province/Regioni colpite dal sisma,” N6 dovrà provvedersi con l’analisi dei prezzi come disciplinato dall’art. 32 comma 2 del DPR n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del |
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Articolo 10 - Presentazione delle domande1. I soggetti richiedenti indicati nell’art. 1 dovranno presentare la domanda di contributo - resa nella forma di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa» (in seguito D.P.R. n. 445/2000) - tramite la compilazione e validazione della stessa sull’applicativo appositamente predisposto e disponibile dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia sul sito web www.sismamantova.regione.lombardia.it, entro la data del «31 dicembre 2014,» N25 (al fine di stabilire la data di ricevimento della domanda si terrà conto della data in cui la stessa è stata validata sul suddetto applicativo). 2. La domanda compilata sull’applicativo web dovrà inoltre contenere: A. la descrizione dell’azienda e dell’attività svolta oppure la descrizione del solo immobile e della sua destinazion |
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Articolo 11 - Perizie giurate1. Le perizie giurate da allegare alla domanda, redatte dai professionisti abilitati incaricati della progettazione degli interventi, dovranno essere redatte con riferimento a: A. interventi relativi ai beni immobili; B. interventi relativi ai beni mobili strumentali; C. interventi relativi alle scorte distrutte e/o danneggiate; D. interventi relativi alla delocalizzazione; E. danni subiti ai prodotti IGP e DOP in fase di maturazione. 2. Le perizie giurate relative alle varie tipologie di interventi dovranno descrivere in modo esauriente, con adeguata documentazione tecnica e fotografica, l’ubicazione, il nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi calamitosi, i beni danneggiati, il costo relativo al ripristino o al riacquisto dei beni danneggiati, la quantificazione del danno subito |
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Articolo 12 - Verifica delle domande e criteri di valutazione1. Le domande presentate ai sensi del precedente art. 10 saranno sottoposte, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse attestato come descritto al precedente art. 10 comma 5, ad una prima istruttoria formale da parte del SII, finalizzata a verificare la presenza dei requisiti di ammissibilità e la loro completezza. Il SII richiede le integrazioni necessarie che dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta. “Nel caso in cui entro i suddetti 30 giorni le integrazioni richieste non siano pervenute al SII, la domanda di contributo si intende decaduta.”N10 Il SII rigetta le domande nel caso in cui vengano riscontrate gravi incompletezze o carenze dei dati necessari alla valutazione. Il termine di 30 giorni è da considerarsi interrotto qualora il |
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Articolo 13 - Entità e tipologie di contributo concedibile1. Per gli interventi sugli immobili di cui all’art. 2 comma 2 lettera A) della presente Ordinanza e per gli interventi di delocalizzazione definitiva ai sensi degli artt. 12 e 13 bis del d.l. 74/2012 è concesso un contributo pari al 100% del costo ammissibile “di cui all’art. 5” N5, comma 1 a valere sulle risorse dell’art. 3 bis del d.l. n. 95/ |
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Articolo 14 - Termine di esecuzione dei lavori su beni immobili1. Gli interventi di cui all’art. 2, comma 2, lett. A) di riparazione, rafforzamento locale e di miglioramento sismico che si eseguono contestualmente e che sono funzionali al ripristino dell’agibilità sismica ed alla verifica di sicurezza, devono essere completati entro “i termini individuati all’articolo 5 comma 6”N41 a pena di revoca del contributo ai sensi e in applicazione del successivo art. 24 della presente Ordinanza. In tale caso il contributo dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali maturati. 2. Gli interventi di demolizione e ricostruzione o quelli di miglioramento sismico eseguiti successivamente e separatamente da quelli di cui al comma precedente devono essere completati entro “i termini individuati a |
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Articolo 15 - Riparazione e riacquisto di beni mobili strumentali e ricostituzione delle scorte1. Gli interventi di cui all’art. 2, comma. 2, lett. B) della presente Ordinanza, che beneficiano di contributi, devono essere completati entro il “i termini individuati all’articolo 5 comma 6” N41 a pena di decadenza del contributo concesso. In tale caso il contributo dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali maturati. |
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TITOLO III - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI |
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Articolo 16 - Erogazione dei contributi per gli interventi relativi agli immobili e alle delocalizzazioni definitive1. Il contributo relativo agli interventi sugli immobili viene erogato, direttamente dall’istituto di credito prescelto all’atto della presentazione della domanda, sulla base delle disposizioni fornite dal SII “, ovvero dalla Struttura Commissariale” N37. 2. L’erogazione del contributo potrà avvenire secondo le seguenti modalità: A. erogazioni per stati di avanzamento fino ad un massimo dell’80% del contributo inizialmente assegnato, nel numero massimo di 3, asseverati dal direttore dei lavori e debitamente comprovati da documentazioni di spesa e relative eventuali quietanze di pagamento delle spese sostenute; B. l’erogazione del saldo, a ultimazione degli interventi, avverrà dietro presentazione della restante documentazione di spesa e relative eventuali quietanze di pagamento; C. erogazione in un’unica soluzione, qualora gli interventi siano stati già interamente realizzati, dietro presentazione della documentazione di spesa e delle relative quietanze di pagamento delle spese “se già sostenute”N37 |
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Articolo 17 - Erogazione del contributo per gli interventi relativi ai beni mobili strumentali all’attività1. Il contributo relativo agli interventi relativi ai beni mobili strumentali all’attività viene erogato direttamente dall’istituto di credito prescelto all’atto della presentazione della domanda “, ovvero dalla Struttura Commissariale”N37. 2. L’erogazione del contributo potrà avvenire secondo le seguenti modalità: A. erogazioni per stati di avanzamento fino ad un massimo dell’80% del contributo inizialmente assegnato, nel numero massimo di 3, asseverati dal tecnico incaricato e debitamente comprovati da documentazioni di spesa ed eventualmente relative quietanze di |
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Articolo 18 - Erogazione del contributo relativo agli interventi sulle scorte, di delocalizzazione temporanea e di riconoscimento dei danni ai prodotti IGP e DOP1. Il contributo relativo agli interventi di ripristino delle scorte e di delocalizzazione viene erogato al beneficiario previa istruttoria da parte del SII. 2. L’erogazione del contributo potrà avvenire secondo le seguenti modalità: A. erogazioni per stati di avanzamento fino ad un massimo dell’80% del contributo inizialmente assegnato, nel numero massimo di 3, asseverati dal tecnico incaricato e debitamente comprovati da documentazioni di spesa e relative |
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Articolo 19 - Contributi in conto interessi o in conto canoni per gli interventi di ripristino scorte e di delocalizzazione |
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Articolo 20 - Interventi già iniziati1. Le spese sostenute per gli interventi ammessi ai sensi dell’art. 2, iniziati prima dell’entrata in vigore della presente Ordinanza, possono essere ammesse a contributo, nei limiti stabiliti dalla presente Ordinanza, purché essi siano stati eseguiti per le finalità di ricostruzione e ripristino di cui all’art. 2 della presente Ordinanza, la domanda contenga tutte le informazioni e la documentazione richiesta, le perizie giurate dei progettisti e dei tecnici incaricat |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI |
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Articolo 21 - Obblighi1. I costi sostenuti per il ripristino o la ricostruzione di immobili produttivi saranno considerati ammissibili previo impegno dei soggetti richiedenti i Contributi a: A. completare i lavori e a mantenere inalterata la destinazione dell’immobile ad attività produttiva per due anni dal completamento degli interventi; B. nel caso in cui tali richiedenti siano persone fisiche, essi sono altresì tenuti a dimostrare, l’effettiva utilizzazione dell’immobile produttivo in proprio o da parte di terzi, impegnandosi ad inviare copia dei contratti di locazione o di affitto d’azienda conclusi nei successivi due anni dal completamento dei lavori indennizzati. 2. I costi sostenuti per il ripristino o l’acquisto di beni mobili strumentali saranno considerati ammissibili previo impegno dei soggetti richiedenti i Contributi a: |
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Articolo 22 - Controlli e qualificazione degli operatori economici1. Al fine di garantire l’osservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza, il Commissario Delegato provvede, con apposito atto, a regolare “e ad attuare” N6 le attività di controllo, anche con metodo a campione, sugli interventi ese |
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Articolo 24 - Esclusione dai contributi, revoca e successiva rinuncia1. Sono esclusi dal contributo i soggetti che non presentano i requisiti di ammissibilità di cui all’Allegato 1 della presente Ordinanza. 2. Sono esclusi dal contributo della presente Ordinanza gli immobili costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale. 3. Il Commissario Delegato potrà procedere alla revoca dei contributi concessi nel caso di: |
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Articolo 26 - Norma finanziaria1. Le risorse disponibili, per la concessione dei contributi di cui alla presente ordinanza, sono quantificate: |
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Articolo 27 - Invio alla Corte dei Conti1. L’invio della presente Ordinanza alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità. |
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Allegato 1 - Requisiti di ammissibilitàPossono presentare domanda le imprese di qualunque tipologia, settore, dimensione così come definite dall’all. 1 del Regolamento CE n. 800/2008. Esse devono possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti: a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, fatti salvi i casi di esonero previsti dalla legge; b) essere attive e non essere sottoposte a procedure di fallimento; c) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adem |
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Allegato 2
TABELLA A - COSTI CONVENZIONALI PER TIPOLOGIA DI DANNEGGIAMENTO DEGLI IMMOBILI A DESTINAZIONE PRODUTTIVA
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