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Circ. Ass.R. Sicilia 01/02/2013, n. 221

Direttiva in materia di gestione integrata dei rifiuti. Legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 integrata e modificata dalla legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3.
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[Premessa]



Al dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti

Ai sindaci dei comuni siciliani

Ai presidenti delle province siciliane

Alle associazioni di comuni e province rappresentate nella conferenza regione – autonomie locali

Alle società d’ambito in liquidazione degli ex ATO rifiuti

Alle prefetture della Sicilia

e, p.c. al presidente della regione siciliana

Agli assessori regionali

Alla Corte dei Conti - sezione di controllo per la Sicilia

Alla procura regionale della Corte dei Conti

Al comando regionale della guardia di finanza

Al comando regionale dell’arma dei carabinieri

Alle direzioni distrettuali antimafia della Sicilia


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1. Quadro organizzativo

Il presente documento costituisce la prima direttiva in materia, emanata dall’Assessore ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 R e successive modifiche e integrazioni.

La recente integrazione legislativa disposta con la legge regionale n. 3/2013 R ha individuato l’assetto massimo teorico per l’organizzazione del ciclo di gestione integrato dei rifiuti in Sicilia ed in particolare:

1. Ambito di programmazione: Il bacino di programmazione identifica il livello territoriale per l’esercizio delle funzioni di indirizzo, pianificazione, programmazione e costituisce il punto di riferimento della governance del servizio e dei diversi attori istituzionali e gestionali dello stesso.

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2. Adempimenti di breve periodo
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2.1 Quadro di riferimento

Il quadro normativo di riferimento recentemente novellato dalla legge regionale n. 3/2013 prevede in estrema sintesi

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2.2 Attività da porre in essere entro il 31 marzo 2013

Il quadro delineato al punto precedente pone in carico agli EE.LL. l’obbligo di legge di:

1. Istituire le società di regolamentazione;

2. Adottare il Piano d’ambito;

3. Adottare, in coerenza con il Piano d’ambito, i piani di intervento e regolamentazione del servizio di raccolta per gli eventuali ARO;

4. Istituzione del monitoraggio dati in materia di gestione dei rifiuti.

Istituire le società di regolamentazione

In ordine al punto 1) si rammenta che la costituzione delle SRR, “per la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale”, è un obbligo di legge discendente dall’art. 6 della legge regionale n. 9/2010 e s.m.i..

Essendo ormai spirati i termini previsti dall’art. 7 della legge regionale n. 9/2010 (per la costituzione delle SRR e per l’elezione degli organi delle stesse), è fatto obbligo agli EE.LL. che non vi abbiano provveduto di costituire entro e non oltre il 15 febbraio 2013 le società di regolamentazione in argomento.

Ritiene questo Assessorato che, in ragione della mancata costituzione delle SRR, verrebbe a determinarsi una paralisi nella attuazione delle disposizioni normative sancite dalla legge regionale n. 9/2010 (impossibilità di adozione del piano d’ambito, dei piani di intervento e la definitiva cessazione delle pregresse gestioni degli ATO in liquidazione).

In buona sostanza, verrebbe a configurarsi la violazione degli adempimenti di cui alle lettere a), b), c), d), comma 1, dell’art. 14 della legge regionale n. 9/2010, in conseguenza della quale potrebbe legittimamente attivarsi la procedura prevista dal successivo comma 2 del citato art. 14.

Entro il citato termine perentorio del 15 febbraio 2013 dovranno improrogabilmente essere adottati gli atti costitutivi e relativi statuti di tutte le SRR ed in tal senso, al fine di consentire una più snella strutturazione generale delle stesse, potrà essere adottato lo schema di statuto di società consortile a responsabilità limitata con capitale sociale minino pari a euro 10.000,00 con facoltà di nomina di un amministratore unico ovvero del Presidente con funzioni di amministratore delegato, se in presenza di consiglio di amministrazione. A tal proposito va precisato che per soci delle SRR devono intendersi i comuni consorziati e non già i sindaci; in conseguenza, la carica di amministratore non può corrispondere con la figura fisica di sindaco, ma solo con chi dal comune viene designato quale amministratore, il cui potere di nomina appartiene all’assemblea dei soci delle SRR. Ne consegue che le previsioni statutarie, di cui al comma 1 dell’art. 18 dello schema di statuto s.p.a. e al comma 1 dell’art. 17 dello schema di statuto s.r.l., devono intendersi non conformi al disposto di cui all’art. 6, comma 4, d

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3. Raccomandazioni sulle attività private discendenti da procedure di gara o di affidamento in regime di concessione o di autorizzazione di servizi in materia di gestione dei rifiuti.
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- Gestione dei servizi di conferimento

I servizi erogati nell’ambito della gestione integrata dei rifiuti (raccolta, spazzamento, trasporto, recupero, conferimento), sia nella attuale configurazione che nella nuova architettura disegnata dalla legge regionale n. 9/2010 e s.m.i., si inseriscono nel concetto più ampio di servizi essenziali per la collettività amministrata dai comuni in ragione delle norme di attuazione dell’art. 117 lett. p) della Costituzione, così come ribadito dall’art. 4 della citata legge regionale n. 9/2010, e rafforzato dal recente intervento legislativo. Ne deriva che la gestione integrata dei rifiuti non potrà mai determinare situazioni di pericolo sociale in termini di igiene pubblica, sanità pubblica e danno ambientale.

Conciliare l’indubbia rilevanza sociale di un servizio così importante per la collettività amministrata, con la corretta tutela della libera iniziativa d’impresa, propria di un servizio a rilevanza economica, richiede una consapevole e responsabile attività di tutti gli attori coinvolti.

Ovvero, da un lato i soggetti pubblici, in primo luogo i comuni titolari della funzione fondamentale e della responsabilità di gestione corretta del servizio e, dall’altro, gli operatori economici con le legittime aspettative discendenti dalla regolare esecuzione dei contratti di affidamento.

In tale contesto, la pesante situazione finanziaria dei comuni, nonché l’attuale fase di transizione dalle cessande società d’ambito in liquidazione alle nuove SRR, con la possibile gestione diretta da parte dei comuni, impone una fase moratoria, durante la quale la Regione siciliana procederà con interventi finanziari finalizzati alla restituzione di un minimale livello di liquidità del sistema di gestione integrata dei rifiuti ex art. 19, comma 2 bis, della citata legge regionale n. 9/2010.

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4. Sistema di monitoraggio dell’attuazione della direttiva sul ciclo integrato dei rifiuti
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– Dati periodici società e consorzi in liquidazione ex 27 ATO

Per le attuali società d’ambito in liquidazione dei 27 ATO antecedenti alla legge regionale n. 9/2010 il dipartimento regionale delle acque e dei rifiuti provvederà, per il tramite del Servizio osservatorio regionale dei rifiuti, a richiedere senza indugio alle società d’ambito, copia dei seguenti documenti, che dovranno essere prodotti entro e non oltre il 28 febbraio 2013:

Bilancio al 31 dicembre 2009 (Bilancio, Nota integrativa e Relazione sulla gestione, Verbale di assemblea

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– Dati periodici Comuni

Entro il 28 febbraio 2013 i comuni, secondo un format inviato dal dipartimento per le acque ed i rifiuti, dovranno fare pervenire copia debitamente compilata e firmata dal segretario generale e dal ragioniere generale o responsabile del servizio finanziario del comune dalla quale si evinca:

Data di deliberazione del consiglio comunale di adesione all’SRR di riferimento;

Dati bilancio consuntivo 2009 relativi a:

- Capitolo bilancio spese società d’ambito (previsione, impegni e pagamenti);

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5. Il Piano regionale dei rifiuti

Fermo restando il Piano attualmente approvato, il dipartimento regionale per le acque e per i rifiuti provvederà entro il 31 maggio 2013 a disporre la riedizione del piano con l’aggiornamento dei Piani d’ambito (ATO) e dei Piani di intervento (ARO) approvati dalle SRR e con la finalità di:

- Assicurare l’autosufficienza degli ATO – occorre una individuazione puntuale sia in termini di servizi che su base infrastrutturale che assicuri nel breve e medio/lungo periodo la sostenibilità della struttura dell’ATO in termini di autosufficienza;

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Conclusioni

La presente direttiva, e gli eventuali successivi aggiornamenti, intendono porre a regime la funzione di indirizzo in capo alla Regione siciliana in uno alla funzione di gestione, controllo e verifica in capo agli EE.LL. siciliani ed alle istituende SRR.

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