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Circ. Ag. Territorio 28/09/2012, n. 4/T

Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 - Consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale – Consultazioni personali – Modifiche alla Tabella dei tributi speciali catastali e alla Tabella delle tasse ipotecarie. Prime indicazioni.
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[Premessa]



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1. Premessa

Come noto, il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44

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2. Le novità in tema di accesso alle banche dati ipotecaria e catastale

Fra le novità introdotte dal Decreto, si segnalano, innanzitutto, le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter dell’articolo 6, che recano previsioni in materia di consultazione della banca dati ipotecaria e catastale da parte delle Pubbliche Amministrazioni e degli Agenti della riscossione.

In particolare, è previsto che:

le Agenzie fiscali e gli Agenti della riscossione, per l’espletamento dei propri compiti istituzionali, accedono, anche con modalità telematiche, in esenzione da tributi e oneri, ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale e dell’anagrafe immobiliare integrata, gestite dall&

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3. Modifiche alla Tabella dei tributi speciali catastali

È opportuno evidenziare, innanzitutto, che l’art. 6, comma 5-septies, del Decreto ha modificato il Titolo III della tabella A allegata al decreto legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, concernente i tributi speciali catastali (di seguito: Tabella dei tributi).

Con tale intervento, in particolare, è stato sostituito il numero d’ordine 2.2 della Tabella dei tributi, relativo alla presentazione delle dichiarazioni di nuova costruzione ovvero di variazione. È stato inoltre inserito il numero d’ordine 3-bis, concernente la consultazione degli atti catastali.

Le suddette previsioni acquistano efficacia dal 1° ottobre 2012 (cfr. comma 5-undecies). Pertanto, a partire da tale data, è soggetta al pagamento dei tributi la visura dei seguenti atti del catasto:

- atti cartacei (registri di partita,

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4. Modifiche alla Tabella delle tasse ipotecarie

L’articolo 6, comma 5-decies, del Decreto, modificando il numero d’ordine 6 della Tabella delle tasse ipotecarie (di seguito: Tabella delle tasse), allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 R, dispone che per il rilascio dell’elenco soggetti sono dovuti anticipatamente euro 0,15 per ogni soggetto com

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5. Consultazioni “personali”
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5.1 Nozione

In considerazione della rilevanza dell’intervento normativo, appare preliminarmente opportuno delineare il corretto ambito applicativo delle disposizioni esentative in argomento, al fine di chiarire quali consultazioni possano considerarsi “personali”, nell’accezione presa in considerazione dal legislatore.

È innanzitutto opportuno evidenziare che, con la previsione di cui all’articolo 6, comma 5-quater, la titolarità attuale dell’immobile è stata individuata come specifico requisito di carattere soggettivo per la spettanza del beneficio fiscale.

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5.2 Le modalità di richiesta

Al fine di consentire agli Uffici le necessarie verifiche in ordine alla spettanza dell’esenzione, il richiedente persona fisica dovrà esibire, all’atto della richiesta, un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 R.

Per quanto concerne i soggetti privi, in tutto o in parte, della capacità di agire (minori, interdetti, inabilitati, etc.), la richiesta pu&og

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5.3 Profili operativi

Sotto un profilo più direttamente operativo, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Nelle more dell’emanazione del provvedimento di cui al comma 5-quinquies dell’articolo 6 del Decreto, l’ispezione ipotecaria e la visura catastale “personali” possono essere eseguite solo presso gli Uffici provinciali dell’Agenzia.

Nei regi

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Allegato 1 - TRIBUTI SPECIALI CATASTALI

(in vigore dal 1° ottobre 2012)


N. d’ordine

OGGETTO

Tariffa in Euro

Note

1

Certificati, copie ed estratti delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali conservati presso gli uffici:



1.1

per ogni certificato, copia o estratto.

16,00

Per i certificati richiesti dai privati per comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale e di quella sulla pubblica istruzione, è dovuto il diritto fisso di euro 4.

1.1.1

Oltre all’importo dovuto ai sensi del precedente punto 1.1, per ogni quattro elementi unitari richiesti, o frazioni di quattro, presenti nei rispettivi elaborati:

4,00

Il tributo non si applica ai primi quattro elementi ed alle fattispecie diverse da quelle elencate.


- particella, per gli estratti e le copie autentiche dalle mappe e dagli abbozzi;


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Allegato 2


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