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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.P. Trento 22/12/2009, n. 3110
Deliberaz. G.P. Trento 22/12/2009, n. 3110
Deliberaz. G.P. Trento 22/12/2009, n. 3110
- Delib. G.P. 20/07/2012, n. 1539
- Delib. G.P. 02/08/2013, n. 1632
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Testo del provvedimentoIl Relatore comunica: Con decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. R sono state emanate le disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 R (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), di seguito denominato “Regolamento”. In esso vengono disciplinati, tra l’altro, i requisiti minimi di prestazione energetica per l'edilizia, i criteri e le modalità per il rilascio della certificazione energetica, i criteri e le modalità di promozione della formazione delle professionalità che concorrono al processo di certificazione. Con successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 2446 sono state approvate le prime disposizioni attuative del Regolamento (artt. 7 e 8) in merito ai criteri e alle modalità per il riconoscimento degli Organismi di abilitazione (allegato A), allo schema di convenzione per la regolazione dei rapporti fra l’OdA e la Provincia (allegato B), alla fissazione dell’entità delle tariffe per l’iscrizione nell’elenco dei certificatori (allegato C), ai criteri e alle modalità per lo svolgimento delle verifiche a seguito dei corsi di formazione (allegato D), ai criteri e alle modalità di gestione dell’elenco dei soggetti certificatori abilitati (allegato E). Nell’art. 6 del Regolamento sono contenute le disposizioni in merito all’attestato di certificazione energetica. In particolare l’attestato deve riportare il fabbisogno specifico globale di energia primaria, il fabbisogno specifico per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda per uso igienico sanitario, la stima delle emissioni di CO2 e la classe energetica di appartenenza; deve inoltre essere compilato ed asseverato dal soggetto certificatore secondo le modalità definite dalla Giunta provinciale. L'attestato infine deve essere trasmesso in copia al comune -anche con procedure telematiche -contestualmente alla dichiarazione di fine lavori e costituisce parte integrante del libretto di fabbricato di cui al capo III del titolo IV della legge provinciale n. 1 del 2008. L'attestato di certificazione ene |
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Allegato H - Criteri e modalità per la compilazione del certificato energetico per gli edifici di cui all’art. 5, comma 1 e comma 1bis delle “Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)”, approvate con d.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e s.m.i..Disposizioni generali 1) L’attestato di certificazione energetica, in seguito denominato ACE, compilato, asseverato e rilasciato dal soggetto certificatore deve essere redatto in conformità ai modelli approvati dalla Giunta provinciale. 2) Il titolare del titolo edilizio, comunque denominato, o il proprietario, o il detentore dell'immobile affida l’incarico di redigere l’ACE ad un soggetto certificatore, iscritto negli elenchi dei professionisti abilitati di cui all’art. 8 del Regolamento. 3) La procedura per l’avvio, la compilazione e il rilascio dell’ACE è esperita esclusivamente per via telematica, attraverso il portale informatico predisposto dall’Organismo di abilitazione. La procedura è identificata da un numero di protocollo e/o codice alfanumerico che deve essere riportato sull’ACE. Durante un primo periodo transitorio, le informazioni che concorrono al rilascio dell’ACE devono essere inserite manualmente nelle apposite maschere rese accessibili dal portale dell’Organismo di abilitazione. 4) Concluso il periodo transitorio, le informazioni che concorrono al rilascio dell’ACE dovranno essere generate e trasmesse all’Agenzia provinciale per l’energia insieme alla documentazione di progetto e ai dati di calcolo che hanno determinato i risultati della certificazione. Con apposito provvedimento del Dirigente dell’Agenzia provinciale per l’energia saranno definite le caratteristiche dei files di trasmissione, in formato XML, saranno fissati i dettagli sulla documentazione da trasmettere, sulle altre modalità informatiche e sui tempi di entrata in vigore del sistema a regime. 5) Nei casi di edifici di nuova costruzione, di sostituzione edilizia, di demolizione e ricostruzione, di ampliamenti dei volumi superiori del 20 per cento del volume dell’edificio esistente limitatamente al volume nuovo, di ristrutturazione dell’intero edificio (articolo 5, comma 1 del Regolamento) a partire dalla data individuata con deliberazione della Giunta provinciale, è fatto obbligo per il progettista di depositare in all |
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Allegato I - Modifiche ed integrazioni all’Allegato A alle “Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)”, approvato con d.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e s.m.i..6. Impianto di ventilazione e tenuta all’aria Per gli edifici di cui all’art. 4, comma 3 del Regolamento, il cui progetto prevede inizialmente la classe energetica A+, ai fini della certificazione, è obbligo misurare la permeabilità all’aria dell’involucro edilizio. La verifica di tenuta all’aria tramite il Blower door test, metodo che permette di valutare il flusso di ricambio dell’aria dell’involucro edilizio, deve essere effettuata secondo UNI EN 13829 metodo A (prova di edificio in uso). Il valore massimo da rispettare è pari a: a. n50,lim = 1,5 h(-1), quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata fino al 31 dicembre 2013; |
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