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L. R. Abruzzo 08/08/2012, n. 40

Promozione e sviluppo del sistema produttivo regionale.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 22/08/2022, n. 22
- L.R. 31/07/2018, n. 23
- L.R. 20/08/2015, n. 22
- L.R. 23/12/2014, n. 46
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CAPO I - Disposizioni generali.
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Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La Regione Abruzzo, con la presente legge, in conformità alla normativa europea e nell'ambito delle potestà e delle competenze regionali secondo le disposizioni del Titolo V della parte II della Costituzione, disciplina e promuove lo sviluppo del sistema produttivo regionale e della ricerca scientifica e dell'innovazione, quale motore di sviluppo economico compatibile con la valorizzazione del territorio e la coesione sociale, in coerenza con gli orientamenti europei e con la legislazione regionale.

2. La Regione Abruzzo riconosce quali parti del sistema produttivo le componenti industriali, artigianali, commerciali, turistiche e agricole e le loro rappresentanze datoriali e sindacali.

3. Gli interventi della presente legge sostengono la crescita della responsabilità sociale delle imprese per lo sviluppo compatibile e la creazione di lavoro stabile, sicuro e di qualità.

4. La Regione Abruzzo, anche attraverso le proprie Agenzie ed i propri Enti strumentali e le società controllate, promuove e sostiene:

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Art. 2 - Obiettivi

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione Abruzzo persegue in particolare i seguenti obiettivi:

a) definisce gli strumenti di coordinamento e di attuazione delle politiche industriali, in coerenza con la programmazione regionale, nazionale ed europea;

b) individua le forme di aggregazione tra i vari soggetti che concorrono allo sviluppo economico del territorio, ne regolamenta il ruolo e le forme di interazione;

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Art. 3 - Statuto delle imprese

1. La Regione Abruzzo, al fine di assicurare lo sviluppo della persona attraverso il valore del lavoro, sia esso svolto in forma autonoma che d'impresa, e di garantire la libertà di iniziativa economica privata, in conformità agli

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Art. 4 - Beneficiari

1. I beneficiari della presente legge sono:

a) le micro imprese, le PMI industriali, artigianali, del settore terziario e dei servizi innovativi e le imprese eccedenti i limiti delle PMI, previste dalla disciplina delle misure di Aiuti autorizzate dalla Commissione europea;

b) i soggetti di cui alla lettera a) riuniti informe associative, consortili o cooperative;

c) i consorzi export, ai sensi della legge 21 febbraio 1989, n. 83 (Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiani), purché sia garantita la partecipazione attiva al progetto di almeno quattro imprese a

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CAPO II - Sviluppo del sistema produttivo regionale.
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Art. 5 - Abruzzo Sviluppo Spa

N13

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Art. 6 - Strumenti per la crescita del sistema produttivo

1. La Regione Abruzzo persegue le finalità di sviluppo della crescita competitiva del sistema produttivo attraverso i seguenti strumenti disciplinati negli articoli seguenti:

a) i poli d'innovazione (articolo 7);

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Art. 7 - I poli d'innovazione

1. La Regione Abruzzo promuove e agevola, attraverso risorse proprie ed europee, la costituzione e il rafforzamento dei poli d'innovazione, ai sensi della Comunicazione della Commissione europea "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (2006/C 323/01).

2. I poli d'innovazione sono raggruppamenti di imprese - start up innovatrici, piccole, medie e grandi e di organismi di ricerca, attivi in filiere prioritarie dello sviluppo regionale. I po

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Art. 8 - Le Reti d'impresa

1. Le Reti d'Impresa sono organismi privati, composti da imprese, che rientrano nelle definizioni recate dal d.l. 5/2009 convertito, con modificazioni, dalla

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Art. 9 - La piattaforma regionale di raccordo dei poli d'innovazione

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce la Piattaforma regionale di raccordo dei poli d'innovazione (di seguito: Piattaforma) ed approva il relativo disciplinare di funzionamento.

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CAPO III - La programmazione negoziata.
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Art. 10 - L'attuazione della politica di sviluppo economico regionale

1. La Regione Abruzzo individua nella programmazione negoziata una modalità di carattere ordinario per l'attuazione della politica di sviluppo economi

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Art. 11 - Gli strumenti della programmazione negoziata

1. Gli strumenti della programmazione negoziata regionale sono:

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Art. 12 - L'intesa quadro istituzionale

1. La Regione Abruzzo attraverso l'intesa quadro istituzionale definisce un programma pluriennale d'interventi per l'attuazione delle proprie politiche di sviluppo economico, attraverso:

a) il coordinamento delle istituzioni competenti;

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Art. 13 - L'accordo di programma regionale

1. La Regione Abruzzo formula e sottoscrive gli accordi di programma regionali per garantire l'attuazione degli interventi d'interesse regionale previsti dalla programmazione regionale e da ogni altro piano regionale di settore, per la cui realizzazione è prevista un'azione coordinata di diversi enti pubblici, amministrazioni locali, società di gestione di servizi di pubblica utilità e soggetti pubblici in genere.

2. All'APR, previa valutazione del Comitato di cui al comma 7, possono aderire anche soggetti privati.

3. Il Presidente della Giunta regionale, di concerto con l'Assessore competente per materia, promuove, nell'ambito di quanto previsto nel comma 2, l'accordo di programma regionale (APR) attraverso deliberazione della Giunta regionale.

4. La proposta contiene:

a) le opere, i programmi e l'ambito territoriale;

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Art. 14 - Il contratto di sviluppo locale

1. La Regione Abruzzo promuove sul proprio territorio regionale iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali e turistiche, attraverso l'utilizzo di contratti di sviluppo locali.

2. Il contratto di sviluppo locale (CSL) può essere promosso e sviluppato anche dai poli d'innovazione, dalle reti d'imprese e dalle associazioni di categoria presenti nel CNEL, ed ha ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, anche di settori diversi (industria, artigianato, commercio, ecc.) di un programma di sviluppo rientrante in una delle tre fattispecie previste :

a) programma di sviluppo produttivo:

un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale a prevalente sviluppo sperimentale, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione al processo di produzione dei prodotti finali;

b) programma di sviluppo turistico:

un'iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo dell'offerta turistica, attraverso il potenziamento ed il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva, delle attività integrative l'offerta ricettiva e dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale a prevalente sviluppo sperimentale, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione alla definizione di offerta turistica per il territorio di riferimento; N3

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Art. 15 - Il contratto di riqualificazione produttiva

1. Il contratto di riqualificazione produttiva (CRP) è l'accordo tra Regione Abruzzo, autonomie locali, imprese singole o associate, rappresentanze datoriali e sindacali e ogni altro soggetto pubblico, per la realizzazione di progetti di recuper

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CAPO IV - Sostegno dei processi di internazionalizzazione delle PMI dell'Abruzzo
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Art. 16 - L'internazionalizzazione del sistema regionale

N9

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Art. 17 - Le iniziative agevolabili

N10

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Art. 18 - Normativa europea di riferimento

N11

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Art. 19 - Osservatorio regionale per l'internazionalizzazione

N12

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CAPO V - Sostegno all'economia sociale.
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Art. 20 - L'economia sociale del sistema regionale

1. L'economia sociale si basa sull'insieme di attività di utilità sociale tese alla soddisfazione di bisogni sociali e collettivi nei settori relativi a servizi sociosanitari, assistenziali ed educativi, inclusione sociale, promozione della solidarietà e dei diritti dei cittadini, tutela e

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Art. 21 - Il fondo per l'economia sociale

1. A sostegno dell'economia sociale, la Regione attiva appositi strumenti agevolativi ed interventi complementari e funzionali ad essi, attraverso un f

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CAPO VI - Ricerca scientifica e innovazione
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Art. 22 - Sistema regionale dell'innovazione

1. Sono soggetti del sistema regionale dell'innovazione:

a) la Regione Abruzzo, le province, gli enti dipendenti o strumentali e le società partecipate;

b) le università degli st

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Art. 23 - Osservatorio regionale sullo sviluppo del sistema produttivo e della ricerca ed innovazione

1. La Regione Abruzzo istituisce l'Osservatorio regionale sullo sviluppo del sistema produttivo e della ricerca ed innovazione.

2. L'Osservatorio ha l'obiettivo di favorire la partecipazione alla definizione delle priorità di intervento di tutti i soggetti interessati allo sviluppo del sistema produttivo e della ricerca ed innovazione

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Art. 24 - Interventi in materia di ricerca e innovazione

1. La Regione Abruzzo, al fine di favorire lo sviluppo del sistema produttivo regionale, interviene a sostegno di attività svolte da imprese o loro ag

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Art. 25 - Strumenti e tipologie di intervento

1. Gli obiettivi di sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione sono conseguiti mediante gli strumenti di seguito indicati:

a) aiuti alle imprese, anche in forma aggregata;

b) servizi alle im

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CAPO VII - Disposizioni finali.
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Art. 26 - Fondo rotativo per le PMI

1. La Regione Abruzzo istituisce il Fondo rotativo per le PMI con l'obiettivo di supportare il complesso degli interventi regionali in materia di sostegno delle Piccole e Medie Imprese attivat

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Art. 27 - Le aree di crisi regionali

1. La Giunta regionale definisce con apposita delibera, su proposta degli Assessori al Lavoro e allo Sviluppo Economico, nel rispetto, ai sensi e per gli effetti, della normativa vigente, le Aree di Crisi reg

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Art. 28 - Relazione sullo stato di attuazione della legge

1. La Giunta regionale trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio regionale una relazione, elaborata da Abruzzo Sviluppo, sullo stato di attuazione della presente legge, sui risultati ottenuti, sulle attività in essere da parte di tutti i soggetti e gli organismi regolamentati dalla p

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Art. 29 - Misure di aiuto

1. Ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea(TFUE), ai provvedimenti di attuazione della presente legge, che prevedono misure di aiuto soggette all'obbligo di

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Art. 30 - Norma finanziaria

1. La presente legge contiene disposizioni di natura programmatoria nell'ambito dello sviluppo economico e non comporta oneri diretti a carico del Bila

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Art. 31 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

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Testo coordinato con le modifiche fino alla L.R. 31/07/2018, n. 23.

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