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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Economia e Fin. 25/06/2012
D. Min. Economia e Fin. 25/06/2012
D. Min. Economia e Fin. 25/06/2012
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[Premessa]Il Ministro dell'economia e delle finanze Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 31, comma 1bis, in materia di «Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo» il quale dispone che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità con le quali i crediti non prescritt |
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Art. 1. - Pagamento delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo mediante compensazione1. Ai sensi dell'art. 31, comma 1bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle regioni e degli |
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Art. 2. - Acquisizione della certificazione1. Per esercitare la compensazione di cui all'art. 1, il titolare del credito acquisi |
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Art. 3. - Compensazione dei crediti nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti degli enti del S |
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Art. 4. - Compensazione del credito ceduto1. Il titolare del credito, acquisita la certificazione di cui all'art. 2, la presenta all'agente della riscossione competente, per il pagamento totale o parziale delle somme di cui all'art. 1 e, nel caso in cui il pagamento riguardi solo una parte delle somme dovute, il contribuente è tenuto, contestualmente, ad indicare all'agente della riscossione le posizioni debitorie che intende estinguere. In caso di mancata indicazione, l'imputazione dei pagamenti è effettuata dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.R |
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Art. 5. - Riscossione nei confronti dell'amministrazione debitrice1. L'ente debitore è tenuto al pagamento dell'importo oggetto della certificazione di cui all'art. 2, utilizzato in compensazione, entro 12 mesi dalla data di rilascio della certificazione stessa. Il mancato pagamento alla predetta scadenza comporta l'applicazione degli interes |
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Allegato 1 - Istanza per il rilascio della certificazione dei crediti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioniParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 1 bis - Istanza per il rilascio della certificazione dei crediti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioniParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 2 - Certificazione dei crediti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioniParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 2 bis - Certificazione dei crediti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioniParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 3 - Nomina di un commissario ad acta per l'acquisizione della certificazione di crediti, prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioniParte di provvedimento in formato grafico |
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