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L.G. Min. Interno 18/06/2012

Prime linee guida antimafia di cui all'articolo 17-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.
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[Premessa]



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1. Premessa.

Il presente documento di indirizzo è volto a disciplinare le procedure di controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti riguardanti la realizzazione degli interventi - previsti dall'art. 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 R - e destinati a superare le criticità determinate dal sovrappopolamento del sistema carcerario nazionale, attraverso la realizzazione di nuovi istituti di pena e l'ampliamento della capienza di quelli esistenti (cd. «Piano carceri»).

In particolare, a mente dell'art. 17-quater del medesimo decreto-legge, i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto i lavori, i servizi e le forniture ricomprese nel «Piano ca

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2. Sistema dei controlli.

Gli indirizzi contenuti nel presente documento, si pongono in linea di continuità con le linee-guida adottate da questo comitato nel giugno del 2005, che costituiscono tuttora un punto di riferimento di ordine generale, e con l'evoluzione delle metodologie di controllo stabilite nelle linee-guida varate in relazione ad alcune esigenze di massimo rilievo nazionale.

Ci si riferisce, nello specifico, ai quattro atti di indirizzo riguardanti la ricostruzione delle località dell'Abruzzo c

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3. Controlli nella fase preliminare all'avvio dei lavori.

La prima fase dei controlli è orientata a verificare eventuali ingerenze mafiose nei passaggi di proprietà delle aree interessate dagli espropri finalizzati alla realizzazione dei nuovi istituti di pena.

A tal fine, il commissario delegato, quale stazione appal

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4. Controlli sugli affidamenti.


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4.1 I soggetti del monitoraggio.

L'art. 17-quater, del decreto-legge n. 195/2009 individua il baricentro dei controlli antimafia nei prefetti delle province dove avranno luogo i singoli interventi previsti dal piano carceri.

Essi, infatti, sono chiamati a svolgere, in seno agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, una funzione di coordinamento di tutte le attività da sviluppare su

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4.2 Indirizzi generali per il commissario delegato e i soggetti aggiudicatori.

Analogamente a quanto disposto con le linee-guida per l'Abruzzo e per l'EXPO 2015, le misure organizzative ed i controlli a fini antimafia concernenti le attività per la realizzazione del «Piano carceri» dovranno tener conto delle seguenti linee di indirizzo.

In primo luogo, il commissario delegato dovrà prevedere la realizzazione di una anagrafe degli esecutori (d'ora in poi «Anagrafe») accessibile alla Direzione investigativa antimafia e ai gruppi interforze delle prefetture interessate, concernente i soggetti e gli operatori economici aggiudicatari ed affidatari, nonché ogni altro soggetto della «filiera delle imprese» così come definita dall'art. 6 del decreto-legge n. 187/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 2010. R Tale anagrafe sarà a disposizione del servizio alta sorveglianza del Ministero delle infrast

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4.3 Controlli antimafia.

Il comitato, analogamente a quanto già disposto per «l'emergenza Abruzzo» e l'EXPO 2015, ritiene fondamentale che i controlli antimafia si svolgano estendendo a tutti i soggetti appartenenti alla «filiera delle imprese» l'obbligo di assoggettarsi al regime delle informazioni prefettizie di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 490/1994 R (e all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 e, in seguito, di cui all'art. 91 del codice delle leggi antimafia).

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5. I controlli nella fase esecutiva e di cantierizzazione dell'opera.


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5.1 Indirizzi per il monitoraggio delle attività di cantiere.

Nell'indicata direzione appare necessario che anche per gli interventi del «Piano carceri» venga attuata l'esperienza del «Piano di controllo coordinato del cantiere e del subcantiere», sulla scorta di quanto già sperimentato per altre importanti realizzazioni comprese nel Piano infrastrutture strategiche (PIS), ed in coerenza con le recenti disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 136/2010. R

Come è stato già specificato, a partire dalle linee-guida di carattere generale del 2005, la fase di cantierizzazione dell'opera appare particolarmente delicata in quanto, con riferimento ad essa, vengono a manifestarsi pressioni a carattere estorsivo, talora condotte con metodi violenti e con danno a persone e cose. In relazione a tale specifico rischio appare neces

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5.2 Obblighi di denuncia.

L'impresa aggiudicataria/affidataria e gli operatori economici della filiera dovranno inoltre assumere l'obbligo di denunciare i tentativi di estorsione, con q

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5.3 Tracciabilità dei flussi finanziari.

Il ripetuto art. 17-quater del decreto-legge n. 195/2009 ha previsto l'applicazione di procedure di tracciamento dei flussi finanziari derivanti dai co

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5.4 Indirizzi per i prefetti.

Come già anticipato, il comitato ravvisa la necessità che gli accertamenti antimafia sui soggetti aggiudicatari e sugli operatori economici della filiera vengano svolti unicamente nella forma dell'informazione antimafia di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 (in seguito art. 91 del codice delle leggi antimafia), salve le eccezioni stabilite nello schema di protocollo allegato al presente atto di indirizzo.

Sempre in deroga alle vigenti disposizioni di legge, appare opportuno adottare alcuni accorgimenti riguardanti la procedura di rilascio delle informazioni antimafia, positivamente sperimentati sia per l'«emergenza Abruzzo», sia per l'EXPO 2015, mentre per l'emissione delle comunicazioni antimafia continueranno ad osservarsi le normative ordinarie.

In primo luogo, si ritiene di confermare l'adozione di un modello procedimentale distinto in due momenti successivi: l'accertamento, nell'immediato, dell'insussistenza delle cause interdittive tipizzate di cui all'art. 10, comma 7, lettera a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, sulla base delle risultanze emergenti dal sistema SDI, integrato necessariamente con le acquisi

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5.5 Accessi ai cantieri.

Nella fase di esecuzione degli interventi vengono all'evidenza esigenze di sicurezza delle attività di cantiere e di tracciabilità dei mezzi e delle persone legittimate ad accedere nelle aree di lavoro.

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5.6 Ulteriori forme di supporto ai prefetti.

Come detto, le presenti linee guida sono state elaborate, tenendo conto delle soluzioni adottate in altri precedenti atti di indirizzo e dei risultati concreti che da esse sono scaturiti in termini di efficienza ed efficacia dell'azione di prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

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6. Elenchi di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (white list).

Analogamente a quanto previsto per «l'emergenza Abruzzo» e l'EXPO 2015, l'art. 17-quater, comma 4, del decreto-legge n. 195/2009 ha previsto l'istituzione presso ciascuna delle prefetture, nel cui territorio ricadono gli interventi del «Piano carceri», l'istituzione di white list nelle quali possono iscriversi operatori economici, previa la verifica dell'assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.

Si tratta di una misura che intende agevolare i soggetti aggiudicatari nella scelta degli operatori economici cui conferire subappalti e altri sub affidamenti e che si colloca nell'alveo di una serie di iniziative, previste anche da normative recenti, tese a premiare le imprese virtuose.

Il citato art. 17-quater rimette la disciplina degli elenchi in questione ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non ancora emanato.

A questo riguardo, si osserva che i due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2011 hanno previsto l'istituzione di analoghi elenchi per l'«emergenza Abruzzo» e l'EXPO 2015, aperti alle imprese operanti in alcuni settori economici, specificamente connessi alle realizzazioni in atto in quei contesti N2 e più esposte al rischio di infiltrazione mafiosa.

Le realizzazioni comprese nel «Piano carceri» richiederanno, in ragione del loro carattere peculiare, richiederanno l'esecuzione di prestazioni che implicheranno la fornitura o l'impiego di impianti e materiali di sicurezza e speciali connessi alla costruzione e al funzionamento delle strutture carcerarie.

In considerazione di ciò, il commissario delegato provvederà a fornire, nelle opportune sedi, indicazioni circa le tipologie di forniture di beni e servizi più tipicamente correlate alle opere da realizzarsi per le quali gli operatori economici interessati potranno richiedere l'iscrizione nelle istituende white list.

La previsione di siff

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CAPO I


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Art. 1. - Definizioni e ambito di applicazione e conferimento dati

1. Ai fini del presente Protocollo devono intendersi, sempre nel rispetto dei limiti della vigente normativa in materia:

a) Appaltatore: ciascun soggetto affidatario di ogni gara, per cui il Commissario delegato è Stazione Appaltante, per l'affidamento della progettazione e/o dei lavori di realizzazione delle Opere;

b) Subcontraente: l'avente causa dell'Appaltatore con cui quest'ultimo stipula un subcontratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso alla realizzazione delle Opere;

c) Terzo subcontraente: l'avente causa del subcontraente con cui quest'ultimo stipula un contratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso alla realizzazione delle Opere;

d) Subcontratto: qualsiasi contratto di subappalto e subaffidamento

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Art. 2. - Disciplina dei controlli antimafia

1. Ai fini del presente Protocollo, il regime delle informazioni antimafia di cui all'art. 4 del D. Leg.vo 490/94 e art. 10 del D.P.R. 252/98 è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla «filiera delle imprese» nei termini indicati dall'art. 6 del D.L. 187/2010 convertito dalla L. 217/2010. Sono assoggettate al predetto regime tutte le fattispecie contrattuali indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione.

Sono esentate unicamente le acquisizioni destinate all'approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite di € 9.000 a trimestre effettuate da ciascun singolo operatore. Per dette ultime acquisizioni andranno comunque inserite nella Banca Dati, di cui al successivo art. 7, i dati identificativi dei fornitori.

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Art. 3. - Informazioni atipiche

1. La Stazione appaltante, in via generale, si asterrà dallo stipulare contratti od autorizzare subcontratti anche di terzi subcontraenti qualora il Ministe

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Art. 4. - Prevenzione interferenze illecite ed oneri a carico del commissario delegato

1. In occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione delle opere, il Commissario delegato si impegna:

i. ad inserire, nella documentazione di gara, il riferimento al Protocollo, quale documento di gara, normativo e contrattuale, che dovrà essere sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore;

ii. a predisporre la documentazione di gara nel rispetto dei principi ispiratori del presente Protocollo e, nello specifico, a prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garantire la tutela della legalità e la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione; in particolare sarà prestata maggiore attenzione alla disciplina in materia di subappalto e di penali, nonché in ordine ai criteri di qualificazione ed alle modalità e i tempi di pagamento degli stati di avanzamento lavori;

iii. a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive allegate al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:

a) Clausola n. 1

«La sottoscritta impresa si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione al Commissario delegato, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'af

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Art. 5. - Disposizioni specifiche per particolari tipologie di subcontratti

1. L'obbligo di richiesta di informazioni alla Prefettura, ai sensi dell'articolo 2, sussiste anche per i contratti ed i subcontratti, indipendentemente dal loro importo, aventi ad oggetto le tipologie di prestazioni di seguito elencate:

1. trasporto di materiale a

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Art. 6. - Costituzione banca dati e anagrafe esecutori

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo, il Commissario delegato si impegna a costituire e rendere operativa, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo, una Banca Dati relativa alle richieste di informazioni antimafia riguardanti le imprese che partecipano a qualunque titolo all'esecuzione delle opere. Il flusso delle informazioni essenziali dovrà alimentare due diversi sezioni, che sono interfacciate in un sistema:

a) Anagrafe degli esecutori;

b) Piano di controllo coordinato del cantiere e del subcantiere che contiene il Settimanale di cantiere o subcantiere.

Tale infrastruttura informatica è allocata presso il Commissario delegato. Il flusso informativo è riservato al Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura. Le informazioni contenute nella Banca dati devono consentire il

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Art. 7. - Sanzioni

1. Il Commissario delegato applicherà alle imprese appaltatrici una sanzione pecuniaria nel caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione preventiva entro i termini previsti dall'articolo 1, comma 7, del presente protocollo, dei dati relativi alle imprese subcontraenti, di cui al precedente articolo 1, comma 4 (comprese le variazioni degli assetti societari) e dell'art. 118, D. Leg.vo n. 163/2006, determinata nella misura del 5% dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni. La sanzione pecuniaria nei confronti della societ&a

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Art. 8. - Regolarità degli accessi nei cantieri

1. Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, ai fini dell'applicazione del presente Protocollo viene attuato il «Piano di Controllo Coordinato del cantiere e del sub-cantiere» interessati dai lavori, la cui gestione è di competenza del Commissario delegato ed il cui controllo è svolto dalle Forze di Polizia e dal Gruppo Interforze.

Il c.d. «Settimanale di cantiere» dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa:

i. alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta (lo stesso Appaltatore in caso di esecuzione diretta, il subcontraente ovvero il terzo subcontraente e di tutti gli operatori e imprese della filiera), dei mezzi dell'appaltatore, del subcontraente, del terzo subcontraente e/o di eventuali altre ditte che operano, nella sett

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CAPO II


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Art. 9. - Monitoraggio dei flussi finanziari

1. Le Parti convengono che uno degli interventi di cui al presente protocollo di legalità, da individuarsi a cura del Commissario delegato, sarà sottopost

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Art. 10. - Tracciamento, a fini di trasparenza, dei flussi di manodopera

1. Le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'opera, le modalità di assunzione della manodopera, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento

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Art. 11. - Aliquota forfettaria

1. Il quadro economico delle opere deve indicare un'aliquota forfettaria, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento, finalizzata all'

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Art. 12. - Durata del protocollo

1. Il Protocollo di legalità opera fino alla conclusione dei lavori previsti nell'ambito del «Piano carceri». Tutte le imprese o gli operatori economici della fiera che risulteranno direttamente o indirettamente interessati alla realizzazione dell'opera sono tenuti ad osservare il presente protocollo


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