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Circ. Ass.R. Sicilia 16/05/2012, n. 1

Legge regionale 9 maggio 2012 n. 26, articolo 11, commi dal 64 al 68. Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010 n. 9.
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[Premessa]




L’Assemblea regionale siciliana, con la legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 (finanziaria regionale per l&rs

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Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9

L’articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 dispone che in Sicilia, nel nuovo sistema, lo svolgimento della gestione integrata dei rifiuti, servizio pubblico locale di ambito sovracomunale e avente rilevanza economica, deve essere organizzato in ambiti territoriali ottimali di dimensioni coincidenti con quelle delle Province, eccezion fatta per il decimo bacino territoriale riguardante le Isole minori.

All’interno di ciascun ambito territoriale, in virtù del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R e della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, il servizio di gestione integrata dei rifiuti è organizzato, affidato e disciplinato, sulla base di un piano d’ambito, da una Società per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti, d’ora innanzi S.R.R., costituita, obbligatoriamente, dai comuni e dalle province regionali ricompresi nel territorio interessato.

La S.R.R. è un soggetto giuridico nuovo, con propria personalità giuridica, distinto dagli enti locali che necessariamente ne fanno parte e che, perciò, ne diventano i soggetti istituzionali di base.

La legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 attribuisce principalmente alla S.R.R. compiti, di carattere generale, di regolamentazione e controllo del servizio, nell’ambito territoriale di competenza, al fine di garantirne l’efficienza, l’efficacia e l’equilibrio economico e finanziario della gestione.

Alla S.R.R. viene riconosciuta, ai sensi dell’articolo 15 della citata legge regionale, anche la competenza ad espletare, tramite l’U.R.E.G.A., le procedure di gara per l’individuazione del soggetto che dovrà svolgere nel territorio il servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Tale competenza, per espressa previsione, è esercitata dalla S.R.R. in nome e per conto dei comuni soci.

Coerentemente a tale impostazione, la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, nel riconoscere espressament

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Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9

Con l’articolo 11, comma 65, poi, sono state apportate, dalla citata legge finanziaria, modifiche all’articolo 14 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 riguardante l’esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione siciliana nei confronti degli enti inadempienti aventi competenze in materia di gestione integrata del ciclo dei rifiuti in Sicilia.

Con

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Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9

Il comma 68 dell’articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, con l’introduzio

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Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9

Il legislatore regionale con il comma 64 dell’articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 2, integrando l’art. 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 con i commi 2 bis e 2 ter, ha modificato, inoltre, le disposizioni già vigenti in materia di gestione liquidatoria dei Consorzi e delle Società d’ambito di cui al comma 1 del citato articolo, al fine di assicurare una più celere chiusura di tali gestioni e a garanzia della rapida estinzione dei debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti in Sicilia.

Le superiori disposizioni, innanzitutto, individuano nel Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità l’amministrazione competente, in via ordinaria, a coordinare l’attività di tutti i soggetti coinvolti nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti in Sicilia.

Il nuovo comma 2 bis dell’art. 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 attribuisce, inoltre, al dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, nella persona del suo dirigente generale, anche la competenza a erogare, a titolo di anticipazione, risorse finanziarie del bilancio regionale ai soggetti istituzionali coinvolti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche per fronteggiare le emergenze.

In virtù di tale disposizione viene meno ogni utilità delle competenze e delle funzioni a tal fine attribuite ai soggetti attuatori ex O.P.C.M. n. 3887/2010.

Le richieste di anticipazione, che ai sensi dell’articolo 45 e 46 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 potevano già essere presentate dagli en

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