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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. P.G.R. Piemonte 09/05/2012, n. 7/UOL
Circ. P.G.R. Piemonte 09/05/2012, n. 7/UOL
Circ. P.G.R. Piemonte 09/05/2012, n. 7/UOL
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[Premessa]Come è noto, il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 R (“Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia”), legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2011, reca - nell’articolo 5 - norme innovative relative alle “costruzioni private”, secondo quanto enunciano sia la rubrica sia il comma 1 dell’articolo stesso. Nell’ambito delle dispos |
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1. IL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE NORME PER IL RINNOVO URBANOIl complesso normativo in questione non ha portata estesa a tutto il territorio comunale, né a tutta l’edificazione esistente. Esso riguarda esclusivamente (comma 9 dell’art. 5 in esame): - “la r |
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2. LE MODALITÀ PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONERelativamente al patrimonio edilizio esistente, come sopra descritto e delimitato, ed alla sua razionalizzazione e riqualificazione, la legge 106/2011 (comma 9 dell’articolo 5) individua in concreto la modalità di intervento, costituita dalla “demolizione e ricostruzione” degli edifici non contenuta nei limiti della “ristrutturazione edilizia” (identità di volume e di sagoma), ma costituita dal tipo di intervento che spesso, nel linguaggio dei piani regolatori generali, è denominato di “sostituzione”, connotato inoltre: |
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3. GLI ATTI AUTORIZZATIVI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONELa normativa statale in esame non rimane dunque “sospesa”, finché non intervenga una legge regionale applicativa dei suoi principi fondamentali: al contrario, il verificarsi delle scadenze temporali anzidette produce immediati effetti concreti. Il momento temporale nel quale si trova attualmente la nostra Regione è quella indicata nel comma 14 dell’art. 5 della legge 106/2011: sono infatti ormai decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge predetta (13 luglio 2011), poiché tale arco di tempo si è concluso il 10 novembre 2011. Ovviamente, in Piemonte hanno operato in tale periodo - e tuttora operano - le disposizioni della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20, come integrate e modificate dalla legge regionale 2 marzo 2011, n. 1 (cosiddetto “piano casa Piemonte”), disposizioni che già perseguono la finalità di riqualificare il patrimonio edilizio esistente e di esercitare stimoli allo sviluppo produttivo nel settore edilizio, con gli strumenti - non ancora corrispondenti a quelli della legge 106/2011 - che l’intesa Stato-Regioni per il “piano casa” aveva reso praticabili. Si evidenzia pertanto che è sem |
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4. INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI ATTI AUTORIZZATIVI AGLI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONEAlla luce di quanto sopra esposto, risulta pertanto definibile un procedimento amministrativo, in forza del quale i soggetti pubblici e privati possono presentare istanze di permesso di costruire (sono esclusi altri tipi di istanze, non comportanti l’analisi preventiva da parte degli Enti Locali) per interventi di razionalizzazione e riqualificazione urbana, che: - corrispondano alle finalità della legge 106/2011; - rispettino i limiti e le caratteristiche sopra esposti; - si pongano eventualmente “in deroga”, rispetto alla vigente strumentazione urbanistica, generale ed attuativa. Tali istanze di permesso edilizio sono istruite dagli uffici tecnici dei Comuni e sono quindi sottoposte alla deliberazione del Consiglio comunale, senza la preventiva necessità né di varianti urbanistiche, né di strumenti urbanistici esecutivi; ovviamente, seguirà l’eventuale rilascio del permesso di costruire ai sensi dell’art. 14 del d.p.r. 380/2001.R Si ribadisce tuttavia quanto segue: 4.1 la norma trova applicazione solo ed esclusivamente nei co |
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5. ALTRI TIPI DI INTERVENTO, DIVERSI DA QUELLI DI SOLO RINNOVO URBANO, CHE SONO AGEVOLATI DALLA NORMA STATALE (COMMA 13)Non sussistono dubbi sul fatto che, essendo stato superato il citato limite temporale del 10 novembre 2011 senza l’approvazione di una specifica legge in materia e fino all’entrata in vigore di una eventuale normativa regionale dedicata a tali temi, valgono in Piemonte le previsioni del comma 13. Si specifica che dette norme della legge statale, in quanto finalizzate a “liberalizzare le costruzioni private” (comma 1 dell’art. 5), hanno validità generale in tutti i contesti urbani, anche a prescindere dalla sussistenza di interventi di rinnovo e riqualificazione. Pertant |
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6. LE DESTINAZIONI D’USO “TRA LORO COMPATIBILI O COMPLEMENTARI”La normativa statale in oggetto introduce per due volte il concetto delle destinazioni d’uso “tra loro compatibili o complementari”, senza peraltro aggiungere altri chiarimenti utili alla loro individuazione; le citazioni si ritrovano al comma 9 (per gli interventi di rinnovo urbano) ed al comma 13 (per tutti gli interventi). A proposito della definizione di “destinazioni tra loro compatibili o complementari”, va ricordato, in via |
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7. TRASMISSIONE DI DELIBERAZIONI E RELATIVI ELABORATIStante la necessità di mantenere conoscenza aggiornata delle trasformazioni interessanti il territorio, le deliberazioni di cui alla presente circolare ed i relativi elaborati tecnici sono trasmessi, a cura del Comune Competente, in copia informatica (formato .pdf) alla Regione - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia - entro 30 gior |
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