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D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 11/04/2011

Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.

Con le modifiche introdotte da:
- D.M. 22/07/2011
- D.M. 20/01/2012

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Premessa


Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico

Visto l'articolo 71, comma 11, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, di seguito decreto legislativo n. 81/2008, il quale prevede per le attrezzature di lavoro soggette a verifica periodica che la prima delle verifiche periodiche venga effettuata «dall'ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il dator

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Art. 1.

1. Il presente decreto disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui

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Art. 2.

1. Ai sensi dell'articolo 71, commi 11 e 12, del decreto legislativo n. 81/2008, l'INAIL è titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni N4 dalla richiesta, mentre le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

2. All'atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro indica il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale il soggetto titolare della funzione si avvale laddove non sia in grad

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Art. 3.

1. Nel caso di verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, una quota pari al 15% delle tariffe definite dal decreto di cui al comma 3 è destinata a coprire i costi legati all'attività di controllo dell'operato dei soggetti abilitati, all'attività amministrativa, di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di gestione e di mantenimento della ban

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Art. 4.

1. Le modalità di effettuazione della prima delle verifiche nonché delle verifiche succ

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Art. 5.

1. Le modalità per l'abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti di cui all'alle

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Art. 6.

1. Restano ferme le disposizioni previste dai decreti:

a) Decreto ministeriale 29 febbraio 1988 recante «Norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³»;

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ALLEGATO I CRITERI DI ABILITAZIONE DEI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI PER POTER EFFETTUARE LE VERIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 71, COMMA 11, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008.

1. I soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/2008, devono possedere almeno i seguenti requisiti:

a) R certificato di accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, emesso da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo ai sensi del regolamento CE 765/2008, con scopo di accreditamento evidenziante la competenza del soggetto richiedente ad operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione, ovvero un'organizzazione conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 adeguatamente documentata, che garantisca competenza del soggetto richiedente ad operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione, oltre che indipendenza, imparzialità ed integrità propria e del proprio personale rispetto alle attività di progettazione, consulenza, fabbricazione, installazione, manutenzione, commercializzazione e gestione eventualmente legate in maniera diretta o indiretta alle attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008;

b) operare con personale tecnico dipendente o con rapporto esclusivo di collaborazione. Sono vietate forme dirette o indi

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ALLEGATO II MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE
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1. Campo di applicazione

1.1. Le disposizioni di cui al presente allegato si applicano alle tipologie di attrezzature di lavoro, di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, suddivise nei gruppi di seguito elencati:

1.1.1. Gruppo SC Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga:

a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg;

b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg;

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2. Definizioni

a) Verifica periodica:

Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle is

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3. Verifiche delle attrezzature di lavoro appartenenti ai gruppi SC e SP
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3.1. Prima verifica periodica

3.1.1. La «prima» delle verifiche periodiche dovrà essere effettuata entro il termine stabilito dalla frequenza indicata in allegato VII del D. Leg.vo n. 81/2008.

3.1.2. La prima verifica periodica è finalizzata a:

a) identificare l'attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio, inoltrata al Dipartimento INAIL territorialmente competente, controllandone la rispondenza ai dati riportati ne

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3.2. Verifiche periodiche successive alla prima

3.2.1. Le verifiche periodiche successive alla prima, sono effettuate secondo le modalità di cui al punto

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3.3. Verifica delle macchine per centrifugare

3.3.1. La verifica periodica delle macchine per centrifugare deve essere articolata, di norma, in due parti:

a) prova di funzionamento;

b) verifica di integrità a macchina smontata.

3.3.2. La prova di funzionamento, viene effettuata secondo la periodicità prevista in allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008: consiste nel verificare il corretto stato di conservazione e manutenzione e ad accertare il regolare funzionam

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4. Verifica delle attrezzature del gruppo GVR
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4.1. Periodicità delle verifiche

4.1.1. Per le attrezzature/insiemi a pressione di cui al punto 1.1.3 del presente allegato le periodicità sono regolamentate secondo lo schema riportato nell'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008. Per le attrezzature costruite in assenza delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, la categorizzazione è definita dal datore di lav

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4.2. La prima delle verifiche periodiche

4.2.1. La prima delle verifiche periodiche viene eseguita sulle attrezzature previste dall'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 ad eccezione di quelle escluse ai sensi degli articoli 2 e 11 del decreto ministeriale 1° dicembre 2004 n. 329.

4.2.2. La prima delle verifiche periodiche andrà eseguita secondo la periodicità di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 a decorrere dalla data di messa in servizio dichiarata dal datore di lavoro.

4.2.3. I controlli da eseguire in sede di «prima delle verifiche periodiche», in aggiunta a quelli di cui al punto 4.3.1.,

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4.3. Le verifiche periodiche successive

4.3.1. La verifica di funzionamento

4.3.1.1. La verifica di funzionamento consiste nei seguenti esami e controlli:

a) esame documentale;

b) controllo della funzionalità dei dispositivi di protezione;

c) controllo dei parametri operativi.

4.3.1.2. I controlli di cui alla lettera a) vengono effettuati sulla base della documentazione rilasciata a seguito della prima delle verifiche periodiche. I controlli di cui alla lettera b) possono essere effettuati con prove a banco, con simulazioni, oppure, ove non pregiudizievoli per le condizioni di funzionamento, in esercizio. In particolare per le valvole di sicurezza, il controllo può consistere nell'accertamento di avvenuta taratura entro i limiti temporali stabiliti dal fabbricante e, comunque, entro i limiti relativi alle periodicità delle verifiche di funzionalità relative all'attrezzatura a pressione

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4.4 Verifica di visita interna per generatori di vapore

4.4.1. La visita interna consiste nell'esame visivo delle parti del generatore accessibili ed ispezio

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4.5. Verifica di funzionamento per generatori di vapore

4.5.1. Per i generatori di vapore oltre agli esami e controlli previsti al punto 4.3.1.1 si effettua,

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4.6. Verifica di impianti di riscaldamento

4.6.1. Gli impianti di riscaldamento centralizzati con generatore di calore di potenzialità su

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4.7. Verifiche periodiche di attrezzature particolari

4.7.1. I recipienti di capacità fino a 13 m³ contenenti GPL possono usufruire dell'esonero dalle verifiche periodiche di cui ai precedenti punti 4.2. e 4.3.1. alle condizioni di cui all'articolo 3 del decreto del 29 febbraio 1988 di cui all'articolo 6 del presente decreto.

4.7.2. Le modalità di effettuazione della verifica di integrità

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4.8. Considerazioni generali

4.8.1. Ove la verifica abbia evidenziato situazioni di criticità per l'esercizio, il soggetto

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5. Procedure amministrative
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5.1. La prima delle verifiche periodiche

5.1.1. Il datore di lavoro che mette in servizio, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, un'attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, ne dà immediata comunicazione all'INAIL per consentire la gestione della relativa banca dati. L'INAIL assegna all'attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore

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5.2. Verifiche periodiche successive alla prima

5.2.1. Con la periodicità prevista dall'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 e alme

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5.3. Disposizioni consumi

5.3.1. Per le operazioni di verifica il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto, e i mezzi necessari per l'esecuz

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5.4. Disposizioni transitorie

5.4.1. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle poli

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ALLEGATO III MODALITÀ PER L'ABILITAZIONE, IL CONTROLLO E IL MONITORAGGIO DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ALLEGATO I
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1. Presentazione della domanda

1.1. L'istanza relativa alla richiesta di iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, pubblici o privati, all'effettuazione delle verifiche periodiche sulle a

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2. Documentazione richiesta per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti pubblici o privati

2.1. All'istanza di iscrizione nell'elenco dei soggetti pubblici o privati da inviarsi con le modalità di cui al punto 1., devono essere allegati i seguenti documenti, datati, timbrati e firmati dal legale rappresentante, su supporto informatico:

a) certificato di iscrizione alla camera di commercio, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto

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3. Procedura di abilitazione

3.1. Con provvedimento dei Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita presso lo stesso Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una Commissione per l'esame della documentazione di cui al punto 2. R

3.2. La Commissione di cui al punto 3.1. è composta da:

a) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con funzione di Presidente;

b)

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4. Condizioni e validità dell'autorizzazione

4.1. L'iscrizione nell'elenco ha validità quinquennale e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito positivo dell'esame della documentazione di rinnovo da effettuarsi secondo le stesse modalità previste nel punto 3.

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5. Verifiche

5.1. Le ASL ovvero le ARPA nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto, devono inviare all'INAIL, per via telematica, entro il 15 febbraio di ogni anno, tutti i dati circa le attività di verifica effettuate nell'anno precedente comprese quelle svolte dai soggetti abilitati, pubblici o privati.

5.2. L'INAIL deve inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro Div. VI, entro

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Allegato IV - Schede
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