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Circ. Min. Interno 01/12/2009, n. 114

Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante. Chiarimenti e indirizzi applicativi.
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[Premessa]



Il 12 dicembre del corrente anno entreranno in vigore le disposizioni del decreto del Ministro dell’interno 18 maggio 2007, R recante le norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante.

La complessità della disciplina in argomento, che investe tanto le nuove attività quanto quelle già esistenti, e il coinvolgimento sia degli enti locali, chiamati al rilascio dei provvedimenti autorizzativi, sia delle SS.LL., quali responsabili delle Commissioni provinciali di pubblico spettacolo, hanno reso necessario l’emanazione della presente circolare esplicativa. La medesima è stata strutturata anche ten

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Art. 1 - Scopo e campo di applicazione

L’art. 1 individua l’ambito di applicazione.

Il comma 1, dell’art. 1, dispone testualmente: «1. Il presente decreto ha lo scopo di fissare i requisiti da osservare, ai fini della sicurezza, per le attività dello spettacolo viaggiante come individuate dalla legge 18 marzo 1968, n. 337».

Al riguardo, si precisa che:

— l’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 ha istituito “presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l’indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione“;

— il primo elenco “tipologico” delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, ai sensi del citato art. 4, è quello riportato nel decreto interministeriale 23 aprile 1969;

— ad esso si sono succeduti nel tempo, come previsto dall’

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Art. 2 - Definizioni

L’art. 2, comma 1, elenca le definizioni e, in particolare, dalla lettera a) alla lettera d) dispone quanto segue:

1. Ai fini del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:

a) attività di spettacolo viaggiante: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all’aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento.

Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;

b) attrazione: singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell’apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.);

c) attività esistente: attività di spettacolo viaggiante compresa per tipologia nell’elenco di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e posta in esercizio sul territorio nazionale prima della entrata in vigore del prese

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Art. 3 - Requisiti tecnici delle nuove attività di spettacolo viaggiante

L’art. 3 fissa i requisiti tecnici delle nuove attività ai fini della sicurezza. Tale norma dispone:

«1. Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, fatti salvi gli adempimenti previsti da sp

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Art. 4 - Registrazione e codice identificativo delle nuove attività

L’art. 4 definisce, per le nuove attività, il procedimento di registrazione e conseguente rilascio del codice da parte dei Comuni, previa acquisizione del parere della competente Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Il comma 1, del citato art. 4, cosi recita:

«1. Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell’attività medesima o è presente la sede sociale del gestore ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune».

In merito si chiarisce quanto segue:

— al fine di consentire alla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo l’esame di competenza, che prevede anche il “controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio”, l’attività dello spettacolo viaggiante deve essere posta, da parte del richiedente, a disposizione della Commissione, allestita e funzionante, nel territorio del Comune che deve provvedere alla registrazione dell’attività stessa.

Il comma 2, lettere a) e b), recita:

«2. L’istanza di registrazione è presentata al Comune di cui al comma 1, corredata da idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all’art. 3, e dalla seguente altra:

a) copia del manuale di uso e manutenzione N2 dell’attività, redatto dal costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione;

b) copia del libretto dell’attività»;N3

— l’istanza di registrazione dell’attività di spettacolo viaggiante può essere presentata prima che l’attività stessa sia stata posta in esercizio, da qualsiasi soggetto che ne sia in possesso, quale ad esempio: il proprietario, il concessionario, il costruttore ecc.;

— il richiedente, ai fini della registrazione e della contestuale assegnazione del codice, da parte del Comune, deve presentare un’idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all’art. 3 del decreto ministeriale 18 maggio 2007, corredata dal manuale di uso e manutenzione e dal libretto dell’attività dello spettacolo viaggiante;

— si precisa che la suddetta documentazione tecnica illustrativa e certificativa, sottoscritta da tecnico abilitato direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato, non deve essere confusa con il “fascicolo della costruzione” o “fascicolo tecnico” (indicato nella norma UNI EN 13814:2005 come “Official tecnica dossier”). Quest’ultimo, infatti, rappresenta il documento che reca tutti gli atti progettuali dell’attività dello spettacolo viaggiante e delle sue varie componenti strutturali, meccaniche, idrauliche, elettriche, elettroniche, ecc. e deve essere conservato a cura del costruttore e, solo a richiesta, posto a disposizione dell’autorità preposta ad eventuali controlli.

Il successivo comma 3 recita:

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Art. 5 - Registrazione e codice identificativo delle attività esistenti

L’art. 5, commi 1 e 2, testualmente dispone:

«1. Ai fini della prosecuzione dell’esercizio, le attività esistenti sul territorio nazionale devono ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo di cui all’art. 4 entro due anni dall’entrata in vigore del presente decreto. La relativa istanza è presentata dal gestore al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo, o è in corso l’impiego dell’attività, corredata da un fascicolo tecnico in lingua italiana costituito da:

a) disegni e/o schemi, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi;

b) verbali delle prove e dei controlli effettuat

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Art. 6 - Dichiarazione di corretto montaggio

L’art. 6 fissa le modalità di corretto montaggio di ciascuna attività e quelle di attestazione dello stesso montaggio. In merito si chiarisce quanto segue:

Il comma 2 testualmente dispone:

«2. Il corretto montaggio di ciascuna attività deve essere attestata con una specifica dichiarazione sottoscritta dal gestore, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 3, oppure da professionista abilitato. Essa riguarda tutti gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici in tutti i casi di installazioni

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Sfilate di carri allegorici

Con la presente circolare si coglie l’occasione per fornire alcuni chiarimenti, ritenuti necessari a seguito delle numerose richieste pervenute sia dagli enti locali sia dalle prefetture interessate riguardo le sfilate dei carri allegorici, in occasione soprattutto del periodo carnevalesco;

— i carri allegorici, installati sui veicoli, tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc., i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni, devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosc

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Disposizione transitoria

Con decreto del Ministro dell’interno, in data 20 novembre 2009, è stata emanata una disposizione transitoria per assicurare la piena ed efficace operatività delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2007, cosi come chiarite nella presente circolare, sia per gli operatori del settore che per gli enti locali. Tale disposizione prevede che, ferma restando, per le nuove attività di spettacolo viaggiante, l’appli

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