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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Lett. Circ. Min. Interno 15/04/2008, n. 1008
Lett. Circ. Min. Interno 15/04/2008, n. 1008
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[Premessa]Con riferimento ad alcune richieste di chiarimento in materia di procedure di prevenzione incendi da applicare nel caso in cui vengano apportate modifiche ad attività a rischio di incidente rilevante, si forniscono le seguenti indicazioni, distinguendo per stabilimenti (soggetti |
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A. ATTIVITÀ SOGGETTE A PRESENTAZIONE DI RAPPORTO DI SICUREZZA AI SENSI DELL’ART. 8 DEL D.LGS. 334/99 E S.M.I. |
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A1. Modifica comportante aggravio del preesistente livello di rischioNel caso in esame - fino all’attuazione dell’art. 72 del D.Lgs. 112/98 R - i provvedimenti afferenti la prevenzione incendi sono strettamente connessi a quelli relativi al controllo dei pericoli di incendi rilevanti e regolamentati dal D.M. 19 marzo 2001.R L’art.6, comma 2, di tale decreto stabilisce che: “in caso di modifiche di impianti e/o depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose costituenti aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi del decreto del ministero dell’Ambiente del 9 agosto 2000, si applicano le procedure di cui ai precedenti articoli 3 e 4”. Tali articoli dettano modi e tempi di rilascio del certificato di prevenzione incendi precisando, tra l’altro che il nulla osta di fattibilità (NOF) ed il parere tecnico conclusivo (PTC) rilasciati dal Comitato ai sensi dell’art. 21, comma 3, del |
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A2. Modifica non comportante aggravio del preesistente livello di rischioL’art. 6 del D.M.19 marzo 2001 sopracitato, stabilisce, al coma 1 , che “In caso di modifiche di uno stabilimento esistente, le disposizioni di cui al punto 3.3 dell’allegato A del Decreto del ministero dell’interno 2 agosto 1984, e successive modificazioni vengono sostituite da quelle stabilite dal decreto del ministero dell’ambiente 9 agosto 2000 “. Ciò consente al gestore di apportare modifiche non comportanti aggravio del preesistente livello di rischio - cosi come individuate all’art. 2 del D.M. 9 agosto 2000- presentando all’autorità di cui all’ |
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B. ATTIVITA’ NON SOGGETTE A PRESENTAZIONE DI RAPPORTO DI SICUREZZA AI SENSI DELL’ART. 8 DEL D.LGS. 334/99 E S.M.I. |
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B1. Modifica comportante aggravio del preesistente livello di rischioQualora in una attività a rischio di incidente rilevante non soggetta a presentazione del rapporto di sicurezza si intenda apportare una modifica comportante aggravio del preesistente livello di rischio cos&i |
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B2. Modifica non comportante aggravio del preesistente livello di rischioNel caso in cui si intenda apportare un verifica non comportante aggravio del preesistente livello di rischio in uno stabilimento a rischio di incidente rilevante e della scheda non soggetto a presentazione del rapporto di sicurezza, il gestore dovrà comunque trasmettere la dichiarazione di non aggravio al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, unitamente allo specifico progetto di prevenzione incendi, e al Comitato. Su tale documentazione il Comando si esprimerà ai fini della sussistenza dei requisiti antincendio e formulerà un parere che verrà illustrato in sede di Comitato per le valutazion |
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