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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Infrastrutture 28/12/2007
D. Min. Infrastrutture 28/12/2007
D. Min. Infrastrutture 28/12/2007
D. Min. Infrastrutture 28/12/2007
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[Premessa]Il Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro della solidarietà sociale Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economica-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale»; Visto in particolare l’art. 21 del citato decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che finanzia, nei comuni di cui all’art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 20 |
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Art. 1. - Riparto fra le regioni e le province autonomeLa disponibilità finanziaria pari ad euro 543.955.500,00 destinata al programma straordinario |
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Art. 2. - Interventi prioritariGli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, da destinare alle finalità di cui all |
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Art. 3. - Modalità di erogazione1. L’effettiva erogazione dei finanziamenti attribuiti direttamente a ciascun comune o ex Iacp comunque denominato ovvero tramite la Cassa depositi e prestiti, per l’attuazione degli interventi compresi nell’elenco «Allegato 2» al presente decreto, avviene con decreto del Ministro delle infrastrutture, da emanarsi entro sei mesi dalla trasmissione della documentazione relativa ai singoli interventi, previa verifica tecnica da parte dell’Ammi |
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Art. 4. - Ulteriori disponibilitàLe risorse finanziarie che si renderanno disponibili per utili di gestione o per interessi maturati s |
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ALLEGATO 1 |
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ALLEGATO 2 |
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ALLEGATO 3 |
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Schema - Convenzione per la gestione delle risorse destinate al finanziamento del Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica di cui all’art. 21 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159Tra il Ministero delle infrastrutture (nel seguito: il MI) con sede in Roma, Piazza di Porta Pia, 1, c.f. 97439910585, in persona del direttore generale per l’edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative e la Cassa depositi e prestiti società per azioni (nel seguito: la CDP) con sede legale in Roma, via Goito, n. 4, capitale sociale euro 3.500.000.000,00 i.v., iscritta presso CCIAA di Roma al numero REA 1053767, c.f. e iscrizione al registro delle imprese di Roma 80199230584, partita IVA 07756511007, in persona del direttore generale, giusta i poteri allo stesso conferiti dal Consiglio di amministrazione in data 25 ottobre 2007 parti della presente convenzione. |
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Art. 1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione. |
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Art. 2. - Oggetto della convenzione1. Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge, la gestione delle risorse, come quantificate nel successivo |
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Art. 3. - Quantificazione delle risorse e loro destinazione1. Le risorse affidate in gestione alla CDP sono costituite dallo stanziamento di bilancio per l’anno 2007 di cui all’art. 1, comma 1, del decreto-legge, per l’importo massimo di 550 milioni di euro, di cui 5,5 milioni di euro destinati alla costituzione ed al funzionamento |
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Art. 4. - Individuazione delle attività a carico della CDP1. La CDP provvede alla gestione delle risorse. |
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Art. 5. - Commissione per le attività di gestione espletate dalla CDP1. Per le prestazioni oggetto della presente convenzione il MI riconosce alla CDP una commissione omnicomprensiva pari allo 0,1 per cento per i servizi resi, da calcolarsi sull’importo delle e |
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Art. 6. - Individuazione delle attività a carico del MI1. Il MI provvede a curare l’istruttoria tecnica e amministrativa ai fini dell’individuazione dei soggetti beneficiari e dell’importo da attribuire a ciascuno di essi, nonch |
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Art. 7. - Tempistica delle erogazioni1. L’erogazione delle risorse viene disposta dalla CDP entro i quindici giorni lavorativi succe |
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Art. 8. - Uffici di riferimento1. Nell’espletamento delle attività di cui alla presente convenzione gli Uffici di rifer |
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Art. 9. - Obbligo di riservatezza1. Ogni accesso, trattamento, elaborazione e/o trasferimento a terzi dovuto per legge deve essere effettuato nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Pertanto, i predetti dati non potranno es |
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Art. 10. - Responsabilità1. La CDP è responsabile esclusivamente della corretta esecuzione delle prestazioni di propria |
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Art. 11. - Altri obblighi derivanti dalla convenzione e norme regolatrici1. Le parti garantiscono, per tutta la durata della convenzione, la massima diligenza e collaborazione. |
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Art. 12. - Risoluzione delle controversie e foro competente1. Le parti designano, in via esclusiva, il Foro di Roma, quale competente a risolvere eventuali cont |
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Art. 13. - Durata1. L’efficacia della presente convenzione decorre dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. 2. La presente convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2009. 3. Se al termine di cui al pre |
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