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Par. Cons. Sup. LL.PP. 13/12/2005, n. 264

Applicazione del D.M. 14.9.2005, recante «Norme tecniche per le costruzioni».
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[Premessa]


La Sezione


Vista la nota prot. n. ABM/DAM/05/87963 in data 21.10.2005, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha trasmesso il quesito in oggetto;

Vista la nota prot. n. 124/132861/002-011 in data 8.11.2005, con la quale la Regione Toscana ha trasmesso i quesiti in oggetto;

Visto il voto n. ... (Tignale);

Esaminati gli atti;

Udita la Commissione relatrice (Ianniello, Baratono Castellani, Maffey, Petrini)


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Premesso

La Regione Emilia-Romagna, con nota n. 87963 del 21 ottobre 2005 indirizzata al Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, espone i seguenti quesiti.

«In merito all’entrata in vigore il 23 ottobre 2005, del D.M. 14.9.05 recante «Norme tecniche per le Costruzioni», tenendo conto di quanto sancito con l’intesa della Conferenza Unificata nella seduta del 28 luglio 2005 ed in ultimo sottolineato e precisato il 18 ottobre u.s. anche con nota del Segretario Generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, si chiede di esprimere urgente autorevole parere in merito:

Disapplicazione delle disposizioni di cui all’art. 104 del D.P.R. n. 380/01; R

Modalità di applicazione nelle «zone 4» del citato D.M., per quanto attiene la previsione contenuta nell’art. 14-undevicies della legge n. 168/2005, di conversione del D.L. n. 115/2005, che consente di utilizzare per 18 mesi anche la previgente normativa tecnica contenuta nel D.M. 16.1.96 «Norme Tecniche per le Costruzioni in zone sismiche»».

Successivamente, con nota n. 124/132861/002-011 dell’8.11.05 il Dirigente responsabile del Servizio Sismico regionale della Regione Toscana, nel ribadire una precedente richiesta in merito all’applicazione del D.M. 16.1.96 nella «zona 4», formulava un nuovo quesito in merito al concetto di inizio dei lavori per il caso particolare delle costruzioni prefabbricate.

La nota specifica che «... per tali manufatti è ricorrente il caso che, sulla base di un titolo abitativo edilizio rilasciato dal Comune, il Committente abbia dato avvio all’ordine per la produzione in serie dei componenti prefabbricati nello stabilimento dell’Appaltatore.

Si chiede di chiarire pertanto, nel caso di costruzioni prefabbricate, se l’«inizio dei lavori» si possa riferire alla data di immissione alla produzione di un particolare manufatto prefabbricato nello stabilimento di prefabbricazione, anziché all’inizio dei lavori nel cantiere di costruzione; si chiede inoltre di chiarire quale documentazione debba essere prodotta al fine di stabilire le caratteristiche del manufatto prodotto in serie, fermi restando gli adempimenti di cui all’art. 9 della legge 1086/71».


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Considerato

La Sezione, preliminarmente, elenca i quesiti posti all’attenzione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici con le due note separate inviate dalle regioni Emilia-Romagna e Toscana:

1. Applicazione delle azioni sismiche del D.M. 16.1.96 nella zona 4 di nuova classificazione, ai sensi dell’art. 1 dell’O.P.C.M. 3274/03 R

2. Disapplicazione delle disposizioni di cui all’art. 104 del D.P.R. n. 380/01

3. Definizione del concetto di «inizio dei lavori» relativamente al caso delle costruzioni composte da elementi prefabbricati prodotti in stabilimento.

I primi due quesiti derivano essenzialmente dalla disposizione di cui all’art. 5, comma 2-bis del D.L. 28.5.04, n. 136, convertito dalla legge 27.7.04, n. 186, R introdotto con l’art. 14-undevicies, del D.L. 30.6.05 n. 115, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17.8.05, n. 168, R secondo il quale l’uso delle nuove Norme Tecniche è da considerarsi facoltativo per il periodo di diciotto mesi dalla data di loro entrata in vigore, al fine di consentire eventuali integrazioni, correzioni o modifiche, per l’ipotesi che non vengano raggiunte le finalità perseguite.

Preliminarmente la Sezione sottolinea che la risposta ai quesiti riguarda essenzialmente le opere non strategiche, per le quali possono valere indicazioni specifiche da parte degli Enti competenti.

In merito al primo quesito, essendo allo stato la classificazione sismica vigente quella di cosiddetta «prima applicazione» di cui al punto 3 dell’allegato 1 alla O.P.C.M. 3274/03, la Sezione rileva che è opportuno perseguire una sostanziale omogeneità tra quanto previsto dal D.M. 14.9.2005, che in sostanza ricalca quanto già stabilito nell’O.P.C.M. 3274/03 per quanto attiene alla suddivisione in 4 zone sismiche, e le modalità operative da adottare nei 18 mesi precedenti la definitiva entrata in vigore delle nuove norme tecniche, nel caso il Progettista decida di avvalersi della facoltà di utilizzare le norme previgenti, ovvero, nel caso in specie, il D.M. 16.1.96.

Come è noto, il D.M. del 1996, dopo aver specificato in «B - Criteri generali di progettazione» che il grado di sismicità può assumere valori S = 2, prevede che nelle zone di prima, seconda e terza categoria siano associati rispettivamente i valori 12,9 e 6 a detto grado di sismicità S. In particolare non è previsto un valore per S relativo alle zone non classificate sismiche, mentre a tali zone attualmente corrisponde, almeno in linea logica anche se, ovviamente, non puntuale, la zona 4, cui è associata un’azione sismica in termini di accelerazione massima al suolo pari a 0,05g.

A tale accelerazione corrisponde una azione di progetto allo Stato Limite Ultimo, nell’ipotesi di alta duttilità implicita nel D.M. 16.1.96, oscillante tra 0,025 e 0,030g. Poiché il D.M. del 1996 valuta l’entità dell’accelerazione sismica di progetto allo S.L.U. come (S-2) x g x 1.5/100, sembra opportuno, in accordo con le precedenti considerazioni, assumere S=4, pervenendo così ad una azione di progetto allo S.L.U. del 3% di g e, qualora si adottasse una verifica alle tensioni ammissibili, una azione di progetto pari al 2% di g.

Come già evidenziato con voto n. 234 del 16.11.05 della Sezione, gli ambiti territoriali attualmente classificati come «Zona 4», sono da considerare, unitamente alla «Zona 3», zone a «bassa sismicità».

Si osserva inoltre che, in particolare per la «Zona 4», al di là delle verifiche formali, è sufficiente adottare cautele costruttive idonee a garantire la necessaria robustezza strutturale.

Per alcuni aspetti di dettaglio, il Progettista potrà fare utile riferimento alla Circolare Ministeriale n. 65 del 10 aprile 1997.

Il secondo quesito riguarda la disapplicazione dell’articolo 104 del D.P.R. n. 380/01, e deriva dalle richieste formulate dalle Regioni e dall’ANCI in sede di intesa in Conferenza Unificata sul disposto normativo del decreto ministeriale recante «Norme Tecniche per le costruzioni» ai sensi dell’art. 54 del D. Leg.vo n. 112/98, R intesa sancita in data 28 luglio 2005, anche in relazione ad un impegno del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a proporre un emendamento di modifica del citato art. 104 del D.P.R. 380/01 nel quale si prevedono le procedure per le costruzioni in corso d’opera nelle zone di nuova classificazione sismica.

La Sezione auspica a tale proposito che il legislatore operi, attraverso un idoneo provvedimento, per una riscrittura di detto articolo, sia per risolvere le criticità connesse all’entrata in vigore delle nuove «Norme Tecniche per le Costruzioni» (D.M. 14.9.2005, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 222 del 23.9.2005, entrato in vigore il 23.10.2005) in relazione alla situazione vigente relativa alla nuova classificazione sismica di prima applicazione prevista dall’Ordinanza P.C.M. 3274/2003 e successive integrazioni e modifiche, compresa quelle dell’8 agosto 2005 e del 13 ottobre 2005 che allineano l’entrata in vigore di detta classificazione sismica con quella delle «Norme Tecniche per le Costruzioni» sia per conformare il contenuto dell’articolo 104 del D.P.R. n. 380/01 al mutato quadro normativo tecnico.

A tale proposito la Sezione richiama anche il contenuto di una nota del 21 ottobre 2005 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti indirizzata al Presidente delle Regioni nella quale «... si fa presente che l’O.P.C.M. 3274 del 20.3.2003 «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica», all’art. 2, comma 2, ha dato facoltà agli operatori di progettare e costruire con la classificazione sismica previgente, fino all’entrata in vigore delle nuove Norme Tecniche.

Ne deriva, quindi, che le disposizioni di cui al citato art. 104 sono da applicarsi per le opere la cui esecuzione è successiva all’entrata in vigore delle Norme Tecniche per le Costruzioni, ovvero dal 24 di ottobre 2005», in rapporto ad eventuali ulteriori decisioni di classificazione sismica.

L’ultimo quesito attiene la definizione del concetto di «inizio dei lavori» relativamente al caso delle costruzioni composte da elementi prefabbricati prodotti in stabilimento.

La Sezione ritiene a tale proposito che solo nel caso di elementi prefabbricati prodotti ad hoc, secondo uno specifico progetto, e che riguardino almeno i principali elementi portanti della costruzione, l’inizio dei lavori possa essere riferito alla data di immissione alla produzione nello stabilimento degli specifici manufatti. Tale data va riportata, a cura del Direttore tecnico dello stabilimento, sul registro di produzione, sul quale devono altresì essere annotati i risultati delle prove sul conglomerato cementizio costituente l’elemento prefabbricato, secondo quanto previsto dal punto 11.7.3 del D.M. 14.9.05, che ribadisce peraltro quanto stabilito dal D.M. 3.12.87.

La documentazione da allegare alla fornitura dei manufatti prefabbricati sarà quella prevista al punto 11.7.5 del D.M. 14.9.05, fatta eccezione per la specifica documentazione relativa alla produzione in serie (certificato di origine ed attestato di qualificazione dei Servizio tecnico centrale) e fatta salva l’attestazione della conformità secondo il D.P.R. n. 246/93 (marcatura CE) quando applicabile.

Resta quindi escluso il caso in cui in una costruzione si faccia uso di elementi prefabbricati prodotti in serie in stabilimento, nel qual caso l’inizio dei lavori sarà quello effettivo nel cantiere di costruzione.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, la Sezione, a maggioranza


è del parere


che la risposta puntuale ai quesiti sollevati dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana sia contenuta nelle considerazioni che precedono.



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