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D. Leg.vo 17/08/2005, n. 189

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti, nonché di risoluzione delle interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale.
In vigore dal 7.10.2005. Con le modifiche introdotte dall'Avviso di Rettifica pubblicato nella G.U. del 9/12/2005 n. 286
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[Premessa]



Il Presidente della Repubblica


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Art. 1. - Integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190

1. Nel decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 2-bis (Progettazione). - 1. Ai progetti delle infrastrutture si applicano le norme di cui all’allegato tecnico. Le predette norme sono vincolanti per le Amministrazioni dello Stato, per gli enti pubblici nazionali ed i loro concessionari. Per le opere inserite nel programma di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per le quali l’interesse regionale è concorrente con il preminente interesse dello Stato, le regioni, province autonome, province, città metropolitane, comuni, enti pubblici locali e loro concessionari applicano le predette norme sino alla entrata in vigore di diversa e specifica normativa regionale, da emanarsi nel rispetto dei principi della citata legge n. 443 del 2001 e della normativa comunitaria.

2. L’affidamento da parte del soggetto aggiudicatore delle attività di progettazione e degli altri servizi pertinenti le infrastrutture, di ammontare pari o superiore alla soglia di applicazione delle normative comunitarie in materia, è regolato dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, ove le opere rientrino nel suo ambito di applicazione. Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità dei bandi di gara, gli stessi devono essere pubblicati anche sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle regioni interessate, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001. I servizi di ammontare inferiore alla soglia comunitaria sono affidati nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e imparzialità imposti dall’osservanza del Trattato U.E.

3. Le persone fisiche e giuridiche incaricate dai soggetti aggiudicatori della redazione del progetto a base di gara, nonché le società collegate alle stesse ai sensi della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, e successive modificazioni, non possono in alcuna forma e per alcun titolo partecipare alla realizzazione dei lavori da esse progettati, né essere affidatarie di servizi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo da parte degli appaltatori, concessionari e contraenti generali delle infrastrutture, ai fini dello sviluppo o della variazione dei progetti dalle stesse redatti e della realizzazione dei lavori medesimi. I soggetti aggiudicatori possono estendere il predetto divieto ai soggetti che abbiano collaborato ad altro titolo alla progettazione, con apposita previsione nel bando di gara o nel contratto di progettazione.

4. Il progetto preliminare e/o definitivo deve essere accompagnato da linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri, non soggetti a ribasso, che rientrano nell’importo a base della gara, nonché della conseguente stima degli oneri medesimi. Il soggetto aggiudicatore può affidare al contraente generale, con previsione del bando di gara o del contratto, i compiti del responsabile dei lavori. Nell’affidamento mediante appalto integrato, la nomina del responsabile unico dei lavori spetta alla stazione appaltante.

5. In relazione alle attività di progettazione ed approvazione delle infrastrutture, non si applicano l’articolo 17 della legge quadro ed i seguenti articoli del regolamento:

a) articolo 9 - Pubblicità degli atti della conferenza di servizi;

b) titolo III, capo II - La progettazione;

c) titolo IV, capo IV - Affidamento dei servizi di importo inferiore al controvalore in euro di 200.000 DSP; e capo V - Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al controvalore in euro di 200.000 DSP.

6. Le infrastrutture si considerano ad ogni effetto inserite nel Programma triennale del soggetto aggiudicatore, di cui all’articolo 13 del regolamento.

7. Previa intesa con il Ministero della giustizia, fino alla revisione delle tariffe professionali per le attività di progettazione, necessaria a tener conto delle previsioni di cui al comma 1, ai fini della determinazione del corrispettivo per le attività di progettazione delle infrastrutture, redatte in conformità al presente articolo e relativo allegato tecnico, i soggetti aggiudicatori aumentano del 100 per cento l’aliquota prevista per il progetto preliminare dalla tabella B del decreto del Ministro della giustizia in data 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001; le aliquote previste dalla citata tabella per il progetto definitivo ed esecutivo vengono ridotte corrispondentemente e proporzionalmente alle aliquote previste per il progetto definitivo ed esecutivo in modo che l’aliquota totale risulti sempre pari a 1.


Art. 4-bis (Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti). - 1. Le procedure di istruttoria ed approvazione dei progetti sono completate nei tempi previsti dal presente decreto salvo che non siano interrotte o sospese su istanza del soggetto aggiudicatore; anche nell’ipotesi di più sospensioni, il termine complessivo di sospensione non può superare i novanta giorni, trascorsi i quali le procedure di istruttoria ed approvazione riprendono il loro corso.

2. Ove il progetto sia incompleto, carente o contraddittorio, le Amministrazioni competenti propongono al Ministero, nei termini e modi previsti dal presente decreto, le prescrizioni per la corretta successiva integrazione. Ove ciò non sia possibile per l’assenza degli elem

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Art. 2. - Modificazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190

1. Al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata è il finanziamento, superiore a 5 milioni di euro, che viene concesso ad un contraente generale o concessionario, senza rivalsa o con rivalsa limitata nei confronti dello stesso contraente generale o concessionario, ovvero nei confronti dei soci della società di progetto.»;

b) all’articolo 2, comma 3, lettera a), dopo le parole: «composta da» sono inserite le seguenti: «dipendenti nei limiti dell’organico approvato e»;

"c) all’articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente:"N1 «5. Al fine di agevolare, sin dall’inizio della fase istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e insediamenti produttivi, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonché i Presidenti delle regioni o province autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di commissari straordinari, i quali seguono l’andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Nell’espletamento delle suddette attività, e nel caso di particolare complessità delle stesse, il commissario straordinario può essere affiancato da un sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Presidenti delle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, con oneri a carico delle regioni o province autonome proponenti.»;

d) all’articolo 2, comma 8, è aggiunta la seguente frase: «Nei limiti dei costi autorizzati a norma del comma 9, i commissari straordinari e i sub-commissari si avvalgono delle strutture di cui al comma 3, nonché delle competenti strutture regionali e possono avvalersi del supporto e della collaborazione dei soggetti terzi.»;

e) all’articolo 3, comma 3, nel primo periodo, dopo le parole: «territoriale e sociale» sono inserite le seguenti: «comunque non superiori al 5 per cento dell’intero costo dell’opera»; dopo le parole: «necessarie alla realizzazione», sono inserite le seguenti: «; dalla percentuale predetta sono esclusi gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell’ambito della procedura di VIA»; le parole: «e, una volta emessi i regolamenti di cui all’articolo 15, comma 3, degli ulteriori elaborati ivi eventualmente previsti» sono soppresse; in fine, sono aggiunte le seguenti: «ovvero altra comunicazione diversa da quella effettuata per la eventuale procedura di VIA, ai sensi del presente articolo; ove non sia prevista la procedura di VIA, il progetto preliminare è comunque depositato presso il competente ufficio della regione interessata, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e del deposito si dà avviso sul sito internet della regione e del soggetto aggiudicatore.»;

f) all’articolo 3, comma 7, nel primo periodo, dopo le parole: «vigenti ed adottati» sono inserite le seguenti: «gli immobili su cui è localizzata l’opera sono assoggettati al vincolo preordinato a

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Allegato (previsto dall’art. 1, comma 1, primo capoverso)
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ALLEGATO TECNICO - (previsto dall’art. 2-bis, comma 1) Sezione I - Progetto preliminare
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Art. 1. - Documenti componenti il progetto preliminare

1. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali delle opere «anche con riferimento ai profili ambientali e all’utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio», il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire; evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali ed i limiti di spesa dell’infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per l’eventuale esecuzione del monitoraggio ambientale, per le eventuali opere e misure compensative dell’impatto territoriale e sociale e per le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione. Ove, ai sensi delle disposizioni nazionali o regionali vigenti, l’opera sia sog

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Art. 2. - Relazione illustrativa del progetto preliminare

1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entità dell’intervento, si articola nei seguenti punti:

A) descrizione delle finalità dell’intervento, delle possibili opzioni progettuali e determinazione della soluzione progettuale migliore (soluzione prescelta);

B) descrizione puntuale del progetto della soluzione prescelta e indicazioni delle modalità e della tempistica per la prosecuzione dell’iter progettuale;

C) riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto.

A) Finalità dell’intervento e scelta delle alternative progettuali:

- descrizione delle motivazioni giustificative della necessità dell’intervento e delle finalità che si prefi

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Art. 3. - Relazione tecnica

1. La relazione riporta lo sviluppo degli studi tecnici specialistici del progetto ed indica requisiti e prestazioni che devono essere riscontrate nell’intervento. Descrive nel dettaglio le indagini effettuate e la caratterizzazione del progetto dal punto di vista dell’inserimento nel territorio e nell’ambiente, descrive e motiva le scelte tecniche del progetto «anche con riferimento ai profili ambientali e all’utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio».

A titolo indicativo e non esaustivo, si riportano i principali argomenti che devono essere contenuti nella relazione tecnica:

- idrologia e idraulica;

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Art. 4. - Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale

1. Lo SIA, ove previsto dalla normativa vigente, è predisposto contestualmente al progetto preliminare sulla base dei dati e delle informazioni raccolte nell’ambito del progetto stesso anche con riferimento ai siti di recupero e alle discariche. Sono seguite, le norme tecniche di cui ai decreti del P

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Art. 5. - Elaborati grafici del progetto preliminare

1. Gli elaborati grafici, redatti in scala opportuna e debitamente quotati, con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell’intervento, devono includere le misure e gli interventi di mitigazione e compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi sono costituiti:

a) per opere e lavori puntuali:

dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e del piano urbanistico generale o attuativo, sul quale sono indicate la localizzazione dell’intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;

dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non inferiore a 1:2.000, sulle quali sono riportati separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;

area di riferimento ai fini urbanistici;

dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in scala adeguata alle dimensioni dell’opera in progettazione:

sezione geologica e geotecnica;

carta archeologica;

planimetria delle interferenze;

planimetrie catastali;

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Art. 6. - Calcolo estimativo e quadro economico

1. Il calcolo estimativo è effettuato, per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, i corrispondenti prezzi parametrici dedotti dai co

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Art. 7. - Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare

1. Il capitolato speciale prestazionale contiene:

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Sezione II - Progetto definitivo
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Art. 8. - Documenti componenti il progetto definitivo

1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato, sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi, nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.

2. Esso comprende:

a) relazione generale;

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Art. 9. - Relazione generale del progetto definitivo

1. La relazione fornisce tutti gli elementi atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità dell’intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi.

2. In particolare la relazione:

a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione illustrativa del progetto preliminare, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell’inserimento dell’intervento sul territorio, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei ma

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Art. 10. - Relazioni tecniche e relazioni specialistiche del progetto definitivo - progetto di monitoraggio ambientale (PMA)

1. A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto definitivo deve comprendere almeno le seguenti relazioni tecniche, sviluppate - anche sulla base di indagini integrative di quelle eseguite per il progetto preliminare - ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo:

a) relazione geologica e geoidrologica: comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo; definisce il modello geologico-tecnico del sottosuolo; illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litotecnici e fisici, nonché il conseguente livello di pericolosità geologica e il comportamento in assenza ed in presenza delle opere;

b) relazione geotecnica e geomeccanica: definisce, alla luce di specifiche indagini, il comportamento meccanico del volume del terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzerà il comportamento del manufatto stesso. Illustra inoltre i calcoli per gli aspetti che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno;

c) relazioni idrologica e idraulica: riguardano lo studio delle acque meteorich

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Art. 11. - Elaborati grafici del progetto definitivo

1. Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell’intervento da realizzare. Essi sono redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o di lavoro, puntuale o a rete, da realizzare, ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.

2. Per gli edifici, i grafici sono costituiti, salva diversa indicazione del progetto preliminare, da:

a) planimetria d’insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello dell’area interessata all’intervento, con equidistanza non superiore a cinquanta centimetri, delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la specificazione delle varie essenze;

b) planimetria in scala non inferiore a 1:500 con l’ubicazione delle indagini geognostiche;

c) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell’intervento, corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell’intervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell’intervento, sono riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio; è altresì integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto: superficie dell’area, volume dell’edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani e ogni altro utile elemento;

d) le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 con l’indicazione delle destinazioni d’uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti. Le quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera c) ed

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Art. 12. - Calcoli delle strutture e degli impianti

1. I calcoli delle strutture e degli impianti devono presentare livelli di approfondimento tali da ga

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Art. 13. - Piano particellare di esproprio

1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate, e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraver

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Art. 14. - Interferenze

1. Il progetto definitivo prevede la verifica aggiornata del censimento delle possibili interferenze e dei relativi enti gestori, già fatto in sede di progetto preliminare; prevede inoltre, per ogni interferenza, la s

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Art. 15. - Elenco dei prezzi unitari

1. Per la redazione dei computi metrico-estimativi facenti parte integrante dei progetti definitivi, vengono utilizzati i prezzi unitari fissati attraverso specifiche analisi dei principali prezzi che determinano almeno il 75 per cento dell

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Art. 16. - Computo metrico-estimativo definitivo e quadro economico

1. Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell’elaborato «Elenco Prezzi unitari» di cui all’art. 15.

2. In relazione alle specifiche caratteristiche dell’intervento il computo metrico estimativo può prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto d’appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.

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Art. 17. - Cronoprogramma

1. Il progetto definitivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, redatto anche al fine di stabilire in via convenzionale (nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso) l’importo degli stessi da eseguire in ciascun mese dalla data della consegna.

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Art. 18. - Schema di contratto e Capitolato speciale

1. Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente regolamento e dal capitolato generale le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, distinte in rapporti tra l’alta vigilanza e la direzione lavori e rapporti tra la direzione lavori e l’esecutore con particolare riferimento a:

a) termini di esecuzione penali e pareri;

b) programma di esecuzione delle attività;

c) sospensione o riprese dei lavori;

d) oneri a carico dell’appaltatore;

e) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;

f) liquidazione dei corrispettivi;

g) controlli;

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Sezione III - Progetto esecutivo
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Art. 19. - Documenti componenti il progetto esecutivo

1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare, inclusi i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvision

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Art. 20. - Relazione generale del progetto esecutivo

1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto prevede l’impieg

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Art. 21. - Relazioni specialistiche - Progetto di monitoraggio ambientale e manuale di gestione ambientale

1. Il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo.

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Art. 22. - Elaborati grafici del progetto esecutivo

1. Gli elaborati grafici esecutivi, eseguiti con i procedimenti più idonei, sono costituiti:

a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;

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Art. 23. - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

1. I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell’osservanza delle rispettive normative vigenti, possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici.

2. I calcoli esecutivi delle strutture devono consentire la definizione e il dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.

3. I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica dell’intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità dell’impianto stesso, nonché consentire di determi

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Art. 24. - Piano di manutenzione dell’opera

1. Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l’attività di manutenzione dell’intervento comprese le opere connesse di mitigazione e compensazione, al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico.

2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all’importanza e alla specificità dell’intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi:

a) il manuale d’uso;

b) il manuale di manutenzione;

c) il programma di manutenzione.

3. Il manuale d’uso si riferisce

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Art. 25. - Piani di sicurezza e di coordinamento

1. I piani di sicurezza e di coordinamento sono i documenti complementari al progetto esecutivo che prevedono l’organizzazione delle lavorazioni atta a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La loro redazione comporta, con riferimento alle varie

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Art. 26. - Computo metrico-estimativo definitivo

1. Il computo metrico-estimativo del progetto esecutivo costituisce l’aggiornamento del computo

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Sezione IV - Validazione dei progetti
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Art. 27. - Finalità della verifica

1. La verifica di cui all’articolo 30, comma 6, della legge quadro, di seguito denominata anche validazione, è finalizzata ad accertare la sussistenza, nel progetto a base di gara, dei requisiti minimi di appaltabilità, nonché la conformità dello stesso alla norm

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Art. 28. - Verifica attraverso strutture tecniche dell’amministrazione

1. La stazione appaltante provvede all’attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell’articolo 19, comma 3, della legge.

2. Le strutture di cui al comma 1 che possono svolgere l’attività di verifica dei progetti sono:

a) per lavori di importo superiore a 20 milioni di

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Art. 29. - Verifica attraverso strutture tecniche esterne all’amministrazione

1. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui all’articolo precedente, comma 1, nonché nei casi di carenza di adeguate professionalità in organico, accertata ai sensi dell’art. 7, comma 5, della legge quadro, la Stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento o direttamente tramite lo stesso responsabile del procedimento, con le modalità previste dalla legge quadro, affida l’appalto di servizi avente ad oggetto la verifica, ai seguenti soggetti:

a) per verifiche di progetti di

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Art. 30. - Disposizioni generali

1. Il responsabile del procedimento stima il corrispettivo delle attività di verifica del progetto con riferimento a quanto previsto dalla Tabella B6 voce «validazione progetto» del decreto del Ministro della giustizia in data 4 aprile 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001) e suoi aggiornamenti.

2.

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Art. 31. - Requisiti per la partecipazione alle gare per l’affidamento delle attività di verifica

1. Il responsabile del procedimento individua i requisiti minimi per la partecipazione alle procedure di affidamento della attività di verifica dei progetti con riguardo ai seguenti elementi:

a) fatturato globale per servizi di verifica realizzato negli ultimi tre anni per un importo da determinare in una misura non inferiore a due volte l’importo stimato dell’appalto dei servizi di verifica;

b) avvenuto svolgimento, negli ultimi tre anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti relativi a lavori di importo almeno pari a quello oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per servizio di verifica analogo si intende quello appart

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Art. 32. - Procedure di gara

1. L’affidamento della attività di validazione avviene ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con riguardo

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Art. 33. - Principi generali delle verifiche ai fini della validazione

1. La verifica ai fini della validazione, eseguita nel rispetto delle disposizioni della norma UNI CEI EN ISO\IEC 17020, è condotta sulle fasi progettuali poste a base gara:

- progetto preliminare costituito dai documenti di progetto descritti nella Sezione I - Articoli 1/2/3/4/5/6/7 del presente atto;

- progetto definitivo costituito dai documenti progettuali descritti alla Sezione II - Articoli 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18 del presente atto.

2. Gli aspetti del controllo sono:

a) completezza della documentazione progettuale;

b) contenuto degli elaborati;

c) congruenza fra tavole grafiche e relazioni tecniche;

d) controllo incrociato tra gli elaborati;

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Art. 34. - Estensione del controllo e momenti della verifica

1. Le verifiche, come sopra indicate, devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento della attività di validazione; i capitolati da redigersi dal soggetto aggiudicatore precisano nel dettaglio le modalità di validazione, integrando le previsioni del presente atto in relazione alla natura e complessità dell’opera.

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Art. 35. - Le modalità di validazione

1. La validazione del progetto posto a base di gara è espressa mediante un atto formale, sottoscritto dal responsabile del procedimento, che riporti

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Art. 36. - Le responsabilità

1. Nei limiti delle attività di verifica di cui all’articolo 33, il soggetto incaricato della validazione risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto validato che ne pregiudichino in tutto o in

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Art. 37. - Le garanzie

1. Il soggetto incaricato dell’attività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell’incarico, di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dall’attività di propria competenza avente le seguenti caratteristiche e durata:

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Sezione V - Norme in materia di verifica preventiva dell’interesse archeologico
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Art. 38. - Disposizioni in materia di verifica preventiva dell’interesse archeologico

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con riguardo alle opere sottoposte all’applicazione del presente decreto legislativo si applicano gli articoli 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, eccetto i commi 1 e 2, del decreto legge 26 aprile 2005, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109. Gli obblighi ivi stabiliti per le staz

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