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D.Min. Trasporti 04/08/1998, n. 400

Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Infrastrutture e Trasp. 05/12/2003, n. 392
- D. Min. Infrastrutture e Trasp. 11/05/2017
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[Premessa]



Il Ministro dei trasporti e della navigazione


Visto il R.D. 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a t

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Parte I - Oggetto e scopo del regolamento
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Art. 1. - Oggetto

1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 95, 103 e 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, Ril presente regolamento contiene le norme regolamentari generali concernenti le seguenti categorie di funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico per trasporto di persone:

a) funivia bifune con movimento a va e vieni: consistente in una o più funi portanti costituenti vi

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Art. 2. - Scopo del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la costruzione e l'esercizio degli impianti in servizio pubblico, di cui al precedente articolo 1, comma 1. Le disposizioni t

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Parte II - Documentazione tecnica
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Art. 3. - Documentazione

1. La domanda di approvazione del progetto è proposta secondo le norme di cui agli articoli 3, 4 e 5 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 R

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Art. 4. - Progetto preliminare

1. Per la richiesta di preliminare ammissibilità di realizzare un impianto la documen

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Art. 5. - Spese di istruttoria

1. Quando una domanda è ammessa all'istruttoria, il Ministero dei trasporti e

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Parte III - Norme di progetto e di costruzione
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Art. 6. - Norme generali di costruzione e prove dei materiali

1. Il progetto e l'esecuzione delle strutture dell'impianto (di muratura ordinaria, di cemento armato, metalliche o di altri materiali), fisse o mobili, sono condotti seguendo, oltre le disposizioni del presente regolamento, gli insegnamenti della scienza delle costruzioni, le regole della

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Art. 7. - Tracciato e profilo della linea

1. Il tracciato scelto è di per sé genericamente adatto al tipo di impianto previsto.

2. Il tracciato dell'asse di un impianto aereo è rettilineo; solo in via eccezionale e per riconosciuta necessità possono essere consentite deviazioni planimetriche, idonee ad assicurare la prescritta stabilità delle funi ed il sicuro passaggio dei veicoli con effetti dinamici non disturbanti per il viaggiatore.

3. La lunghezza della linea non supera, caso per caso, quel limite oltre il quale il viaggio può divenire disagevole oppure, nell'eventualità di arresto dell'impianto, può rendere difficile il pronto recupero di tutti i viaggiatori e il loro ricovero al sicuro senza eccessivo disturbo, tenuto conto delle categorie e del tipo dell'impianto, del profilo, delle condizioni del terreno, dell'altitudine e del clima.

4. La pendenza

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Art. 8. - Funi

1. Sugli impianti oggetto del presente regolamento sono impiegati i seguenti tipi di funi:

a) Funi portanti: sono costituite di fili di acciaio, senza anima tessile, di massima a tref

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Art. 9. - Tensione delle funi

1. La tensione di ogni fune dell'impianto è determinata da un sistema atto a m

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Art. 10. - Ancoraggi, attacchi d'estremità e impalmature

1. L'ancoraggio delle funi portanti si realizza per avvolgimento di almeno due spire complete su tamburo fisso, rivestito di adatto materiale cedevole; l'estremità dell'ultima spira a minima tensione viene ulteriormente ancorata ad un sostegno fisso per mezzo di morsetto, resistente ad una tensione residua convenzionale pari ad una frazione dello sforzo di trazione massimo della fune all'ancoraggio. In casi speciali, e per riconosciuta necessità, può tollerarsi altro idoneo sistema di ancoraggio.

2. La fune lenta oltrepassante il sistema di ancoraggio e costituente la riserva è ben conservata ed al coperto.

3. L'attacco della fune portante al contrappeso, realizzato per avvolgimento di questa su un tamburo facente parte di tale contrappeso, soddisfa le stesse disposizioni riguardanti l'attacco mediante ancoraggio.

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Art. 11. - Sicurezza delle funi

1. Il grado di sicurezza delle funi non è inferiore al rapporto tra la somma dei carichi di rottura dei fili per trazione (esclusi eventuali nuclei di fili di acciaio dolce) e lo sforzo totale massimo assiale sopportato dalla fune, da determinarsi nelle condizioni più sfavorevoli, ad impianto in movimento od a riposo; ciò subordinatamente all'osservanza delle norme stabilite dal presente regolamento intese a limitare l'effetto delle sollecitazioni secondarie e che riguardano:

a) il raggio delle scarpe d'appoggio delle funi portanti;

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Art. 12. - Sicurezza rispetto allo scorrimento sulle pulegge motrici delle funi aventi compiti di trazione

1. L'aderenza necessaria per evitare il pericolo di scorrimento delle funi sulle pule

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Art. 13. - Velocità e intervallo minimo tra i veicoli

1. Negli impianti a collegamento permanente e velocità costante, quando le operazioni di imbarco e sbarco dei viaggiatori avvengono con i veicoli in movimento, la velocità e l'intervallo di tempo tra due veicoli consecutivi sono tali da consentire ai viaggiatori stessi il comodo e sicuro svolgimento delle operazioni di imbarco e sbarco, tenuto conto del tipo di impianto, dell

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Art. 14. - Franchi minimi e intervia

1. Mediante la distribuzione e l'altezza dei sostegni va evitato, nelle condizioni più sfavorevoli per carico, lunghezza della campata, oscillazioni ev

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Art. 15. - Dispositivi di recupero dei viaggiatori e altezza massima dal suolo

1. Quando, durante il servizio, l'impianto rimane immobilizzato per un intervallo di tempo relativamente lungo, si provvede, con facilità e prontezza, al recupero dei viaggiatori in linea.

2. I viaggiatori possono abbandonare agevolmente i veicoli anche nel caso in cui non sono in condizioni di collaborare alle operazioni di evacuazion

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Art. 16. - Attraversamenti e parallelismi

1. Negli attraversamenti di impianti aerei con strade di qualsiasi tipo sono rispettate e altezze minime dei veicoli dal suolo atte a garantire il normale svolgimento del traffico sulle strade stesse.

2. Ogni attraversamento è segnalato sulla strada mediante cartelli monit

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Art. 17. - Norme comuni alle stazioni

1. Le parti meccaniche delle stazioni, sia motrici, sia di rinvio, sono efficacemente protette dalle intemperie.

2. Le stazioni, terminali o intermedie, sono dotate:

a) di locali per la sosta dei viaggiatori in relazione alle prevedibili esigenze del traffico, nonché di servizi igienici, tenendo conto degli esercizi pubblici di ristoro esistenti nelle immediate vicinanze delle stazioni;

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Art. 18. - Stazione motrice

1. Il posto di manovra è ubicato in posizione tale da consentire al macchinista la visibilità diretta della linea, compatibilmente con le caratteristiche del profilo. Le apparecchiature di manovra e di controllo sono ubicate in posizione opportuna per consentire al macchinista di servirsene agevolmente pur continuando a sorvegliare l'impianto.

2. Il macchinario, il banco di manovra e gli altri apparecchi di comando e controllo sono racchiusi in apposito locale o protetti in modo da non essere accessibili al pubblico; sul posto sono sempre disponibili mezzi antincendio adeguati al tipo di impianto.

3. La cabina di trasformazione, quando è collocata nell'interno della stazione, è inaccessibile al pubblico ed è realizzata in locale apposito come unità a prova di fuoco e con accesso indipendente. Quanto sopra anche in relazione al fatto che l'impianto elettrico della funivia ha inizio con l'interruttore generale in bassa tensione da disporre a valle di detta cabina.

4. Le funicolari aeree sono dotate di due azionamenti indipendenti, uno principale e l'altro di recupero, interbloccati fra loro. La loro coppia e potenza vanno determinate nelle condizioni di carico più sfavorevoli, tenuto conto delle fasi transitorie di avviamento ed eventualmente di frenatura. Per piccoli impianti di limitata lunghezza, tenuto conto degli scopi del servizio e della possibilità di assicurare il ritorno dei viaggiatori in una delle stazioni con operazioni rapide e facili, la D.G. MCTC può esonerare dall'obbligo di installare un azionamento di recupero.

5. L'aziona

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Art. 19. - Dispositivi di tensione

1. I contrappesi delle funi sono fatti di materiale compatto, preferibilmente in un unico blocco. Sono adottati provvedimenti per impedirne la manomissione.

2. Le strutture dei sostegni dei contrappesi sono facilmente ispezionabili in ogni loro parte anche durante l'esercizio. Il sostegno dei blocchi che formano il contrappeso non può comprendere aste metalliche che risultano in parte esterne ed in parte annegate nel blocco medesimo, ma elementi tutti facilmente ispezionabili.

3. I pozzi dei contrappesi, se esistono, sono accessibili, bene asciutti e protetti dalle precipitazioni atmosferiche.

4. I contrappesi compiono liberamente le massime escursioni dipendenti da cause meccaniche

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Art. 20. - Stabilità e sicurezza delle strutture portanti dell'impianto

1. I gradi di stabilità e di sicurezza per le strutture portanti nonché le eventuali ipotesi semplificative di calcolo sono stabilite dalla D.G. MCTC.

2. Quando gli edifici delle stazioni collaborano con le strutture portanti dell'impianto, tutte le parti collaboranti

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Art. 21. - Stabilità delle funi sugli appoggi

1. Nella verifica di stabilità delle funi sulle scarpe si considerano le condizioni di carico della linea più sfavorevoli e le ipotesi di spinta del vento orizzontale secondo quanto indicato al comma 2, lettera b) del precedente articolo 20, nonché a impianto fuori servizio, la sottospinta sulle funi. Il

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Art. 22. - Costruzione dei sostegni dell'impianto

1. I sostegni di linea possono essere metallici o di cemento armato.

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Art. 23. - Scarpe e rulliere

1. Per limitare l'inflessione delle funi sugli appoggi, si provvede come segue:

a) nel caso di scarpe di appoggio (funi soggette solo a piccoli scorrimenti longitudinali), si assegna alle scarpe un raggio in rapporto conveniente al diametro della fune;

b) nel caso di rulliere (funi mobili dell'impianto) si assegna un limite massimo all'angolo di deviazione della fune su ogni rullo, determinato tenendo conto delle ip

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Art. 24. - Veicoli

1. I veicoli per funicolari aeree e terrestri, di qualsiasi tipo, sono costruiti in modo da offrire ampia sicurezza contro la caduta accidentale dei viaggiatori e da garantire sufficiente comodità. In particolare hanno ampiezza commisurata al numero dei viaggiatori.

2. La superficie esterna delle cabine è regolare, senza sporgenze nelle quali si possono impigliare le funi.

3. Quando per la costruzione dell'impianto e per le condizioni di lavoro i veicoli possono ricevere impulsi verticali gravosi per il materiale o molesti per le persone, la parte del veicolo contenente i viaggiatori è vincolata alle altre parti mediante dispositivi ammortizzatori.

4. Nelle funivie bifuni le ruote del carrello sono guarnite di materiale cedevole. Esse sono portate da un sistema di bilancieri in modo che le pressioni esercitate sulla portante sono praticamente uguali. Il carico massimo trasmesso da ciascuna ruota alla fune è non superiore ad una frazione dell

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Art. 25. - Dispositivi di attacco dei veicoli alla fune dell'anello trattivo

1. Quando l'anello trattivo è costituito da più tratti di fune e, quindi, interrotto in corrispondenza dei veicoli, gli attacchi delle estremità dei tratti di fune ai veicoli sono fatti mediante dispositivi ad attrito o teste fuse di tipo ispezionabile.

2. Il corpo e le altre parti resistenti dei dispositivi di collegamento delle funi dell'anello trattivo ai veicoli sono progettati tenendo conto anche delle eventuali sollecitazioni di fatica alle quali possono essere sottoposti. Essi sono costruiti con materiale metallico fucinato o laminato, tenace e di elevata resistenza alla fatica.

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Art. 26. - Circuiti elettrici di linea per la sicurezza e le telecomunicazioni

1. Ogni impianto è dotato di un circuito elettrico di sicurezza atto a provocare, dandone contemporaneamente segnalazione (ottica od acustica) al macchinista, l'arresto della marcia quando intervengono i dispositivi automatici di sicurezza o di controllo, o quando viene manovrato uno qualsiasi degli appositi interruttori, o, infine, nell'eventualità di avaria del circuito stesso tale da comprometterne il funzionamento. Gli interruttori sono sistemati nelle stazioni e sui veicoli presidiati dal personale, nonché sui veicoli non presidiati, protetti opportunamente da ogni manomissione, sui sostegni ed in altri punti adatti lungo la linea ed in questi casi in cui la D.G. MCTC lo ritiene opportuno e lo prescrive. Detti interruttori sono protetti convenientemente dagli agenti atmosferici e cong

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Art. 27. - Impianto di messa a terra elettrica

1. Le funi e le parti metalliche delle stazioni e dei sostegni di linea ed in generale dell'impianto sono collegate elettricamente a terr

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Parte Iv - Approvazione del progetto di esecuzione dei lavori e apertura all'esercizio
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Art. 28. - Approvazione del progetto

1. Gli uffici centrali o periferici della M.C.T.C., secondo quanto stabilito dalla st

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Art. 29. - Esecuzione dei lavori

1. Il concessionario, a seguito del rilascio dell'autorizzazione per i lavori di costruzione dell'impianto da parte dei competenti organi regiona

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Art. 30. - Apertura all'esercizio

1. Ultimata la costruzione dell'impianto il concessionario richiede all'autorità concedente, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753,R l'espletamento delle verifiche e prove funzionali, ai fini dell'apertura al pubblico esercizio per il trasporto di persone.

2. Alla domanda è allegata una dichiarazione del direttore dei lavori, nella quale egli attesta che l'opera è completamente ultimata e che è stata eseguita a regola d'arte ed in confor

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Parte V - Esercizio
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Art. 31. - Regolamento di esercizio

1. L'esercizio dell'impianto si svolge con le modalità indicate nel regolamento di esercizio inerente l'impianto stesso, redatto dal direttore di esercizio, proposto dall'esercente dell'impianto ed approvato dall'Ente concedente, previo nulla osta ai fini della s

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Art. 32. - Personale

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Art. 33. - Modalità di esercizio

1. L'esercizio si svolge secondo l'orario predisposto e con l'applicazione delle tariffe approvate. Il trasporto del pubblico nelle ore notturne è ammesso soltanto se il direttore di esercizio d

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Art. 34. - Manutenzione dell'impianto

1. L'impianto viene periodicamente sottoposto a prove e verifiche onde accertare lo stato delle funi e degli organi, apparecchi, dispositivi che interessano la sicurezza.

2. La natu

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Art. 35. - Prevenzione infortuni

1. Per quanto riguarda la prevenzione degli infortuni sul lavoro del personale addetto all'esercizio, se non disposto diversamente dal presente

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Art. 36. - Disposizioni per i viaggiatori

1. I viaggiatori rispettano il regolamento di esercizio per la parte che li riguarda, osservando le norme emanate sulla sicurezza e regolarità del trasporto,

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Parte VI - Norme transitorie e finali
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Art. 37.

1. I progetti degli impianti presentati successivamente alla data del 31 dicembre 1998 soddisfano i requisiti fissati dal presente regolamento. Per i progetti che sono presentati entro la predetta data, è facoltà proporre soluzioni costruttive adeguate in tutto o in parte al presente aggiornamento.

2. Per gli impiant

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