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L. R. Veneto 16/05/2019, n. 17

Legge per la cultura.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 04/08/2023, n. 19
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TITOLO I - Disposizioni generali e di programmazione
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CAPO I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Oggetto

1. La presente legge, nel rispetto dell’ordinamento europeo, in attuazione dell’

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Art. 2 - Principi

1. La Regione del Veneto riconosce la cultura come diritto e risorsa fondamentale per la crescita umana, per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, per la promozione dei diritti umani, del dialogo tra le persone e della qualità della vita.

2. Nell’esercizio delle proprie competenze in materia di cultura la Regione si attiene ai seguenti principi:

a) libertà e pluralismo culturale;

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Art. 3 - Finalità

1. La Regione del Veneto, avvalendosi degli strumenti indicati nella presente legge, persegue le seguenti finalità:

a) la qualità dei servizi e delle produzioni culturali, anche attraverso il rispetto degli standard individuati e degli ambiti territoriali ottimali identificati;

b) la valorizzazione, la conoscenza e la conservazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del Veneto, ivi incluso il paesaggio e il patrimonio diffuso, con particolare riguardo al patrimonio di eccellenza e a quello che connota il territorio veneto;

c) la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale di interesse religioso, quale significativa testimonianza della storia, dell’evoluzione artistica

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Art. 4 - Ambiti dell’intervento regionale

1. Gli ambiti dell’intervento regionale, corrispondenti alle finalità di cui all’articolo 3, sono:

a) i beni culturali come definiti dal Codice e il patrimonio culturale costituito da beni materiali e immateriali, testimonianza della storia delle comunità, del territorio e dell’ambi

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Art. 5 - Ambiti d’intervento degli enti locali

1. Le province e la Città Metropolitana di Venezia, secondo le normative regionali vigenti, esercitano:

a) il coordinamento territoriale dei servizi culturali;

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Art. 6 - Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati

1. Le funzioni regionali in materia di cultura sono attuate di norma attraverso forme di cooperazione strutturali e funzionali con lo Stato, gli enti l

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CAPO II - Programmazione
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Art. 7 - Programma triennale della cultura

1. Il Programma triennale della cultura è lo strumento per la programmazione degli interventi della Regione in materia di beni culturali e patrimonio culturale, in materia di sistema regionale degli istituti della cultura e in materia di attività culturali e di spettacolo. Il Programma triennale è ispirato ai principi di cui all’articolo 2, attua le finalità di cui all’articolo 3 e costituisce il quadro di riferimento per le istituzioni e per gli operatori culturali in Veneto.

2. Il Programma tr

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Art. 8 - Piani annuali

1. In attuazione del Programma triennale della cultura di cui all’articolo 7 la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, decorsi i quali si prescinde dal parere, approva, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale di bilancio, uno o più piani annuali distinti per settore.

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Art. 9 - Modalità di intervento

1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2, in attuazione alle finalità della presente legge, opera attraverso le seguenti modalità:

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Art. 10 - Consulta regionale della cultura

1. È istituita la Consulta regionale della cultura, di seguito denominata Consulta, con funzioni consultive e propositive rispetto al Programma triennale di cui all’articolo 7; la Giunta regionale può avvalersi della Consulta anche per altri argomenti ritenuti di in

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Art. 11 - Conferenze regionali di settore

1. La Giunta regionale ha facoltà di organizzare conferenze regionali tematiche per ciascun ambito di intervento di cui all’articolo 4, con la parte

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Art. 12 - Sistema informativo regionale della cultura

1. La Giunta regionale, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, istituisce il Sistema informativo integrato della cultura nel Veneto, di seguito denominato Sistema informativo, finalizzato a diffondere, valorizzare e comunicare la conoscenza dei dati relativi ai beni, ai servizi e alla produzione culturale in tutte

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Art. 13 - Imprese culturali creative

1. La Regione riconosce il valore economico, sociale e civile delle imprese culturali e creative.

2. Sono considerate, ai fini della presente legge, imprese culturali e creative quelle imprese che producono e/o distribuiscono beni e ser

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Art. 14 - Partecipazione regionale alle Istituzioni di rilevante interesse

1. La Regione può con legge costituire o partecipare a fondazioni e associazioni di cui al Libro Primo, Titolo II, Capo II del Codice Civile, senza sc

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Art. 15 - Promozione delle professionalità culturali

1. La Regione promuove professionalità e competenze applicate alla valorizzazione, conservazione e fruizione del patrimonio culturale e alla produzione culturale, assicurando continuità, copertura territoriale e gradazione dei livelli di approfondi

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TITOLO II - Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali
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CAPO I - Beni e servizi culturali
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Art. 16 - Funzioni e modalità di intervento

1. La Giunta regionale promuove e sostiene la valorizzazione, la conoscenza, la conservazione e la salvaguardia dei beni culturali e del patrimonio culturale presenti nel proprio territorio, mediante le seguenti azioni:

a) sostegno finanziario a progetti per il recupero, la co

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Art. 17 - Interventi a favore della specificità del patrimonio culturale veneto

1. La Giunta regionale sostiene le attività di conservazione e valorizzazione dei beni mobili e immobili che esprimono la specificità culturale del patrimonio regionale storico, artistico, demoetnoantropologico, architettonico, archeologico e paleontologico.

2. In particolare la Giunta

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Art. 18 - Patrimonio culturale immateriale

1. La Giunta regionale promuove e sostiene la conoscenza, l’individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale presente nel territorio o presso comunità di cittadini veneti re

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Art. 19 - Patrimonio UNESCO

1. La Regione riconosce e valorizza, come aspetti e contesti d’eccellenza del patrimonio culturale, i beni materiali iscritti nella Lista del Patrimo

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Art. 20 - Catalogazione dei beni culturali

1. La Giunta regionale favorisce e sostiene le attività di catalogazione e digitalizzazione dei beni culturali presenti nel proprio territorio, effett

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Art. 21 - Patrimonio librario e culturale

1. La Giunta regionale:

a) può esercitare funzioni di tutela su manoscritti, autografi, carteggi,

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Art. 22 - Sistema regionale degli istituti della cultura

1. Il Sistema regionale degli istituti della cultura è costituito dai musei, dagli archivi e dalle biblioteche, così come definiti all’articolo 101 del Codice, presidi culturali nel territorio riconosciuti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 23.

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Art. 23 - Riconoscimento regionale

1. La Giunta regionale, anche con riferimento alla normativa statale vigente e ai livelli di qualità della valorizzazione ivi previsti, sentita la competente commissione consiliare, definisce i requisiti richiesti e le modalità secondo le quali procedere al riconoscimento regionale di musei, archivi e biblioteche, di proprietà pubblica e privata, anche quando siano compresenti le diverse tipologie.

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Art. 24 - Azioni per lo sviluppo del sistema degli istituti della cultura

1. La Regione favorisce la crescita del territorio attraverso la promozione e lo sviluppo dei servizi culturali erogati dal Sistema degli istituti di cui all’articolo 22.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce le modalità di attuazione degli interventi volti a:

a) incentivare la cooperazione quale modalità di lavoro allo

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Art. 25 - Promozione del volontariato culturale

1. La Regione riconosce il valore del volontariato quale espressione di cittadinanza attiva e fattore di crescita culturale delle persone e delle comun

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Art. 26 - Interventi regionali per l’arte contemporanea

1. La Regione favorisce l’innovazione, la conoscenza e la fruizione dei linguaggi culturali dell’arte contemporanea quali elementi strategici per lo sviluppo e la promozione degli istituti e dei luoghi della cultura, del territorio, della riqualificazione

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Art. 27 - Beni paesaggistici ed ecomusei

1. La Regione, ai sensi dell’articolo 131, comma 5, del Codice, promuove la valorizzazione culturale dei beni paesaggistici. A tal fine la Giunta regionale:

a) concorre alla promozione e alla diffusione della cultur

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CAPO II - Patrimonio culturale di proprietà regionale
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Art. 28 - Beni culturali di proprietà regionale

1. La Giunta regionale conserva i beni culturali di sua proprietà, ne promuove la catalogazione, la fruizione pubblica e la valorizzazione anche media

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Art. 29 - Archivio regionale della produzione editoriale

1. La Giunta regionale garantisce la raccolta, conservazione e fruizione dei documenti ricevuti per deposito legale e costituenti l’Archivio regional

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Art. 30 - Mediateca regionale

1. La Mediateca regionale, già istituita e disciplinata ai sensi della legge regionale 6 giugno 1983, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, opera al fine di conservare, promuovere

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CAPO III - Attività culturali e spettacolo
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Art. 31 - Funzioni e modalità di intervento

1. La Giunta regionale, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa europea e statale:

a) sostiene le attività culturali, di ricerca, di studio e di spettacolo, intraprese da enti territoriali locali e da altri soggetti pubblici e privati;

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Art. 32 - Attività culturali ed editoriali

1. La Giunta regionale sostiene la realizzazione di attività culturali:

a) promuovendo lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione delle str

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Art. 32-bis - Interventi regionali di promozione del ruolo delle librerie indipendenti

N1

1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo di presidio culturale di prossimità svolto dalle librerie indipendenti in quanto attori del sistema di diffusione del libro e della lettura connotati da infungibile radicamento territoriale e ne sostiene atti

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Art. 33 - Celebrazioni

1. La Regione individua nel Programma triennale di cui all’articolo 7 e nei piani annuali di cui all’articolo 8 le commemorazioni di eventi e perso

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Art. 34 - Sistema regionale dello spettacolo

1. Il Sistema regionale dello spettacolo è costituito da soggetti, pubblici o privati, che esercitano le funzioni di produzione, distribuzione, organi

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Art. 35 - Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo

1. La Giunta regionale, al fine di promuovere e sostenere le attività di spettacolo dal vivo:

a) definisce le linee di sviluppo strategico del sistema regionale dello spettacolo dal vivo nei modi e nelle forme definiti dagli atti di cui agli articoli 7 e 8;

b) sostiene la valorizzazione e il ripristin

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Art. 36 - Cultura audiovisiva ed esercizio cinematografico

1. La Regione riconosce nel sistema regionale del cinema e dell’audiovisivo uno strumento di promozione e di crescita culturale che concorre allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali.

2. La Giunta regionale

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Art. 37 - Produzione cinematografica e audiovisiva

1. La Giunta regionale:

a) favorisce lo sviluppo delle imprese che operano nel territorio, nei settori del cinema e dell’audiovisivo, anche ai fini della valorizzazione e promozione de

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Art. 38 - Osservatorio dello spettacolo dal vivo

1. È istituito con sede presso la Giunta regionale l’Osservatorio dello spettacolo dal vivo che, ai fini dello sviluppo e evoluzione del settore, analizza l’offerta di spettacolo nel territorio in tutte le sue forme.

2. L’Osservatorio:

a) stabilisce il protoc

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TITOLO III - Disposizioni transitorie e finali
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Art. 39 - Norme attuative e transitorie

1. In sede di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della stessa, trasmette la proposta del primo Programma trie

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Art. 40 - Norme di abrogazione

1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 18 dicembre 1984, n. 63 “Contributi a enti locali per l’acquisto e l’adattamento di beni immobili da destinare a musei etnografici e delle culture locali”;

b) legge regionale 15 gennaio 1985, n. 9 “Promozione di iniziative editoriali riguardanti la storia, la cultura e la civiltà di Venezia e del Veneto”;

c) legge regionale 29 aprile 1985, n. 39 “Collana di studi e ricerche sulla cultura popolare veneta” e legge regionale 5 marzo 1987, n. 13 “Modifiche alla legge regionale 29 aprile 1985, n. 39 “Collana di studi e ricerche sulla cultura popolare veneta” ”;

d) legge regionale 9 gennaio 1986, n. 2 “Istituzione del Centro regionale di documentazione dei beni culturali e ambientali del Veneto”;

e) legge regionale 18 aprile 1995, n. 26 “Istituzione del sistema regionale veneto dei musei etnografici”;

f) legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 “Partecipazione della Regione del Veneto al “Premio Guggenheim-impresa e cultura””;

g) legge regionale 9 agosto 1999, n. 31 “Costituzione dell’Istituto Triv

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Art. 41 - Fondo di rotazione per l’accesso al credito agevolato delle imprese culturali e dello spettacolo

1. È istituito un apposito fondo di rotazione per favorire l’accesso al credito agevolato a favore delle imprese culturali e dello spettacolo di cui alla presente legge, al fine di

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Art. 42 - Norma finanziaria

1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 960.150,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte:

a) quanto ad euro 150,00 con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, la cui dotazione viene incrementata di pari importo mediante riduzione delle risorse

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