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Deliberaz. G.R. Piemonte 22/03/2019, n. 13-8578

Comma 5 art. 26 della legge regionale 17 novembre 2016, 23. Aggiornamento degli importi unitari dell'onere per il diritto di escavazione per il materiale estratto nel biennio 2019-2020.
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Testo del provvedimento


A relazione dell'Assessore De Santis:


Vista:

la legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave" che all'art. 26 "Onere per il diritto di escavazione" stabilisce che i titolari delle autorizzazioni e delle concessioni delle cave e delle miniere versino un onere per il diritto di escavazione in relazione al tipo di materiale estraibile;

l'art. 44 della medesima legge che ha abrogato l'art 6 della L.R. 21 aprile 2006, n. 14 "Legge finanziaria per l'anno 2006" che stabiliva, con decorrenza 1° gennaio 2007, che gli esercenti di cave e miniere versassero un diritto di escavazione secondo tariffe stabilite al comma 2, da aggiornare ogni due anni sulla base dell'indice Istat;

considerato che:

l'ultimo aggiornamento previsto dalla previgente normativa regionale in materia di tariffe del diritto di escavazione è stato attuato con Delib.G.R. n. 19-3642 del 18 luglio 2016, che ha stabilito gli importi aggiornati per il biennio 2016-2017 come segue:

a) sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie, euro 0,51 al metro cubo;

b) pietre ornamentali, euro 0,85 al metro cubo;

c) argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba, euro 0,57 al metro cubo;

d) minerali di I° categoria, ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), euro 0,57 al metro cubo;

e) altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti, euro 0,57 al metro cubo;

tali importi ai sensi dell'art. 26, commi 3 e 5 L.R. 23/2016 sono stati confermati per il materiale estratto nel biennio 2017 - 2018;

con Delib.G.R. n. 23-6964 del 1° giugno 2018 in attuazione dell'art. 26 comma 2 sono state definite le modalità di applicazione dell'onere per il diritto di escavazione, i termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione;

l'art. 26 della L.R. n. 23/2016 comma 6 stabilisce le percentuali dovute ai Comuni ove sono ubicate le attività estrattive, alla Regione Piemonte, alla Città Metropolitana di Torino o alle Province competenti e agli Enti di Gestione delle Aree Protette;

risulta necessario procedere all'aggiornamento dell'onere del diritto di escavazione sulla base dell'indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie pubblicato dall'Istat;

considerato pertanto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo e verificato che la sua variazione percentuale, per il biennio gennaio 2017 - dicembre 2018, è stata pari a + 1,5%;

ritenuto congruo l'utilizzo dell'indice sopraindicato, nonché la conseguente applicazione della variazione percentuale di cui sopra, ai fini della revisione prevista dal citato comma 5 dell'art. 26 della L.R. n. 23/2016;

verificato di conseguenza che i parametri unitari per il calcolo dell'onere per il diritto di escavazione dovuto in relazione al materiale estratto nel biennio 2019 - 2020, rivalutati secondo la variazione percentuale dell'indice sopra indicato, risultano i seguenti:

a) sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie, euro 0,5176 al metro cubo;

b) pietre ornamentali, euro 0,8628 al metro cubo;

c) argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba, euro 0,5786 al metro cubo;

d) minerali di I° categoria, ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), euro 0,5786 al metro cubo;

e) altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti, euro 0,5786 al metro cubo.

Verificato che, in base alla rivalutazione sopraindicata, gli importi dei parametri unitari in relazione alle percentuali dovute ai Comuni ove sono ubicate le attivit&agrav

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