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L. R. Piemonte 01/03/2019, n. 6

Nuove norme in materia di politiche giovanili.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 04/04/2024, n. 10
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Capo I - PRINCIPI GENERALI
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Art. 1.  - (Oggetto e finalità)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee in materia di politiche giovanili, riconosce le giovani generazioni come ricchezza del territorio e come risorsa fondamentale della comunità.

2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle raccomandazioni europee contenute nel Libro bianco della gioventù europea, nella Carta europea della partecipazione delle giovani generazioni alla vita comunale e regionale, oltre che degli obiettivi fissati dal piano strategico di Europa 2020, riconosce l'autonomia delle giovani generazioni e concorre alla sua concreta realizzazione attraverso il perseguimento, ai sensi del comma 1, delle seguenti finalità:

a) sviluppare po

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Art. 2. - (Soggetti destinatari della legge)

1. I destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono le persone giovani, in forma singola o associata e i gruppi informali giovanili di

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Capo II - FUNZIONI PROGRAMMATORIE E AMMINISTRATIVE
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Art. 3. - (Funzioni della Regione)

1. La Regione in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1:

a) favorisce il coinvolgimento degli enti locali nella programmazione regionale sulle politiche giovanili, valorizzando progettualità in forma associata;

b) valorizza la continuità di una programmazione a

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Art. 4. - (Funzioni delle province e della Città metropolitana di Torino)

1. Le province e la Città metropolitana di Torino, nell'ambito delle funzioni e competenze:

a) gestiscono sul proprio territorio, d'intesa con gli enti locali, gli interventi di politiche giovanili;

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Art. 5. - (Funzioni dei comuni)

1. I comuni, in forma singola o associata, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, in linea con i principi di sussidiarietà ed adeguatezza e in coerenza con la programmazione regionale:

a) realizzano interventi e

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Capo III - PARTECIPAZIONE E CONCERTAZIONE
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Art. 6. - (Forum regionale giovani)

1. Presso il Consiglio regionale è istituito il Forum regionale giovani, quale organismo stabile di riferimento, confronto e discussione tra le giovani generazioni, la Regione e gli enti locali.

2. Il

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Art. 7. - (Organismo di coordinamento)

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituito l'organismo di coordinamento che è composto da:

a) l'assessore o l'assessora regionale competente in materia di politiche giovanili, o da una sua persona delegata, che lo presiede;

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Capo IV - STRUMENTI ATTUATIVI
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Art. 8. - (Realizzazione dei programmi regionali)

1. La Giunta regionale, attraverso appositi bandi, sostiene il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e, in coerenza con le funzioni indiv

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Art. 9. - (Registro delle associazioni giovanili e registro delle consulte e forum giovani locali)

N2

1. È istituito il registro regionale delle associazioni giovanili, presso la struttura regionale competente in materia di politiche giovanili che ne cura la tenuta.

2. Al registro di cui al comma 1 son

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Art. 10. - (Piano triennale)

1. Il Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto, approva il Piano triennale regionale degli interventi per le politiche giovanili

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Capo V - POLITICHE SETTORIALI
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Art. 11. - (Informagiovani)

1. La Regione promuove e sostiene la creazione e la qualificazione degli Informagiovani e ne assicura il coordinamento anche attraverso la formazione di reti sul terr

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Art. 12. - (Spazi di aggregazione giovanili)

1. La Regione promuove gli spazi di aggregazione giovanili quali luoghi di incontro volti a creare occasioni di scambio di esperienze e competenze attraverso processi di cittadinanza attiva, di sperimentazione e realizzazione di attività educative, artistiche, culturali, sportive, ricreative e multiculturali, attuate senza fini di lucro, con caratteristiche di continuità e libertà di partecipazione.

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Art. 13. - (Sostegno alla partecipazione dei giovani alla vita civile e politica)

1. La Regione promuove e sostiene progetti dedicati alla formazione dei giovani amministratori e progetti volti ad accrescere la partecipazione dei gio

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Art. 14. - (Portale Piemonte Giovani)

1. La Regione istituisce il Portale Piemonte Giovani, quale canale di comunicazione ufficiale in materia di politiche giovanili, gestito dalla struttur

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Art. 15. - (Figura dello youth worker)

1. La Regione valorizza e promuove le pratiche degli youth worker, nell'ambito dei servizi di animazione socio educativi rivolti ai giovani e nelle azi

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Art. 16. - (Mobilità e scambi)

1. La Regione promuove le attività legate alla mobilità internazionale delle persone giovani mediante le politiche del volontariato e gli scambi, in particolare con i paesi dell'Unione europea e con quelli dell'area del Mediterraneo, nonché su tutto il territorio regionale e nazionale, nei settori dell'istruzione, della formazione e de

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Art. 17. - (Azioni di promozione sociale)

1. La Regione promuove le forme di volontariato ed in particolare la partecipazione giovanile a progetti di solidarietà e di cittadinanza attiva anche a

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Capo VI - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E FINALI
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Art. 18. - (Regolamento attuativo)

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, adotta ai sensi dell�

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Art. 19. - (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di promozione della partecipazione, delle pari opportunità, del benessere e dell'educazione, di inserimento effettivo nella società, di sviluppo del capitale umano e sociale e di contrasto di fenomeni di emarginazione.

2. Per la finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, decorsi due

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Art. 20. - (Norma transitoria)

N4

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Art. 21. - (Norma finanziaria)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 2019 la spesa di euro 350.000,00, per l'anno 2020 la spesa di euro 350.000,00 e per l'anno 2021 la spesa di e

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Art. 22. - (Abrogazioni)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a)

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Art. 23. - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore in via condizionata all'approvazione della legge del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

2. L'articolo 6 e le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lette

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