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Regolam. R. Lombardia 15/02/2019, n. 2

Regolamento regionale del servizio di navigazione sul sistema dei Navigli lombardi (articolo 3, comma 2, lettera d-bis), legge regionale 4 aprile 2012, n. 6).
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di navigazione sul sistema dei Navigli lombardi, programmato, affidato e controllato dalla Regione ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera d bis), della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del sett

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Art. 2 - (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) «servizio di navigazione sul sistema dei Navigli»: il servizio di trasporto pubblico sui Navigli lombardi esercitato a seguito di autorizzazione rilasciata dalla Regione, organizzato in modo continuativo, in presenza delle necessarie condizioni di navigabilità dei canali, o periodico, con itinerari, orari, frequenze, tariffe e condizioni prestabiliti, ad offerta indifferenziata, anche mediante servizi a chiamata;

b) «operatore economico»: una persona fisica o giuridica, un raggruppamento di tali persone, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto

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Art. 3 - (Requisiti)

1. Ai fini dell’esercizio dei servizi di navigazione sul sistema dei Navigli, l’operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti, da mantenere fino alla scadenza dell’autorizzazione:

a) disponibilità di un equipaggio in possesso dei titoli professionali per la navigazione previsti dal decreto del Ministero per i trasporti e per l’aviazione civile 16 febbraio 1971 (Istituzione del nuovo titolo professionale di pilota-motorista per il personale navigante della navigazione interna) e del certificato nazionale di conduzione navi per il trasporto di persone di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1999, n. 545 (Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 96/50/CE relativa all’armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il tras

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Art. 4 - (Concessioni demaniali per l’approdo e l’ormeggio)

1. Ai fini dell’espletamento delle procedure di affidamento dei servizi, entro trenta giorni dalla relativa richiesta, le autorità demaniali comunicano alla Regione:

a) gli spazi e le strutture disponibili, da riservare in via esclusiva all’ormeggio delle unità in servizio pubblico di linea, nell’ambito del Piano degli ormeggi di cui all’articolo 50 del regolamento regionale 9/2015;

b) i pontili che possono essere impiegati per l’imbarco e sbarco di passeggeri, in via esclusiva o promiscua, specificando in questo caso se trattasi di pontili destinati all’u

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Art. 5 - (Domanda di affidamento del servizio)

1. I servizi di navigazione sul sistema dei Navigli sono soggetti ad affidamento, mediante autorizzazione, di durata massima di nove anni da parte dei competenti uffici della Regione Lombardia, in seguito a procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione degli operatori economici.

2. Con l’atto di avvio della procedura di individuazione degli operatori, la Giunta regionale autorizza i seguenti servizi:

a) sulle tratte a domanda forte:

1) n. 3 servizi con origine in comune di Milano, il cui itinerario può svilupparsi in Darsena e lungo il Naviglio Grande, fino ad Abbiategrasso, e lungo il Naviglio Pavese fino a Rozzano, secondo un programma orario definito dalla Regione;

b) sulle tratte a domanda debole:

1) n. 1 servizio avente origine tra i comuni ubicati lungo l’asta verticale del Naviglio Grande (da Turbigo ad Abbiategrasso);

2) n. 1 servizio avente origine all’interno del bacino del Panperduto in comune di Somma Lombardo, il cui itinerario può svilupparsi lungo i canali Villoresi (fino ad Arconate) e Industriale (fino a Vizzola Ticino e da Lonate Pozzolo a Turbigo), nonché sul fiume Ticino, nella tratta da Somma Lombardo alla diga della Miorina (in comune di Golasecca), e sul Naviglio Grande, anche con trasbordo su diversa unità di navigazione in disponibilità dell’operatore economico nella prima località a monte o a valle di sbarramenti che impediscano la navigazione in continuità;

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Art. 6 - (Procedura per l’affidamento del servizio e avvio dell’esercizio)

1. Entro centoventi giorni dalla chiusura del termine per la presentazione delle domande, fissato con l’atto di avvio della procedura, la Regione affida mediante autorizzazione il servizio di navigazione sul sistema dei Navigli. Per i lotti per cui siano state presentate domande in numero maggiore rispetto al numero di autorizzazioni disponibili, la Regione approva una graduatoria in esito ad una valutazione delle domande sulla base dei criteri e punteggi determinati dal provvedimento di avvio del procedimento, volti a valorizzare i seguenti elementi:

a) integrazione tra servizi di trasporto su acqua e servizi di trasporto a terra;

b) integrazione tra servizi di trasporto e offerta di servizi turistico-culturali o di fruizione ambientale;

c) estensione territoriale interessata, tenuto conto del

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Art. 7 - (Contribuzione pubblica)

1. Gli enti pubblici possono stanziare risorse a carico del proprio bilancio per contribuire all’esercizio di serviz

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Art. 8 - (Obblighi a carico dei soggetti che svolgono il servizio)

1. L’operatore economico che svolge i servizi di navigazione sul sistema dei Navigli deve:

a) possedere i requisiti di cui all’articolo 3, comma 1;

b) esercitare il servizio rispettando i percorsi, gli approdi e il programma di esercizio indicati nell’autorizzazione, ferma restando la possibilità di ridefinire gli orari ai sensi e nei limiti previsti dall’articolo 5, comma 6, lettera c), punto 2);

c) rispettare le eventuali prescrizioni formulate dagli enti gestori del demanio ai sensi dell’articolo 4, comma 4.

2. L’operatore economico è tenuto a:

a) impiegare unità di navigazione messe in esercizio per la prima volta da non più di dieci anni, oppure unità rinnovate con interventi di manutenzione straordinaria relative agli scafi e agli impianti da non più di dieci anni, rispondenti alle normative vigenti sul contenimento delle emissioni dei gas di scarico ed in particolare ai regolamenti comunitari relativi agli Inland Waterway Vessels (IWV);

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Art. 9 - (Stagionalità dei servizi e manifestazioni nautiche)

1. Il servizio di navigazione pubblica sui Navigli è svolto esclusivamente in presenza delle necessarie condizioni di navigabilità stabilite dal regolamento regionale 3/2015 tali da garantire, secondo opportuna valutazione dell’operatore, la sicurezza per la navigazione. Pertanto, rispetto al programma di esercizio presentato in sede di domanda, l’operatore può:

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Art. 10 - (Monitoraggio e controllo)

1. Al fine di valutare l’impatto sul mercato della disciplina contenuta nel presente regolamento, in relazione all’andamento della domanda di mobilità e dell’offerta dei servizi di navigazione sul sistema dei Navigli, la Regione promuove iniziative di studio e svolge una costante attività di monitoraggio del settore, attraverso l’acquisizione e l’elaborazione dei dati relativi ai servizi.

2. A tal fine, l’operatore economico è tenuto ad attivare idonei sistemi di monitoraggio del servizio offerto in termini di:

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Art. 11 - (Richiamo, sospensione e decadenza)

1. La Regione adotta i provvedimenti di richiamo, sospensione e decadenza dall’esercizio dei servizi di navigazione sul sistema dei Navigli secondo i termini e le modalità di cui al presente articolo.

2. L’operatore economico che, ai sensi del Codice della Navigazione, incorre nella sospensione o nell’interdizione dai titoli professionali abilitanti all’esercizio della professione di trasportatore su acqua di persone è soggetto, rispettivamente, alla sospensione o alla decadenza dall’esercizio di tutti i servizi di navigazione sul sistema dei Navigli di cui lo stesso è titolare, salvo che impieghi personale dipendente non soggetto a sospensione o revoca dei titoli. Alle medesime conseguenze è soggetto il raggruppamento o l’associazione temporanea di imprese partecipati dall’operatore economico che espleta servizi, il quale incorra nella predetta sospensione o revoca.

3. È soggetto al provvedimento di richiamo, previa comunicazione di avvio del procedimento e assegnazione di un termine di quindici giorni per formulare eventuali osservazioni, l’operatore economico che, in violazione al presente regolamento:

a) viola una delle previsioni di cui all’articolo 4, comma 5, fermo restando quanto previsto dall’articolo 53 della l.r. 6/2012;

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Art. 12 - (Altre tipologie di servizio)

1. L’effettuazione di servizi di trasporto a chiamata sul sistema dei Navigli è consentito esclusivamente ai sensi dell’articolo 5, comma 3.

2. Sul sistema dei Navigli, i servizi di granturismo possono essere autorizzati dalle competenti autorità ai sensi della normativa vigente solo se effettuati con mezzi anfib

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